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11/04/2023
Impugnazioni - applicabilità art. 573 c 1 bis cpp
Si segnala l’ordinanza n. 8148/23 della Corte di Cassazione, sezione V Penale con la quale è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione riguardante l’immediata applicazione dell’art 573 c 1 bis cpp introdotto dalla Riforma Cartabia. Tale norma stabilisce che, quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice di appello e la Corte di cassazione, se l’impugnazione non è inammissibile, rinviano, per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice civile o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile.
Si allega il testo dell’Ordinanza.
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