Corte costituzionale - interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche per il professore universitario sospeso disciplinarmente: la norma che la prevede non viola il principio di ragionevolezza
Con la sentenza numero 128, depositata oggi, la Corte costituzionale si è pronunciata sulla questione di legittimità costituzionale della norma che prevede l’interdizione decennale dalle cariche direttive accademiche quale conseguenza automatica della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio (per il periodo massimo di un anno), inflitta al professore universitario che abbia compiuto atti lesivi della sua dignità o del suo onore.
Il TAR Campania aveva prospettato che l’articolo 89, secondo comma, secondo periodo, del regio decreto numero 1592 del 1933, nella parte in cui prevede una sanzione accessoria obbligatoria e di durata fissa, fosse in contrasto con il principio di ragionevolezza per tre distinti profili.
La Consulta ha dichiarato non fondata la questione sollevata.
La pronuncia premette che anche le sanzioni amministrative accessorie – come quella posta dalla norma censurata – devono rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità; tuttavia, ne esclude la violazione per lo specifico caso della interdizione decennale alle cariche direttive accademiche.
La motivazione di non fondatezza poggia su tre assunti.
In primo luogo, è esclusa la sproporzione tra sanzione e fatto perché la durata decennale dell’interdizione – il cui fine specifico è quello di proteggere il prestigio e il buon andamento dell’ateneo – è calibrata non sull’illecito commesso, ma piuttosto sulla durata dei mandati accademici che il legislatore vuole precludere ai docenti sospesi. In questa prospettiva, integra un pregiudizio intrinsecamente grave per il prestigio e l’attività dell’ateneo l’affidamento di una posizione di rilievo a un professore che sia sanzionato con la sospensione, qualunque sia stato il fatto che ha dato luogo a tale sanzione principale.
In secondo luogo, l’automaticità e la fissità della preclusione agli incarichi non risulta incongrua rispetto alla sua specifica finalità di protezione delle istituzioni universitarie: esse svolgono le attività, costituzionalmente protette, di ricerca e di didattica, che devono essere condotte secondo il principio di responsabilità e, correlativamente, ai docenti sono imposti specifici doveri e responsabilità nei confronti dell’istituzione di appartenenza.
Infine – secondo la pronuncia – non è irragionevole la prevalenza che il divieto in esame assegna all’interesse dell’università ad affidare incarichi direttivi a docenti “irreprensibili” rispetto al sacrificio della posizione del singolo docente. Tale sacrificio, infatti, è da ritenere non eccessivo e, soprattutto, non involge i diritti fondamentali del lavoratore: la misura impedisce solo di rivestire cariche accademiche di rilievo e non incide né sul rapporto di impiego, né sull’attività didattica e di ricerca, né sulla progressione nella carriera accademica in senso stretto.
Roma, 16 luglio 2026
SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2026 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT









MENU