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16/07/2026 Condividi

Corte costituzionale - la disciplina del Codice Antimafia sul primato della misura di prevenzione non può essere generalizzata in danno dei creditori di buona fede dell’autore di un reato contro la Pubblica Amministrazione

È costituzionalmente illegittimo l’articolo 104-bis, comma 1-bis, delle norme di attuazione del codice di procedura penale, come sostituito dal codice della crisi d’impresa, e modificato dal decreto legislativo numero 150 del 2022, nella parte in cui stabilisce che, in caso di sequestro disposto ai sensi dell’articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, in funzione della confisca di cui all’articolo 322-ter del codice penale, e in caso di confisca ordinata ai sensi di quest’ultima disposizione, si applicano le disposizioni del codice antimafia, anziché la regola di diritto comune dell’anteriorità pubblicitaria, ai fini della tutela dei terzi creditori, i quali abbiano instaurato sui beni sequestrati o confiscati una procedura esecutiva individuale, o in tale procedura siano intervenuti.

Lo ha deciso la Corte costituzionale, con la sentenza numero 126, depositata oggi, accogliendo le censure formulate dalla Corte di cassazione, terza sezione civile, in riferimento agli articoli 3, 24, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell'uomo).

La Corte ha ritenuto che la norma censurata abbia violato gli evocati parametri estendendo al sequestro e alla confisca di cui agli articoli 321, comma 2, del codice di procedura penale e 322-ter del codice penale la disciplina del codice antimafia, la quale sancisce il primato del sequestro e della confisca di prevenzione sui diritti dei creditori del prevenuto quand’anche titolari di un credito di data certa anteriore o di un’ipoteca anteriormente iscritta, imponendo loro, malgrado la prova della buona fede, una falcidia del 40 per cento del valore del bene.

La Corte ha rinvenuto il vulnus costituzionale nel fatto che un trattamento così restrittivo, originariamente riferito solo al sequestro e alla confisca di prevenzione, sia stato generalizzato dalla norma censurata, riguardo a misure penali estranee alla peculiare ratio della normativa antimafia.

Segnatamente, nel decidere questioni riguardanti l’applicazione dell’articolo 322-ter del codice penale, la Corte ha sottolineato che quest’ultimo «si riferisce a una serie di reati omogenei quanto a oggettività giuridica (delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione), ma molto diversi per gravità, incluse anche le forme minori di peculato, ovvero peculato d’uso e peculato mediante profitto di errore altrui, reati che possono essere del tutto slegati da fenomeni di criminalità organizzata, e provenire da soggetti non sospettabili agli occhi dei terzi, nel momento in cui diventano titolari di un diritto di credito».

In ogni caso, attesa l’interconnessione del quadro normativo, che può riflettersi anche sulle procedure concorsuali e su misure penali ulteriori a quelle specificamente considerate, la Corte ha suggerito «l’opportunità di un articolato intervento del legislatore», altresì rimarcando che appartiene alla sua discrezionalità, «nel rispetto della Costituzione, introdurre un’apposita regolamentazione per contemperare la tutela dei diritti patrimoniali dei terzi di buona fede con l’esigenza di contrastare pratiche collusive con gli autori di reato».

 

Roma, 16 luglio 2026

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