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<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><atom:link href="https://ordineavvocatigenova.it/rss/privacy-gdpr" rel="self"/><title>Ordine degli Avvocati di Genova</title><description>Ultime notizie dall'Ordine degli Avvocati di Genova </description><link>https://ordineavvocatigenova.it/</link><language>it</language><category>news/eventi/ordineavvocatigenova</category><image url="" title="Ordine degli Avvocati di Genova" link="https://ordineavvocatigenova.it/" width="144" height="144"/><managingEditor/><image/><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 17:12:16 CEST</lastBuildDate><generator>PHP Simple XML</generator><item><title>Privacy - Regole deontologiche  investigazioni difensive - D.Lgs. 101/2018</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/28-12-2018-privacy-regole-deontologiche-investigazioni-difensive-dlgs-1012018.html</link><description>&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria pubblicate ai sensi dell&#x2019;art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 19 dicembre 2018&lt;/strong&gt;(In corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9069653?fbclid=IwAR3Y1oU_OvGlRBsjfki06Ha4q3BJIqrb1-QbBR9BwbHAwUNf7lFiX0Gh1gY&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: right;"&gt;Registro dei provvedimenti n.&#xA0; 512 del 19 dicembre 2018&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;NELLA riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch&#xE9; alla libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE (di seguito, &#x201C;Regolamento&#x201D;);&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch&#xE9; alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, di seguito &#x201C;Codice&#x201D;);&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;VISTO l&#x2019;art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018 che demanda al Garante il compito di effettuare, nel termine di novanta giorni dall&#x2019;entrata in vigore del decreto stesso, una verifica della conformit&#xE0; al Regolamento delle disposizioni contenute in alcuni codici deontologici ivi indicati, tra i quali quelle contenute nel &#x201C;Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive&#x201D;, adottato il 6 novembre 2008, attualmente inserito nel Codice in materia di protezione come allegato A.6 ed applicabile sino al completamento della menzionata procedura;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;RILEVATO che, sempre secondo quanto previsto dal citato art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018, al termine della suddetta procedura di verifica, le &#x201C;disposizioni ritenute compatibili, ridenominate regole deontologiche, sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, con decreto del Ministro della giustizia, sono successivamente riportate nell'allegato A del Codice&#x201D;;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;RITENUTO che la valutazione di compatibilit&#xE0; di dette disposizioni con il Regolamento non possa prescindere da una loro lettura che tenga integralmente conto del mutato quadro normativo di riferimento;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;RITENUTO, per tale ragione, che:&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;-&#xA0;i richiami al d.lgs. n. 196/2003 contenuti in alcune disposizioni del codice deontologico, nonch&#xE9; la terminologia utilizzata, sono stati opportunamente aggiornati ai sensi delle corrispondenti disposizioni del Regolamento e del medesimo d.lgs. n. 196/2003, come modificato dal d.lgs. n. 101/2018;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;-&#xA0;&#xE8; opportuno espungere il preambolo del codice di deontologia, dovendosi, in base al richiamato articolo 20 del d.lgs. 101/2018, ridenominare solo le disposizioni dello stesso; il preambolo, invece, nel sintetizzare le condizioni di liceit&#xE0; del trattamento, evidenziava, altres&#xEC;, i presupposti della sottoscrizione del codice di deontologia, nel rispetto del principio di rappresentativit&#xE0;, che, comunque, rimane alla base delle presenti regole;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;-&#xA0;&#xE8; stata eliminata la previsione riguardante il monitoraggio periodico del codice di deontologia e di buona condotta;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;RITENUTO che tali elementi, relativi all&#x2019;aggiornamento della disciplina in materia, debbano essere recepiti nelle &#x201C;Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive&#x201D; in ragione di quanto disposto dall&#x2019;art. 20, comma 