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06/08/2013 Condividi

ASSICURAZIONE R.C. - Iscritti el. spec. dipendenti enti pubblici

E' opinione di questo Consiglio che l'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile, stabilito dall'art. 12 della legge n. 247/2012, operi anche nei confronti degli Avvocati degli Enti pubblici iscritti nello speciale registro di cui all'art. 23 della stessa legge.
Ciò in quanto il citato art. 12 pone tale obbligo a carico di ciascun avvocato (oltre alle associazioni e alle società fra professionisti), senza alcuna distinzione; e non vi è dubbio che tale qualifica spetti anche ai dipendenti degli Enti pubblici esercenti l'attività forense che, come tali, risultano iscritti nel registro speciale. D'altra parte, anche questi ultimi, nello svolgimento delle proprie funzioni, possono arrecare danni all'Ente patrocinato: vengono pertanto in rilievo le stesse esigenze di tutela dell’assistito (in questo caso, l'Ente pubblico di appartenenza), poste a base della previsione normativa di cui trattasi.
Nondimeno, come si è già avuto modo di segnalare, poiché la questione assume rilevanza di carattere generale, questo Consiglio ha già da tempo interpellato il Consiglio Nazionale Forense il quale, tuttavia, non ha ancora fornito indicazioni in merito.
Va, comunque, tenuto presente che le disposizioni del citato art. 12 non sono ancora operative ed inizieranno ad avere applicazione soltanto a seguito della determinazione, da parte del Ministro della giustizia e sentito il C.N.F., delle condizioni essenziali e dei massimali minimi delle polizze assicurative: è auspicabile che in tale sede venga, altresì, chiarito il problema dell'estensione, o meno, dell'obbligo in questione anche agli Avvocati degli Enti pubblici.

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