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03/11/2026 Condividi

Corte costituzionale - procedimenti per la concessione dei ristori economici della regione siciliana in favore delle imprese danneggiate dal ciclone harry: non è illegittima la norma regionale che dispensa le imprese richiedenti dalla verifica della regolarità contributiva

Con la sentenza numero 183, depositata oggi, la Corte costituzionale ha rigettato le questioni promosse del Governo nei confronti dell’articolo 1, comma 7, della Regione Siciliana numero 3 del 2026, il quale prevede che gli interventi urgenti per far fronte ai danni causati dalle calamità climatica del gennaio 2026, note come “ciclone Harry”, finanziati con risorse regionali, «non sono subordinati alla regolarità contributiva fino al 31 dicembre 2026».

Il ricorso aveva contestato la violazione delle regole del riparto delle competenze legislative previste dalla Costituzione e dallo Statuto speciale, nelle materie della «tutela della concorrenza» e della «previdenza sociale» tramite il contrasto con la normativa nazionale che condiziona al possesso di tale requisito il conseguimento degli ausili finanziari pubblici (cd. acquisizione del DURC positivo).

La Corte ha disatteso le censure statali dopo avere individuato gli ambiti competenziali cui la norma va ricondotta, tenuto conto della sua portata e della sua ratio.

La pronuncia osserva che l’articolo 1, comma 7, della legge della Regione Siciliana numero 3 del 2026 dispensa dalla verifica del requisito della regolarità contributiva esclusivamente nei procedimenti di concessione degli indennizzi straordinari previsti in favore delle imprese del territorio siciliano devastate da quella singola calamità naturale e per un periodo di tempo limitato (procedimenti concessori avviati e definiti tra il 2 febbraio e il 31 dicembre 2026).

Dunque, secondo il criterio della prevalenza, le competenze esercitate sono state ritenute quelle regionali corrispondenti ai settori in cui operano le imprese destinatarie delle misure di aiuto («agricoltura», «industria e commercio», «pesca», «turismo» oltre che «protezione civile»).

La sentenza ha, di contro, osservato: 1) che non viene in rilievo la materia della concorrenza “nel mercato”, perché le risorse sono rivolte a sostenere le realtà produttive regionali; 2) che è solo marginalmente incisa la materia della previdenza sociale, sia perché non sono intaccati  gli obblighi contributivi sia perché non vi è esonero, né in via stabile né in via generale, dal riscontro del loro puntuale adempimento in quei procedimenti per la concessione delle erogazioni pubbliche in cui le norme statali lo impongono; 3) che si è fuori dalla materia «ordinamento civile» perché non sono coinvolti direttamente i rapporti interprivati (tra datore di lavoro e lavoratore).

La sentenza nota in chiusura che anche il legislatore statale ha previsto sino al 31.12.2026 l’esonero dal riscontro della regolarità contributiva esclusivamente per gli indennizzi - finanziati con fondi nazionali - previsti in favore delle imprese danneggiate dalla stessa calamità naturale.

Roma, 3 novembre 2026

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