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08/06/2017 Condividi

Iscrizione Albo Cassazionisti - Bando d'esame sessione 2017


MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO

Bando di esame per l'iscrizione nell'albo speciale per il  patrocinio

davanti  alla  Corte  di  cassazione  e  alle  altre  giurisdizioni

superiori - sessione 2017 - D.D. 25 maggio 2017.

(GU n.42 del 6-6-2017)

 

                        IL DIRETTORE GENERALE

                       della giustizia civile

 

    Visti  il  regio  decreto-legge  27  novembre  1933,   n.   1578,

convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio  1934,  n.  36,

sull'ordinamento forense; il regio decreto 22 gennaio  1934,  n.  37,

contenente le norme integrative e di attuazione  del  predetto  regio

decreto; la legge 28 maggio 1936, n.  1003,  sul  patrocinio  davanti

alla Corte di cassazione e alle  altre  giurisdizioni  superiori;  il

regio decreto 9  luglio  1936,  n.  1482,  contenente  le  norme  per

l'attuazione della legge 28 maggio 1936, n. 1003; la legge  23  marzo

1940, n. 254, e il decreto legislativo C.P.S. 28 maggio 1947, n. 597,

recanti   modificazioni   sull'ordinamento   forense;   il    decreto

legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 261, contenente norme  sulle

tasse da corrispondersi all'erario per la partecipazione  agli  esami

forensi, nonche'  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26

ottobre 1972, n. 642, contenente nuove norme sulle imposte di  bollo;

la legge 24 febbraio 1997, n. 27,  contenente  norme  in  materia  di

esercizio della professione forense; il decreto del Presidente  della

Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445;  l'art.  15  della  legge  12

novembre  2011,  n.  183,  contenente  adempimenti  in   materia   di

certificati e dichiarazioni sostitutive; l'art.  22  della  legge  31

dicembre 2012, n. 247, recante la nuova  disciplina  dell'ordinamento

della professione forense;  l'art.  1,  comma  601,  della  legge  27

dicembre 2013, n. 147, contenente le disposizioni per  la  formazione

del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello   Stato,   nonche'   il

decreto-legge 20 dicembre 2016, n. 244,  convertito  nella  legge  27

febbraio 2017, n. 19, recante la proroga e definizione di termini;

    Visto il decreto interministeriale del Ministro della  giustizia,

di concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  del  16

settembre 2014;

    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

    Ritenuta l'opportunita' di  indire  una  sessione  di  esami  per

l'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla  Corte

di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

 

                              Decreta:

 

                               Art. 1 

    1. E' indetta una sessione di esami  per  l'iscrizione  nell'albo

speciale per il patrocinio davanti alla Corte di  cassazione  e  alle

altre giurisdizioni superiori per l'anno 2017.

 

                               Art. 2 

    1. Per essere ammessi all'esame gli aspiranti devono:

      A) essere attualmente iscritti nell'albo degli avvocati e avere

esercitato la professione per almeno cinque anni dinanzi ai tribunali

e alle corti di appello, o per almeno un anno qualora  gia'  iscritti

all'albo degli avvocati al momento dell'entrata in vigore della legge

24 febbraio 1997, n. 27;

      B) aver compiuto lodevole e proficua pratica di  almeno  cinque

anni presso lo studio di un avvocato  che  eserciti  abitualmente  il

patrocinio davanti alla Corte di cassazione.

    2. I candidati che, alla data di entrata in vigore della legge 24

febbraio 1997, n. 27,  erano  iscritti  all'albo  degli  avvocati  da

almeno un anno dovranno aver compiuto lodevole e proficua pratica  di

un anno, decorrente dalla iscrizione a detto albo, presso  lo  studio

di un avvocato che presti abitualmente il suo patrocinio  dinanzi  la

Corte di cassazione.

    3. Gli aspiranti dovranno  trovarsi  nelle  condizioni  richieste

prima della scadenza del termine stabilito per la presentazione delle

domande di ammissione all'esame.

