Corte costituzionale - è costituzionalmente illegittima la diffamazione militare in quanto sanzionata sempre con pena detentiva
Con la sentenza numero 181, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 227 del codice penale militare di pace, accogliendo le questioni sollevate dalla prima sezione penale della Corte di cassazione con l’ordinanza iscritta al numero 244 del 2025 del registro ordinanze.
L’ordinanza di rimessione aveva prospettato un contrasto fra tale disposizione e gli articoli 21, 52 e 117 della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’articolo 10 della CEDU - Convenzione europea dei diritti dell’uomo). Premesso che la libertà di manifestazione del pensiero è tutelata sia dall’articolo 21 della Costituzione che dall’articolo 10 della CEDU, alla luce del consolidato orientamento della Corte di Strasburgo, la norma censurata sarebbe risultata contraria al menzionato parametro convenzionale, poiché sarebbe eccessivo e sproporzionato prevedere (anche solo in astratto) la pena detentiva per i reati di diffamazione, anziché limitarla alle circostanze eccezionali in cui si sia verificata una grave lesione di altri diritti o beni costituzionali, come per esempio accade nel caso dei discorsi di odio o di istigazione alla violenza.
La Corte ha richiamato diffusamente la giurisprudenza europea e nazionale sviluppatasi sul tema della “necessità” della pena detentiva per il reato di diffamazione.
In particolare, ha ricordato come la Corte di Strasburgo abbia affermato che la libertà di espressione riconosciuta dall’articolo 10 della CEDU «non si ferma davanti al cancello delle caserme» e si estende al personale militare, salvi eventuali limiti a tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico. Ha anche osservato che la diffamazione militare risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella comune: entrambe le fattispecie sono calibrate sulla medesima tipicità oggettiva, contemplando la stessa descrizione della condotta – l’offesa alla reputazione –, e, al di là della collocazione sistematica nei due codici penali (comune e militare), sono poste a salvaguardia del medesimo bene giuridico (l’onore, del quale la reputazione rappresenta la proiezione sociale).
Il diverso trattamento della diffamazione comune e di quella militare deve dunque essere valutato alla luce dell’indirizzo interpretativo precedentemente maturatosi nella giurisprudenza costituzionale in tema di legittimità di un trattamento diverso per le fattispecie militari rispetto a quelle comuni.
Tanto premesso, la Corte ha affermato che l’articolo 227 del codice penale militare di pace impone l’irrogazione di una pena detentiva che non sempre è necessaria, così discostandosi dalle previsioni generali dell’articolo 595 del codice penale, ove si contempla la pena detentiva solo in alternativa a quella pecuniaria e la si ammette nei soli casi in cui ciò non determini un illegittimo effetto dissuasivo in danno della libera manifestazione del pensiero, in assenza di beni costituzionali bisognosi di specifica protezione anche per il tramite della sanzione detentiva. Né può ritenersi che il trattamento diverso da quello stabilito dalla norma generale trovi giustificazione nelle peculiarità della diffamazione “militare”, che invece è largamente sovrapponibile a quella “comune”.
Come soluzione costituzionalmente adeguata e non implicante opzioni spiccatamente discrezionali riservate al legislatore è stata dunque individuata la semplice dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 227 del codice penale militare di pace, cui consegue l’attrazione dei fatti di diffamazione “militare” nell’ambito della disciplina comune di cui all’articolo 595 del codice penale.
Ne viene che la pena detentiva ben può essere irrogata nelle circostanze “eccezionali” identificate in giurisprudenza, che nel caso della diffamazione militare possono presentarsi con maggiore frequenza di quanto accada nell’ordinamento generale. Spetterà pertanto alla giurisprudenza comune l’attenta considerazione del ricorrere di dette circostanze, onde assicurare protezione adeguata ai beni compromessi dalle espressioni diffamatorie, pur nel bilanciamento con l’esigenza di un’adeguata tutela della libera manifestazione del pensiero.
La Corte ha infine evidenziato che l’espansione della disciplina concernente la diffamazione “comune” sino a coprire la diffamazione “militare” è coerente con la posizione costituzionale delle Forze armate. Conclusione che trova il proprio fondamento in molti parametri costituzionali e soprattutto nell’articolo 52 della Costituzione, che al suo terzo comma stabilisce che «L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica», così segnando a chiarissime lettere il collegamento dell’ordinamento militare con l’ordinamento generale, pur nelle peculiarità che lo caratterizzano.
Roma, 3 novembre 2026
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