4, del d.lgs. 101/2018;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;RITENUTO, all&#x2019;esito della verifica della conformit&#xE0; al Regolamento delle disposizioni previste nel &#x201C;Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria&#x201D;, che le medesime, riportate nell&#x2019;allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, debbano essere pubblicate ai sensi dell&#x2019;art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018 come &#x201C;Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria&#x201D;;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;CONSIDERATO che le predette &#x201C;Regole deontologiche&#x201D; sono volte a disciplinare i trattamenti in questione in attesa di un auspicabile aggiornamento delle stesse ai sensi degli artt. 2-quater del Codice;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Vista la documentazione in atti;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell&#x2019;art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Relatore il dott. Antonello Soro;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center; margin-left: 40px;"&gt;&lt;strong&gt;TUTTO CIO&#x2019; PREMESSO IL GARANTE&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;ai sensi dell&#x2019;art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 101/2018, verificata la conformit&#xE0; al Regolamento delle disposizioni del &#x201C;Codice di deontologia e di buona condotta per il trattamento dei dati personali effettuato per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria&#x201D;, dispone che le medesime, riportate nell&#x2019;allegato 1 al presente provvedimento e che ne forma parte integrante, siano pubblicate come &#x201C;relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria&#x201D; e ne dispone, altres&#xEC;, la trasmissione all&#xB4;Ufficio pubblicazione leggi e decreti del Ministero della giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonch&#xE9; al Ministero della giustizia per essere riportato nell&#xB4;Allegato A) al Codice.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;Roma, 19 dicembre 2018&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: right;"&gt;IL PRESIDENTE Soro&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: right;"&gt;IL RELATORE Soro&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: right;"&gt;IL SEGRETARIO GENERALE Busia&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: right;"&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;______________________________&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Allegato 1&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Regole deontologiche relative ai trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Capo I - Principi generali&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 1. Ambito di applicazione&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. Le presenti regole deontologiche devono essere rispettate nel trattamento di dati personali per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sia nel corso di un procedimento, anche in sede amministrativa, di arbitrato o di conciliazione, sia nella fase propedeutica all'instaurazione di un eventuale giudizio, sia nella fase successiva alla sua definizione, da parte di:&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi territoriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali esercitino l'attivit&#xE0; in forma individuale, associata o societaria svolgendo, anche su mandato, un'attivit&#xE0; in sede giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stragiudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipendenti o ausiliari, nonch&#xE9; da avvocati stranieri esercenti legalmente la professione sul territorio dello Stato;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico anche da parte di un difensore, svolgano in conformit&#xE0; alla legge attivit&#xE0; di investigazione privata (art. 134 r.d. 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme di coordinamento del c.p.p.).&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;2. Le presenti regole deontologiche si applicano, altres&#xEC;, a chiunque tratti dati personali per le finalit&#xE0; di cui al comma 1, in particolare a altri liberi professionisti o soggetti che in conformit&#xE0; alla legge prestino, su mandato, attivit&#xE0; di assistenza o consulenza per le medesime finalit&#xE0;.