    4. Il direttore generale della giustizia  civile  delibera  sulle

domande  di  ammissione  e  forma  l'elenco  dei  candidati  ammessi.

L'elenco  e'  depositato  almeno   quindici   giorni   liberi   prima

dell'inizio  delle  prove  negli  uffici   della   segreteria   della

commissione esaminatrice.

    5. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione

dall'esame sono tenuti  a  presentarsi,  a  pena  di  decadenza,  per

sostenere  le  prove  scritte,  presso  la  Scuola  di  formazione  e

aggiornamento   del   Corpo    di    polizia    e    del    personale

dell'Amministrazione penitenziaria «Giovanni Falcone», sita in via di

Brava n. 99 a Roma, nei giorni indicati nel successivo art. 8,  comma

1, del presente bando.

 

                               Art. 3 

    1. Le domande di ammissione all'esame, redatte in carta da bollo,

corredate della documentazione di cui al successivo comma 3, dovranno

pervenire,  improrogabilmente,  al  Ministero   della   giustizia   -

Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione  generale  della

giustizia civile - reparto avvocati - via Arenula, 70 -  00186  Roma,

entro il termine del 15 luglio 2017.

    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a

mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il  termine  di

cui al precedente comma:  a  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a  data

dell'ufficio postale accettante.

    3. Le domande dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

      A) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  dalla  quale

risultino l'attuale iscrizione del candidato nell'albo degli avvocati

e l'anzianita' di essa, nonche' l'esercizio per almeno  cinque  anni,

ovvero per almeno un anno per coloro che si trovino nella  condizione

di cui all'art. 2, comma 2, del  presente  bando,  della  professione

davanti ai tribunali ed alle corti di appello;

      B) dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  di  un

avvocato che eserciti il patrocinio davanti alla Corte di cassazione,

il quale:

        a) dichiari di esercitare abitualmente il patrocinio  davanti

alla Corte di cassazione;

        b) dichiari che il candidato ha compiuto lodevole e  proficua

pratica di almeno cinque  anni,  ovvero  di  almeno  un  anno  per  i

soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del presente bando, relativa  ai

giudizi per cassazione, frequentando lo studio dell'avvocato  stesso;

tale dichiarazione deve recare  il  visto  del  competente  consiglio

dell'Ordine forense.

      C)  ricevuta  di  versamento  della   tassa   di   euro   20,66

(venti/sessantasei)  per  l'iscrizione   agli   esami,   da   versare

direttamente a  un  concessionario  della  riscossione  ovvero  a  un

istituto di credito o a una agenzia postale,  utilizzando  il  modulo

F/23 e indicando per tributo la voce 729/T: allo scopo si precisa che

per «codice ufficio» si intende  quello  dell'Ufficio  delle  entrate

relativo al domicilio fiscale del candidato;

      D) ricevuta del contributo  nella  misura  forfetaria  di  euro

75,00, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, della legge 28  maggio

1936, n. 1003, da versare con le seguenti modalita' alternative:

        bonifico bancario o postale sul  conto  corrente  con  codice

IBAN: IT67Z0760114500001020171755,  intestato  alla  Tesoreria  dello

Stato, indicando nella causale  «Abilitazione  patrocinio  Cassazione

anno 2017 - capo XI, cap. 2413, art. 15»;

        bollettino postale sul conto corrente postale n.  1020171755,

intestato  alla  Tesoreria  dello  Stato,  indicando  nella   causale

«Abilitazione patrocinio Cassazione anno 2017 - capo XI,  cap.  2413,

art. 15»;

        versamento in conto entrate tesoro, capo XI, cap. 2413,  art.

15, presso una qualsiasi sezione della Tesoreria dello Stato.

    4. I candidati che presenteranno,  entro  il  termine  stabilito,

domande prive della richiesta  documentazione  o  con  documentazione

incompleta o non corretta, non saranno ammessi all'esame.

