Tribunale di Genova- Sezione IV Famiglia - Non ammissibilità dei trasferimenti immobiliari nei procedimenti di separazione e divorzio
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE IV CIVILE
Verbale della riunione del 21dicembre 2017
Art. 47 quater O.G. capo IV punto 35.1 della circolare sulla formazione delle tabelle
Il giorno 21 dicembre 2017 alle ore 16.00 sono presenti il Presidente di Sezione, Dott. Francesco Mazza Galanti e i giudici Laura Casale, Manuela Casella, Laura Cresta, Maria Antonia Di Lazzaro (estensore del presente verbale), Domenico Pellegrini, Marina Pugliese, Paolo Viarengo.
La Sezione, che già in occasione delle riunioni tenute il 19 ottobre, il 14 e il 18 dicembre aveva approfondito la problematica riguardante la ammissibilità dei trasferimenti immobiliari nell’ambito dei procedimenti di separazione e divorzio, nonché nei procedimenti camerali in materia di mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, ritiene di dover confermare il mutato orientamento giurisprudenziale maturato nel corso delle menzionate riunioni, nel senso di precludere detti trasferimenti per le seguenti considerazioni:
- non vi è la possibilità di individuare un soggetto che sia tenuto ad effettuare i controlli che, negli atti tra vivi, è chiamato ad eseguire il notaio: il legislatore, infatti (cfr. art. 29 comma 1 bis della legge 52/1985 aggiunto dal D.L. n. 78/2010, convertito nella Legge n. 122/2010) ha espressamente assegnato al notaio il compito della individuazione e della verifica catastale, nella fase di stesura degli atti traslativi;
- il provvedimento giurisdizionale avente ad oggetto il trasferimento del diritto reale, non può essere equiparato all'atto pubblico redatto da un notaio ai sensi della legge notarile;
- possono configurarsi elusioni al regime fiscale per il differente regime di tassazione degli atti pubblici rispetto agli importi dovuti a titolo di contributo unificato;
- l’obbligo del Cancelliere di curare la trascrizione deriva dal una norma fiscale (art. 6 TU imposte ipotecarie e catastali) che, se violata, determina una sanzione di tipo pecuniario e non la responsabilità prevista dall’art. 2671 c.c.;
- non vi è alcuna disposizione che attribuisca al magistrato che sottoscrive il verbale avente ad oggetto un trasferimento immobiliare tra coniugi la prerogativa ed il potere di accertare l’identità delle parti, la relativa legittimazione a disporre, né di adeguare le dichiarazioni dei coniugi alla normativa vigente , né di accertare la effettiva titolarità del bene e della sua libertà da ipoteche, vincoli, oneri o trascrizioni pregiudizievoli (cfr. obbligo di visure) ovvero della sua conformità catastale: il magistrato, infatti, non è pubblico ufficiale con poteri certificativi e/o roganti;
- nei casi di trasferimenti immobiliari in favore dei figli si pone il problema della legittimità di un loro eventuale intervento nei giudizi di separazione e/o divorzio tra coniugi;
- non vi è alcuna disposizione che attribuisca al magistrato che sottoscrive il verbale avente ad oggetto un trasferimento immobiliare tra coniugi la prerogativa ed il potere di effettuare il controllo di legalità, come invece espressamente stabilito con riferimento al notaio dall’art. 28 l. notarile.
La Sezione stabilisce la data del 31 dicembre 2017 quale termine ultimo per consentire detti trasferimenti (da intendersi quale data di deposito del ricorso), previa pubblicizzazione del presente verbale che potrà essere citato dai giudici nei rispettivi provvedimenti, recependo così la nuova giurisprudenza della Sezione stessa.
Il Segretario Il Presidente della Sezione
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Dott. Francesco Mazza Galanti
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