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Capo II - Trattamenti da parte di avvocati&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 2. Modalit&#xE0; di trattamento&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. L'avvocato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalit&#xE0; che risultino pi&#xF9; adeguate, caso per caso, a favorire in concreto l'effettivo rispetto dei diritti, delle libert&#xE0; e della dignit&#xE0; degli interessati, applicando i princ&#xEC;pi di finalit&#xE0;, proporzionalit&#xE0; e minimizzazione dei dati sulla base di un'attenta valutazione sostanziale e non formalistica delle garanzie previste, nonch&#xE9; di un'analisi della quantit&#xE0; e qualit&#xE0; delle informazioni che utilizza e dei possibili rischi.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;2. Le decisioni relativamente a quanto previsto dal comma 1 sono adottate dal titolare del trattamento il quale resta individuato, a seconda dei casi, in:&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;a) un singolo professionista;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;b) una pluralit&#xE0; di professionisti, codifensori della medesima parte assistita o che, anche al di fuori del mandato di difesa, siano stati comunque interessati a concorrere all'opera professionale quali consulenti o domiciliatari;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;c) un'associazione tra professionisti o una societ&#xE0; di professionisti.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;3. Nel quadro delle adeguate istruzioni da impartire per iscritto alle persone autorizzate ad al trattamento dei dati, sono formulate concrete indicazioni in ordine alle modalit&#xE0; che tali soggetti devono osservare, a seconda del loro ruolo di sostituto processuale, di praticante avvocato con o senza abilitazione al patrocinio, di consulente tecnico di parte, perito, investigatore privato o altro ausiliario che non rivesta la qualit&#xE0; di autonomo titolare del trattamento, nonch&#xE9; di tirocinante, stagista o di persona addetta a compiti di collaborazione amministrativa.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;4. Specifica attenzione &#xE8; prestata all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza di dati in caso di:&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;a) acquisizione anche informale di notizie, dati e documenti connotati da un alto grado di confidenzialit&#xE0; o che possono comportare, comunque, rischi specifici per gli interessati;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;b) scambio di corrispondenza, specie per via telematica;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;c) esercizio contiguo di attivit&#xE0; autonome all'interno di uno studio;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;d) utilizzo di dati di cui &#xE8; dubbio l'impiego lecito, anche per effetto del ricorso a tecniche invasive;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolari dispositivi o supporti, specie elettronici (ivi comprese registrazioni audio/video), o documenti (tabulati di flussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e perizie, relazioni redatte da investigatori privati);&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzato in un procedimento e ricerche su banche dati a uso interno, specie se consultabili anche telematicamente da uffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificando che si abbia titolo per ottenerli;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;h) conservazione di atti relativi ad affari definiti.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;5. Se i dati sono trattati per esercitare il diritto di difesa in sede giurisdizionale, ci&#xF2; pu&#xF2; avvenire anche prima della pendenza di un procedimento, semprech&#xE9; i dati medesimi risultino strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa, in conformit&#xE0; ai princ&#xEC;pi di liceit&#xE0;, proporzionalit&#xE0; e minimizzazione dei dati rispetto alle finalit&#xE0; difensive (art. 5 del Regolamento UE 2016/679).&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;6. Sono utilizzati lecitamente e secondo correttezza secondo i medesimi principi di cui all&#x2019;art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679:&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;a) i dati personali contenuti in pubblici registri, elenchi, albi, atti o documenti conoscibili da chiunque, nonch&#xE9; in banche di dati, archivi ed elenchi, ivi compresi gli atti dello stato civile, dai quali possono essere estratte lecitamente informazioni personali riportate in certificazioni e attestazioni utilizzabili a fini difensivi;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;b) atti, annotazioni, dichiarazioni e informazioni acquisite nell'ambito di indagini difensive, in particolare ai sensi degli articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater del codice di procedura penale, evitando l'ingiustificato rilascio di copie eventualmente richieste. Se per effetto di un conferimento accidentale, anche in sede di acquisizione di dichiarazioni e informazioni ai sensi dei medesimi articoli 391-bis, 391-ter e 391-quater, sono raccolti dati eccedenti e non pertinenti rispetto alle finalit&#xE0; difensive, tali dati, qualora non possano essere estrapolati o distrutti, formano un unico contesto, unitariamente agli altri dati raccolti.