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16/07/2026 Condividi

Corte costituzionale - furto in abitazione: è legittimo mantenere la procedibilità d’ufficio

Con la sentenza numero 130, depositata oggi, la Corte costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità dell’articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (adottato in attuazione della delega al Governo per l'efficienza del processo penale, in materia di giustizia riparativa e per la celere definizione dei procedimenti giudiziari), nella parte in cui, introducendo la procedibilità a querela per alcune fattispecie di reato, non ha inserito fra queste ultime il reato di furto in abitazione.

La questione era stata sollevata dal Tribunale di Brescia, in riferimento all’articolo 3 della Costituzione, in un giudizio relativo a varie condotte di furto, poste in essere all’interno di luoghi di privata dimora.

La Consulta ha respinto la tesi secondo cui la mancata previsione della querela di parte violerebbe i princìpi di uguaglianza e ragionevolezza, avuto riguardo al fatto che tale condizione è stabilita per il reato di furto semplice (ed in alcuni casi di furto aggravato) e per quello di violazione di domicilio, ribadendo l’ampia discrezionalità del legislatore nel definire il regime di procedibilità dei reati che ha come unico limite la manifesta irragionevolezza.

Ha quindi precisato che la scelta della condizione di procedibilità di un reato presuppone bilanciamenti di interessi delicati e complessi e non è necessariamente connessa alla sua maggiore o minore gravità, potendo correlarsi anche alla particolarità del bene che con la condotta criminosa viene offeso; a tale ultimo riguardo, peraltro, ha precisato che l’opzione per la perseguibilità a querela non discende inevitabilmente dal carattere disponibile del diritto tutelato dalla norma penale e dalla natura meramente privatistica dell’interesse offeso.

Ancora, il Collegio ha rilevato che la scelta legislativa per la procedibilità a querela è volta a favorire la possibile definizione anticipata dei processi per furto, così da alleggerire il carico giudiziario connesso a tale fattispecie, ma che tale scopo è destinato a recedere rispetto all’esigenza di perseguire il furto in abitazione, caratterizzato dalla particolare gravità del fatto di chi, per commettere il furto, entri in un’abitazione altrui e della speciale pericolosità soggettiva dimostrata dal suo autore.

Infine, e con riguardo ad altra questione sollevata dal Tribunale di Brescia e concernente la mancata previsione di un’ipotesi attenuata del furto in abitazione, la Corte ha richiamato le proprie precedenti decisioni che hanno escluso un contrasto con gli articoli 3 e 27 della Costituzione, ribadendo che la violazione del domicilio non conosce graduazioni di intensità, in quanto «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui» (sentenze n. 193 del 2025 e n. 117 del 2021).

Roma, 16 luglio 2026

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