Corte costituzionale - rientra nella competenza del legislatore regionale stabilire i criteri di maggiore rappresentatività a livello regionale delle associazioni di categoria del commercio coinvolte in compiti di interesse pubblico
Con la sentenza numero 185, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte non fondati i dubbi di legittimità costituzionale rivolti dal Presidente del Consiglio dei ministri a una serie di disposizioni del testo unico sul commercio della Regione Campania 21 aprile 2020, n. 7, come modificate dall’articolo 1, comma 1, lettere: a), numero 3; b), numeri 1 e 2; c), numeri 1) e 2); g), numeri da 1) a 4); h), numero 3; i), numero 1, della legge della Regione Campania 16 ottobre 2025, n. 20. Tali modifiche sono state denunciate nella parte in cui, per identificare le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale nell’ambito del commercio, hanno introdotto precisi requisiti: l’adesione a organizzazioni nazionali di categoria rappresentate nel CNEL, la stipulazione di un contratto collettivo nazionale di settore applicato alla categoria, la presenza di una sede stabile operativa da almeno tre anni sul territorio regionale.
La Corte ha, in primo luogo, ritenuto generiche e prive di un’adeguata motivazione le censure di violazione del pluralismo associativo e sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione e di discriminazione di tutte quelle associazioni di categoria che, in quanto prive dei requisiti richiesti, pur essendo rappresentative, risulterebbero ingiustificatamente escluse dai tavoli di confronto istituzionale e dalle procedure consultive, previsti dal testo unico sul commercio, nonché dalla possibilità di accedere ai contributi regionali per la promozione e realizzazione delle loro finalità istituzionali. “Nessun argomento” – si afferma nella sentenza – “è speso per spiegare alla luce di quale indicatore i richiamati criteri di maggiore rappresentatività presunta siano irragionevolmente selettivi o sproporzionati, in che modo essi determinino effetti lesivi del principio del pluralismo delle organizzazioni sindacali, se li producano congiuntamente o singolarmente considerati”, né si indica quali possano essere le caratteristiche da cui desumere comunque la rappresentatività delle associazioni di categoria, pur prive dei richiamati requisiti.
Priva di fondamento è stata, invece, ritenuta la pretesa alterazione della dinamica concorrenziale e la conseguente invasione della sfera di competenza esclusiva del legislatore statale in materia di tutela della concorrenza, di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, per effetto dell’introduzione, da parte del legislatore regionale, di precisi criteri di maggiore rappresentatività delle associazioni di imprese di categoria, recepiti con riferimento a specifici istituti disciplinati dal testo unico sul commercio della Regione Campania.
Secondo la Corte, la ratio delle disposizioni in esame è quella di indirizzare gli organi amministrativi regionali e degli enti locali – nell’ambito dei procedimenti consultivi e partecipativi inerenti alla disciplina del commercio, di competenza regionale – verso interlocutori “affidabili” e facilmente identificabili, con cui condividere i compiti di interesse pubblico di volta in volta individuati dal testo unico sul commercio. Esse non pongono alcun ostacolo all’accesso al mercato delle imprese operanti nel settore del commercio, né limitano o vincolano la libera esplicazione della capacità imprenditoriale e la competizione fra imprese, restando, pertanto, estranee all’ambito di operatività della tutela della concorrenza, come individuato dalla costante giurisprudenza costituzionale.
Roma, 5 novembre 2026
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