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 3. Informativa unica&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. L'avvocato pu&#xF2; fornire in un unico contesto, anche mediante affissione nei locali dello Studio e, se ne dispone, pubblicazione sul proprio sito Internet, anche utilizzando formule sintetiche e colloquiali, l'informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 del Regolamento) e le notizie che deve indicare ai sensi della disciplina sulle indagini difensive.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 4. Conservazione e cancellazione dei dati&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. Fermo restando quanto previsto dall&#x2019;art. 5, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679, la definizione di un grado di giudizio o la cessazione dello svolgimento di un incarico non comportano un'automatica dismissione dei dati. Una volta estinto il procedimento o il relativo rapporto di mandato, atti e documenti attinenti all'oggetto della difesa o delle investigazioni difensive possono essere conservati, in originale o in copia e anche in formato elettronico, qualora risulti necessario in relazione a ipotizzabili altre esigenze difensive della parte assistita o del titolare del trattamento, ferma restando la loro utilizzazione in forma anonima per finalit&#xE0; scientifiche. La valutazione &#xE8; effettuata tenendo conto della tipologia dei dati. Se &#xE8; prevista una conservazione per adempiere a un obbligo normativo, anche in materia fiscale e di contrasto della criminalit&#xE0;, sono custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere al medesimo obbligo.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;2. Fermo restando quanto previsto dal codice deontologico forense in ordine alla restituzione al cliente dell'originale degli atti da questi ricevuti, e salvo quanto diversamente stabilito dalla legge, &#xE8; consentito, previa comunicazione alla parte assistita, distruggere, cancellare o consegnare all'avente diritto o ai suoi eredi o aventi causa la documentazione integrale dei fascicoli degli affari trattati e le relative copie.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;3. In caso di revoca o di rinuncia al mandato fiduciario o del patrocinio, la documentazione acquisita &#xE8; rimessa, in originale ove detenuta in tale forma, al difensore che subentra formalmente nella difesa.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;4. La titolarit&#xE0; del trattamento non cessa per il solo fatto della sospensione o cessazione dell'esercizio della professione. In caso di cessazione anche per sopravvenuta incapacit&#xE0; e qualora manchi un altro difensore anche succeduto nella difesa o nella cura dell'affare, la documentazione dei fascicoli degli affari trattati, decorso un congruo termine dalla comunicazione all'assistito, &#xE8; consegnata al Consiglio dell'ordine di appartenenza ai fini della conservazione per finalit&#xE0; difensive.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 5. Comunicazione e diffusione di dati&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. Nei rapporti con i terzi e con la stampa possono essere rilasciate informazioni non coperte da segreto qualora sia necessario per finalit&#xE0; di tutela dell'assistito, ancorch&#xE9; non concordato con l'assistito medesimo, nel rispetto dei princ&#xEC;pi di liceit&#xE0;, trasparenza, correttezza, e minimizzazione dei dati di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (art. 5), nonch&#xE9; dei diritti e della dignit&#xE0; dell'interessato e di terzi, di eventuali divieti di legge e del codice deontologico forense.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 6. Accertamenti riguardanti documentazione detenuta dal difensore&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. In occasione di accertamenti ispettivi che lo riguardano l'avvocato ha diritto ai sensi dell'articolo 159, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003 che vi assista il presidente del competente Consiglio dell'ordine forense o un consigliere da questo delegato. Allo stesso, se interviene e ne fa richiesta, &#xE8; consegnata copia del provvedimento.