Seguici su Facebook Seguici su Telegram Seguici su Youtube Seguici tramite RSS
Logo
HOME / NEWS ED EVENTI
13/05/2026 Condividi

Corte Costituzionale - incostituzionale la disciplina che penalizza le dottoresse madri in formazione

È costituzionalmente illegittima la disciplina che, nel prevedere la sospensione obbligatoria del corso di formazione in medicina generale per gravidanza e nel costringere all’attesa di sessioni straordinarie d’esame, dopo il recupero, non si preoccupa di neutralizzare gli effetti pregiudizievoli derivanti dal ritardo nella trasformazione del rapporto di convenzione a tempo determinato con il Servizio Sanitario Nazionale in rapporto a tempo indeterminato.

È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, con la sentenza numero 72, depositata oggi, dichiarando costituzionalmente illegittimo l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nella parte in cui non prevede che il diploma di formazione specifica in medicina generale, conseguito nella prima data utile dopo il recupero del periodo di sospensione per gravidanza e maternità del relativo corso di formazione, sia considerato come acquisito nella sessione ordinaria prevista per gli altri partecipanti al medesimo corso, ai fini degli effetti giuridici correlati alla trasformazione, in conformità alla disciplina vigente, di un incarico di convenzione a tempo determinato con il Servizio Sanitario Nazionale in uno a tempo indeterminato.

La questione era stata sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio in riferimento agli articoli 3, 31, 32 e 37 della Costituzione.

Secondo la Corte, il cumulo tra «il periodo di recupero della formazione di durata pari alla sospensione resa necessaria dalla gravidanza e dalla maternità, cui può legittimamente sommarsi anche un eventuale periodo di congedo parentale, e il lasso di tempo correlato all’attesa della sessione straordinaria d’esame, la cui indizione non comporta per l’amministrazione alcun vincolo né nell’an né nel quando», determina un indebito ritardo nella trasformazione prevista dalla disciplina vigente per alcuni rapporti di convenzione a tempo determinato con il SSN in rapporti a tempo indeterminato.

In particolare, le ricadute permanenti sull’anzianità di servizio e sulle condizioni di esercizio della professione conseguenti a tale ritardo evidenziano i tratti discriminatori di una disciplina che pregiudica la donna, quale riflesso di una normativa che, viceversa, dovrebbe soltanto tutelare lei e il bambino.

Inoltre, secondo la Corte, la richiamata disciplina discriminatoria inevitabilmente produce anche l’effetto di «disincentivare la stessa scelta di avere figli», in aperto contrasto «sia con l’articolo 31 Cost., che impegna la Repubblica ad agevolare la formazione della famiglia, sia con l’articolo 37 Cost., che richiede […] di “assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione”».

Roma, 12 maggio 2026

SEDE DEL CONSIGLIO Palazzo di Giustizia - Piazza Portoria, 1 - 16121 Genova | Tel 010.566217 - 010.566432 Fax 010.565300 segreteria@ordineavvocatigenova.it
PRIVACY POLICY | © ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA 2026 | DICHIARAZIONE DI ACCESSIBILITÀ | OBIETTIVI DI ACCESSIBILITÀ
P.IVA 02080000991 / C.F. 80030990107 | COD. UNIVOCO: UFXAIK | ENTE SOGGETTO A SPLIT PAYMENT