 

                               Art. 4 

    1. Le prove dell'esame sono scritte e orali.

    2.  Le  prove  scritte  sono  tre  e  consistono  ciascuna  nella

compilazione di ricorsi per  cassazione  rispettivamente  in  materia

civile, penale e amministrativa. La prova in  materia  amministrativa

puo' anche consistere in un ricorso al  Consiglio  di  Stato  o  alla

Corte dei conti in sede giurisdizionale.

    3. Per la compilazione dei ricorsi e' dato ai candidati,  secondo

i casi, il testo di pronunce giurisdizionali o di atti amministrativi

avverso  i  quali  sia  ammissibile  uno  dei  ricorsi  indicati  nel

precedente comma.

    4.  La  scelta  delle  pronunce  giurisdizionali  o  degli   atti

amministrativi da darsi ai candidati per la compilazione dei  ricorsi

e' fatta dal presidente della commissione.

    5. Per  la  compilazione  di  ciascuno  dei  ricorsi  costituenti

oggetto delle prove sono assegnate sette ore.

    6. E' inoltre  facolta'  della  commissione  di  consentire,  nei

giorni  delle   prove,   che   i   candidati   consultino,   ciascuno

separatamente, i libri,  le  pubblicazioni  e  le  riviste  che  essi

richiederanno  e  che  la  commissione  abbia  la   possibilita'   di

procurarsi.

                               Art. 5 

    1. Sono ammessi alla prova orale i  candidati  dichiarati  idonei

nelle prove scritte.  L'elenco  degli  ammessi  e'  sottoscritto  dal

presidente, il quale fissa contemporaneamente per  ciascun  candidato

il giorno e l'ora della prova orale.

    2. La mancata presentazione alle  prove  sara'  considerata  come

rinuncia all'esame.

 

                               Art. 6 

    1. La prova orale consiste nella discussione di  un  tema  avente

per oggetto una contestazione giudiziale, nella  quale  il  candidato

dimostri la propria cultura e l'attitudine al patrocinio dinanzi alle

giurisdizioni superiori.

    2. Il presidente della commissione assegna a ciascun candidato il

tema.

    3. La prova orale e' pubblica e deve durare non  meno  di  trenta

minuti per ciascun candidato.

 

                               Art. 7 

    1.  Sono   dichiarati   idonei   i   candidati   che   conseguano

complessivamente, nelle prove scritte e in quella orale, una media di

sette decimi, avendo riportato non meno di sei decimi in ciascuna  di

esse.

    2. Ultimate le prove orali, la  commissione  forma  l'elenco  dei

candidati che hanno conseguito l'idoneita'.

 

                               Art. 8 

    1. Le prove scritte si svolgeranno in Roma, presso la  Scuola  di

formazione e aggiornamento del  Corpo  di  polizia  e  del  personale

dell'Amministrazione penitenziaria «Giovanni Falcone», sita in via di

Brava n. 99, alle ore 9.00 di ciascuno dei seguenti giorni:

      11 settembre 2017 - ricorso in materia civile;

      13 settembre 2017 - ricorso in materia penale;

      15 settembre 2017 - ricorso in materia amministrativa.

    2. La prova orale avra' luogo in Roma presso il  Ministero  della

giustizia, via Arenula n. 70 nei giorni fissati dal presidente  della

commissione, a norma del precedente art. 5.

    3. Si osservano le disposizioni degli articoli 19, 20, 21, 22, 24

e 30 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

 

                               Art. 9 

    1. I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella

domanda l'ausilio di cui necessitano in relazione alla condizione  di

disabilita' nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.

    2. Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi

dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

                               Art. 10

    1.  Con  successivo  decreto  ministeriale  sara'   nominata   la

commissione esaminatrice.

      Roma, 25 maggio 2017

 

                                      Il direttore generale: Forziati

   
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