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;2. In sede di istanza di accesso o richiesta di comunicazione dei dati di traffico relativi a comunicazioni telefoniche in entrata, si applica quanto previsto dall&#x2019;art. 132, comma 3, del d.lgs. n. 196/2003.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Capo III - Trattamenti da parte di altri liberi professionisti e ulteriori soggetti&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 7. Applicazione di disposizioni riguardanti gli avvocati&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 5 si applicano, salvo quanto applicabile per legge unicamente all'avvocato:&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;a) a liberi professionisti che prestino o su mandato dell'avvocato o unitamente a esso o, comunque, nei casi e nella misura consentita dalla legge, attivit&#xE0; di consulenza e assistenza per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per lo svolgimento delle investigazioni difensive;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;b) agli altri soggetti, di cui all'art. 1, comma 2, salvo quanto risulti obiettivamente incompatibile in relazione alla figura soggettiva o alla funzione svolta.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;Capo IV - Trattamenti da parte di investigatori privati&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 8. Modalit&#xE0; di trattamento&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. L'investigatore privato organizza il trattamento anche non automatizzato dei dati personali secondo le modalit&#xE0; di cui all'articolo 2, comma 1.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;2. L'investigatore privato non pu&#xF2; intraprendere di propria iniziativa investigazioni, ricerche o altre forme di raccolta dei dati. Tali attivit&#xE0; possono essere eseguite esclusivamente sulla base di apposito incarico conferito per iscritto e solo per le finalit&#xE0; di cui alle presenti regole.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;3. L'atto d'incarico deve menzionare in maniera specifica il diritto che si intende esercitare in sede giudiziaria, ovvero il procedimento penale al quale l'investigazione &#xE8; collegata, nonch&#xE9; i principali elementi di fatto che giustificano l'investigazione e il termine ragionevole entro cui questa deve essere conclusa.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;4. L'investigatore privato deve eseguire personalmente l'incarico ricevuto e pu&#xF2; avvalersi solo di altri investigatori privati indicati nominativamente all'atto del conferimento dell'incarico, oppure successivamente in calce a esso qualora tale possibilit&#xE0; sia stata prevista nell'atto di incarico. Restano ferme le prescrizioni predisposte ai sensi dell&#x2019;art. 2-septies del d.lgs. n. 196/2003 e art. 21 del d.lgs. n. 101/2018 relative al trattamento delle particolari categorie di dati personali di cui all&#x2019;art. 9, par. 1, del Regolamento (UE) 2016/679.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;5. Nel caso in cui si avvalga di persone autorizzate al trattamento dei dati per suo conto, l'investigatore privato rende specifiche istruzioni in ordine alle modalit&#xE0; da osservare e vigila, con cadenza almeno settimanale, sulla puntuale osservanza delle norme di legge e delle istruzioni impartite. Tali soggetti possono avere accesso ai soli dati strettamente pertinenti alla collaborazione a essi richiesta.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;6. Il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico devono essere informati periodicamente dell'andamento dell'investigazione, anche al fine di permettere loro una valutazione tempestiva circa le determinazioni da adottare riguardo all'esercizio del diritto in sede giudiziaria o al diritto alla prova.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 9 Altre regole di comportamento&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. L'investigatore privato si astiene dal porre in essere prassi elusive di obblighi e di limiti di legge e, in particolare, conforma ai princ&#xEC;pi di liceit&#xE0;, trasparenza e correttezza del trattamento sanciti dal &#xA0;Regolamento (UE) 2016/679 e dal d.lgs. n. 196/2003:&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;a) l'acquisizione di dati personali presso altri titolari del trattamento, anche mediante mera consultazione, verificando che si abbia titolo per ottenerli;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;b) il ricorso ad attivit&#xE0; lecite di rilevamento, specie a distanza, e di audio/videoripresa;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify; margin-left: 40px;"&gt;c) la raccolta di dati biometrici.