Corte costituzionale - non sono fondate le questioni di costituzionalità sulla norma che prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici
Con la sentenza numero 127, depositata oggi, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla norma che prevede il divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in zone classificate agricole dai piani urbanistici.
La Corte ha dichiarato non fondate le plurime questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, per come convertito, e dell’articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2024, n. 190, sollevate dal TAR per il Lazio, sezione terza, con quattro distinte sentenze non definitive del 13 maggio 2025, in riferimento agli articoli 3, 9, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, anche in relazione ai princìpi espressi dalla direttiva 2018/2001/UE e dal regolamento 2018/1999/UE, come modificati dalla direttiva 2023/2413/UE e dal regolamento 2021/1119/UE.
La Corte ha anzitutto affermato che il giudice rimettente non aveva considerato che la norma censurata non vieta l’installazione di tutti gli impianti per la produzione di energia solare nelle aree agricole, ma soltanto quella degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Restano, invece, consentiti gli impianti agrivoltaici “con moduli non collocati a terra” che preservano la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione.
Pur in assenza di una definizione legislativa puntuale di «moduli collocati a terra», la Corte ha osservato che la relativa indeterminatezza è compensata dalla chiara finalità della disciplina, volta a limitare il consumo di suolo agricolo e a salvaguardare la continuità delle attività colturali e pastorali. Tale impostazione trova conferma nel decreto-legge numero 175 del 2025, che definisce gli impianti agrivoltaici come quelli che sono realizzati con moduli adeguatamente elevati dal suolo, compatibili con la prosecuzione delle attività agricole.
La Corte ha inoltre ricordato che l’articolo 20 del decreto legislativo numero 199 del 2021 prevede specifiche eccezioni e deroghe al divieto, consentendo fra l’altro l’installazione di impianti fotovoltaici a terra nelle aree espressamente individuate dal legislatore.
Sulla base di tali rilievi non si è riscontrata la dimostrazione da parte del rimettente che le limitazioni introdotte siano tali da compromettere il raggiungimento degli obiettivi europei in materia di energie rinnovabili.
Sono state altresì dichiarate non fondate le censure riferite agli articoli 3 e 9 della Costituzione, poiché la disciplina censurata realizza un bilanciamento non manifestamente irragionevole fra interessi costituzionalmente rilevanti e riconducibili alla tutela dell’ambiente, quali la promozione della transizione ecologica e la salvaguardia del paesaggio agricolo, del suolo, delle colture, della biodiversità.
Infine, la Corte ha affermato che non è costituzionalmente illegittimo il riferimento alla classificazione urbanistica delle aree agricole, evidenziando che esigenze di certezza del diritto impongono di fondare la disciplina su criteri giuridici oggettivi anziché su elementi fattuali mutevoli, quali sono il concreto utilizzo o il temporaneo degrado dei terreni, precisando che se la concreta utilizzazione agricola dell’area non rileva, rileva la sua astratta utilizzabilità come tale.
Roma, 16 luglio 2026
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