Corte Costituzionale - il piccolo imprenditore sovraindebitato è legittimato a impugnare immediatamente il ruolo e le cartelle di pagamento già all’instaurazione della fase stragiudiziale
Il contribuente, piccolo imprenditore sovraindebitato, «in base a una corretta interpretazione della disposizione censurata, è pienamente legittimato a impugnare immediatamente il ruolo e le cartelle di pagamento che assuma invalidamente notificate; ciò, per il fatto che si ricade nell’ambito delle procedure previste dal CCII in favore dell’imprenditore minore già all’atto della instaurazione della fase stragiudiziale» dinanzi all’Organismo di Composizione della Crisi (OCC).
È quanto si legge nella sentenza numero 160, depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 12, comma 4-bis, del d.P.R. numero 602 del 1973 sollevate, in riferimento agli articoli 3, 10, 11, 24, 97, secondo comma, 111, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Milano, sezione prima civile.
La sentenza ha chiarito che il contribuente, senza doversi esporre ai rischi paventati dal giudice remittente di presentazione di una domanda giudiziale «al buio» ‒ con la possibilità di diniego o revoca dell’omologazione, diniego o perdita dell’esdebitazione e persino responsabilità penale ‒, è pienamente legittimato a impugnare immediatamente il ruolo e la cartella di pagamento che assuma non essergli stata validamente notificata. Al tal fine è sufficiente che rappresenti al giudice di avere instaurato la fase stragiudiziale (che riveste anche una funzione consultiva per il debitore) dinanzi all’OCC e contestualmente dia prova della sua legittimazione all’impugnazione allegando la condizione di sovraindebitamento e l’incidenza pregiudizievole che avrebbe il “peso” del debito risultante dal ruolo e dalle cartelle di pagamento ai fini della regolare conclusione della procedura che intenda attivare.
In definitiva, non si verifica alcun pregiudizio per il contribuente e sussiste l’immediata impugnabilità auspicata dal rimettente.
Del resto, va considerato che, sul piano sistematico, anche per le altre situazioni legittimanti l’impugnazione diretta del ruolo e della cartella di pagamento, previste dalla disposizione censurata, il legislatore ha utilizzato formule particolarmente ampie, quali: «per la perdita di un beneficio» nei rapporti con la pubblica amministrazione (art. 12, comma 4-bis, lettera c); «in relazione» a operazioni di finanziamento da parte di soggetti autorizzati (art. 12, comma 4-bis, lettera e); «nell’ambito» della cessione dell’azienda (art. 12, comma 4-bis, lettera f).
Ciò a ragione, perché le diverse ipotesi espressamente contemplate sono caratterizzate da contesti e situazioni diverse: quel che rileva, piuttosto, è la prova dell’effettivo pregiudizio, il cui onere, in relazione alle diverse ipotesi contemplate, spetta al contribuente e la cui valutazione è rimessa al giudice dell’impugnazione.
Roma, 6 ottobre 2026
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