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;2. L'investigatore privato rispetta nel trattamento dei dati le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 4, 5 e 6 delle presenti regole.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Art. 10. Conservazione e cancellazione dei dati&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. Nel rispetto dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali trattati dall'investigatore privato possono essere conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per eseguire l'incarico ricevuto. A tal fine deve essere verificata costantemente, anche mediante controlli periodici, la stretta pertinenza, non eccedenza e indispensabilit&#xE0; dei dati rispetto alle finalit&#xE0; perseguite e all'incarico conferito.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;2. Una volta conclusa la specifica attivit&#xE0; investigativa, il trattamento deve cessare in ogni sua forma, fatta eccezione per l'immediata comunicazione al difensore o al soggetto che ha conferito l'incarico, i quali possono consentire, anche in sede di mandato, l'eventuale conservazione temporanea di materiale strettamente personale dei soggetti che hanno curato l'attivit&#xE0; svolta, a i soli fini dell'eventuale dimostrazione della liceit&#xE0;, trasparenza e correttezza del proprio operato. Se &#xE8; stato contestato il trattamento il difensore o il soggetto che ha conferito l'incarico possono anche fornire all'investigatore il materiale necessario per dimostrare la liceit&#xE0;, trasparenza e correttezza del proprio operato, per il tempo a ci&#xF2; strettamente necessario.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;3. La sola pendenza del procedimento al quale l'investigazione &#xE8; collegata, ovvero il passaggio ad altre fasi di giudizio in attesa della formazione del giudicato, non costituiscono, di per se stessi, una giustificazione valida per la conservazione dei dati da parte dell'investigatore privato.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;&lt;strong&gt;Art. 11. Informativa&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align: justify;"&gt;1. L'investigatore privato pu&#xF2; fornire l'informativa in un unico contesto ai sensi dell'articolo 3 delle presenti regole, ponendo in particolare evidenza l&#x2018;identit&#xE0; e la qualit&#xE0; professionale dell'investigatore, nonch&#xE9; la natura facoltativa del conferimento dei dati, fermo restando quanto disposto dall&#x2019;art. 14 del Regolamento, nel caso in cui i dati personali non siano stati ottenuti presso l&#x2019;interessato.&lt;/p&gt;
</description><pubDate>2018-12-28 13:45:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/thumb/news/7541/PRIVACY-1024x512.jpg" type="image/jpeg" length="0"/></item><item><title>PRIVACY GDPR - documentazione e vademecum</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/20-11-2018-privacy-gdpr-documentazione-e-vademecum.html</link><description>&lt;p&gt;Nella sezione dedicata per la Privacy (in home page), e presente&amp;nbsp; la documentazione, il vademecum, i modelli e il registro&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p&gt;PRIVACY G.D.P.R.&lt;/p&gt;</description><pubDate>2018-11-20 14:15:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/thumb/news/7565/gdpr-3443419_1920.jpg" type="image/jpeg" length="0"/></item><item><title>Il doppio volto della tecnologia, tra etica e diritto Convegno internazionale l'11 e il 12 maggio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Genova</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/09-05-2018-il-doppio-volto-della-tecnologia-tra-etica-e-diritto-convegno-internazionale-l11-e-il-12-maggio-organizzato-dallordine-degli-avvocati-di-genova.html</link><description>COMUNICATO STAMPA
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;Il doppio volto della tecnologia, tra etica e diritto Convegno internazionale l'11 e il 12 maggio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Genova
&lt;p dir="ltr"&gt;&#xC8; stato presentato questa mattina a Genova, nella Sala Trasparenza della Regione Liguria, il convegno internazionale &lt;strong&gt;Genova DET 2018 &#x201C;Diritto, Etica e Tecnologia. Il doppio volto della tecnologia&#x201D;&lt;/strong&gt; che si svolger&#xE0; &lt;strong&gt;venerd&#xEC; 11 e sabato 12 maggio&lt;/strong&gt; nelle sedi di &lt;strong&gt;Palazzo Ducale&lt;/strong&gt; e del &lt;strong&gt;Palazzo della Borsa&lt;/strong&gt; di Genova.&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;La presentazione ha visto la partecipazione del presidente della Regione Liguria &lt;strong&gt;Giovanni Toti&lt;/strong&gt;, del sindaco di Genova &lt;strong&gt;Marco Bucci&lt;/strong&gt; e del presidente dell'Ordine degli Avvocati genovesi &lt;strong&gt;Alessandro Vaccaro.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;Spiega Vaccaro: &#xAB;I temi sono affascinanti dal punto di vista di tutti i cittadini e diventano vitali soprattutto per chi svolge una professione: per utilizzare le tecnologie occorre non solo conoscerle, ma conoscerne i limiti e i riflessi sulla vita quotidiana &#x2013; spiega Alessandro Vaccaro, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova &#x2013; Noi da tempo stiamo provando ad avvicinare la nostra attivit&#xE0; e i nostri studi ai cittadini, lavorando anche a fianco della Regione e del Comune, per dare un contributo allo sviluppo della citt&#xE0; ed esserne maggiormente partecipi&#xBB;.&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;Il presidente della Regione Toti ha commentato: &#xAB;Genova si candida a essere una delle capitali teccnologiche del Mediterraneo e dell'Europa grazie a tutte le sue eccellenze, dal Polo tecnologico degli Erzelli all'Iit, dagli incubatori tecnologici a Liguria Digitale. Ci sono le condizioni per fare della Liguria una piccola Silicon Valley italiana. Ben venga che a questo humus, a questo genius loci che coltiviamo in questa regione e in questa citt&#xE0; si aggiungano gli ordini professionali per una riflessione che accompagni questo processo: vanno affrontati problemi di grande importanza di natura etica, filosofica e soprattutto di diritto per applicare al mondo che cambia quelle regole di civile convivenza che stanno scritte nei codici&#xBB;.&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;Il convegno si svolger&#xE0; in tre sessioni. La prima, a Palazzo Ducale (&lt;strong&gt;venerd&#xEC; 11 dalle 8,30&lt;/strong&gt;) indaga su &lt;strong&gt;Robotica e intelligenza artificiale &lt;/strong&gt;con la partecipazione di Roberto Cingolani, direttore dell'IIT, Franca Melfi, coordinatore del Polo regionale di chirurgia robotica della Toscana, Domenico Pellegrini, magistrato genovese, Marco Doldi docente alla facolt&#xE0; di Teologia dell'Italia Settentrionale e alcuni importanti nomi internazionali: Paul Verschure, docente a Barcellona, Nathalie Nevejans della facolt&#xE0; di Diritto di Douai, Stephen Mason, avvocato inglese, esperto nelle &#x201C;prove digitali&#x201D; durante i processi.&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;Nel pomeriggio (&lt;strong&gt;ore 14,30&lt;/strong&gt;), nella Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, si discuter&#xE0; di &lt;strong&gt;Privacy e del Regolamento europeo del 2016 in materia di protezione dei dati personali&lt;/strong&gt;. Partecipano una serie di esperti del settore e di rappresentanti delle professioni: Salvatore Sica (Consiglio Nazionale Forense), Francesco De Stefano (Ordine dei Medici), Giacomo Goria (Ordine dei Commercialisti), Matteo Gentile (Ordine degli Ingegneri), Walter Locatelli dell'Azienda Ligure Sanitaria, Carlo Brozzo (Liguria Digitale), Giovanni Ferrando (Ebit), Danilo Bianco (Leonardo).&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;Sabato mattina, &lt;strong&gt;dalle 8,30&lt;/strong&gt;, nuovamente a Palazzo Ducale, si tratter&#xE0; di &lt;strong&gt;Diritto all'oblio, Privacy e Cybersecurity&lt;/strong&gt; con Vincenzo Roppo, docente di Diritto civile a Genova, Pasquale Serrao d'Aquino, dell'Ufficio studi del Consiglio superiore della Magistratura. Mario Savastano del Consiglio nazionale delle Ricerche, Vincenzo Zeno-Zencovich, docente di Diritto comparato a Roma Tre, Roland Krause docente di Diritto all'Universit&#xE0; di Berlino, Andrea Fusaro docente all'Universit&#xE0; di Genova, Tiziana Pagnozzi, dirigente del compartimento ligure di Polizia Postale. &lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;Il convegno, organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Genova ha trovato l'adesione di altri Ordini professionali genovesi (Commercialisti, Geometri, Giornalisti, Ingegneri, Medici e Notai) e il patrocinio, della Regione Liguria, del Comune di Genova, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa di Previdenza Forense, dell'Organismo Congressuale Forense e della Scuola Superiore dell'Avvocatura.&lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;&lt;strong&gt;&#x201C;Diritto, Etica e Tecnologia&#x201D;&lt;/strong&gt; non &#xE8; solo un convegno, ma &lt;strong&gt;&#x201C;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Genova DET&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&#x201D;&lt;/strong&gt; diventa il marchio di una serie di iniziative di confronto, di studio e di dibattito che si svolgeranno periodicamente. &lt;/p&gt;
&lt;p dir="ltr"&gt;Il convegno sar&#xE0; &#x201C;raccontato&#x201D; relazione per relazione con testi e immagini sulla pagina &lt;strong&gt;Facebook&lt;/strong&gt; dell'Ordine degli Avvocati di Genova. &lt;/p&gt;
&#xA0;

</description><pubDate>2018-05-09 14:00:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Diritto, Etica e Tecnologia  a Genova l'11 e il 12 maggio 2018</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/19-04-2018-diritto-etica-e-tecnologia-a-genova-l11-e-il-12-maggio-2018.html</link><description>&lt;p style="text-align: center;"&gt;COMUNICATO STAMPA&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Il doppio volto della tecnologia, tra etica e diritto&#xA0; Convegno internazionale l'11 e il 12 maggio organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Genova&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; La tecnologia incide sempre pi&#xF9; nella vita quotidiana di ogni individuo. A livello web &#xE8; uno strumento che pu&#xF2; diventare un media o un modo per scambiarsi comunicazioni o anche per diffondere notizie false o per violare, profilando gli utenti, i diritti essenziali degli individui. A livello industriale la tecnologia &#xE8; destinata a cambiare i ritmi di lavoro e incider&#xE0; sempre maggiormente sull'occupazione, ma &#xE8; anche un mezzo per dotare l'uomo di apparecchiature &#x201C;intelligenti&#x201D; in grado di intervenire nel mondo della salute, della produzione, dei trasporti, persino della vita domestica. Con i rischi connessi al &#x201C;controllo sociale&#x201D; e al diritto alla privacy.&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Quali sono, se esistono, i confini della tecnologia? Quali i suoi limiti dal punto di vista etico e dal punto di vista dei diritti di ciascuno di noi?&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;L'Ordine degli Avvocati di Genova si &#xE8; posto questo tema, trovando l'adesione di altri Ordini professionali genovesi (Commercialisti, Geometri, Giornalisti, Ingegneri, Medici e Notai) che hanno accolto&#xA0; l'iniziativa con interesse, pensando anche alla formazione dei propri iscritti e il patrocinio, della Regione Liguria, del Comune di Genova, del Consiglio Nazionale Forense, della Cassa Previdenza Forense, dell'Organismo Congressuale Forense e della Scuola Superiore dell'Avvocatura.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; Ne &#xE8; nato un convegno internazionale che si svolger&#xE0; venerd&#xEC; 11 e sabato 12 maggio nelle prestigiose sedi di Palazzo Ducale e del Palazzo della Borsa di Genova.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &#xAB;I temi sono affascinanti dal punto di vista di tutti i cittadini e diventano vitali soprattutto per chi svolge una professione: per utilizzare le tecnologie occorre non solo conoscerle, ma conoscerne i limiti e i riflessi sulla vita quotidiana &#x2013; spiega Alessandro Vaccaro, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Genova &#x2013; Noi da tempo stiamo provando ad avvicinare la nostra attivit&#xE0; e i nostri studi ai cittadini, lavorando anche a fianco della Regione e del Comune, per dare un contributo allo sviluppo della citt&#xE0; ed esserne maggiormente partecipi&#xBB;.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &#x201C;Diritto, etica, tecnologia&#x201D; non &#xE8; solo un convegno, ma &#x201C;Genova DET&#x201D;&#xA0; diventa il marchio di una serie di iniziative di confronto, di studio e di dibattito che si svolgeranno periodicamente. Questo primo appuntamento vedr&#xE0; la partecipazione di scienziati, tecnici, magistrati, giuristi, teologi italiani, francesi, tedeschi, inglesi e spagnoli. I temi affrontati nelle tre sessioni (venerd&#xEC; 11 maggio al mattino e al pomeriggio, sabato 12 maggio al mattino) riguardano in particolare robotica, intelligenza artificiale, privacy, regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali, diritto all'oblio e cybersecurity.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Genova, 19 aprile 2018&lt;/p&gt;www.genovadet.it
</description><pubDate>2018-04-19 08:00:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/thumb/news/7695/det_2018_logo.jpg" type="image/jpeg" length="0"/></item></channel></rss>
