<?xml version="1.0"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><atom:link href="https://ordineavvocatigenova.it/rss/Sportello-per-il-Cittadino" rel="self"/><title>Ordine degli Avvocati di Genova</title><description>Ultime notizie dall'Ordine degli Avvocati di Genova </description><link>https://ordineavvocatigenova.it/</link><language>it</language><category>news/eventi/ordineavvocatigenova</category><image url="" title="Ordine degli Avvocati di Genova" link="https://ordineavvocatigenova.it/" width="144" height="144"/><managingEditor/><image/><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 17:13:13 CEST</lastBuildDate><generator>PHP Simple XML</generator><item><title>COA GENOVA -  delibere emergenza Covid 19 - aggiorn. 16.04.2020</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/15-04-2020-coa-genova-delibere-emergenza-covid-19-aggiorn-16042020.html</link><description>&lt;p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt" align="center"&gt;Consiglio&#xA0; dell&#x2019;Ordine&#xA0; degli&#xA0; Avvocati di Genova&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt" align="center"&gt;palazzo di giustizia&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-left:-7.1pt; text-align:center; margin:0cm 0cm 0.0001pt" align="center"&gt;__________&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt"&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;A V V I S O &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin: 0cm 0cm 0.0001pt; text-align: center;"&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;ACCESSO UFFICI COA&#xA0; -&#xA0; F.P.C. FORMAZIONE - MEDIAZIONE&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"&gt;&lt;strong&gt;&#xA0;PRATICA FORENSE&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;Proroga chiusura uffici Ordine Avvocati.&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;Il Consiglio, sentito il Presidente,&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;considerata la situazione di estrema emergenza sanitaria,&lt;/p&gt;


&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;visto il l&#xA0; DPCM 10/4/2020,&lt;/p&gt;


&lt;p style="margin-bottom: 0cm;"&gt;visto l&#x2019;art 87 D.L. 18/2020,&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"&gt;d i s p o n e &lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;la chiusura degli uffici del Consiglio fino al 03/05/2020 -&#xA0; la chiusura al pubblico sar&#xE0; sino all&#x2019; 11/05/2020.&lt;/p&gt;


&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;che i dipendenti prestino la attivit&#xE0; lavorativa nella forma del lavoro agile;&lt;/p&gt;


&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;che le comunicazioni verso il Consiglio potranno essere effettuate regolarmente a mezzo telefono e/o indirizzate via pec o e-mail ordinaria relative agli indirizzi conosciuti.&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom: 0.21cm; text-align: center;"&gt;Rinvio procedimenti di mediazione: proroga&#xA0;&#xA0; &#x2013;&#xA0;&#xA0;&#xA0; Rinvio eventi formativi : proroga&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom:0.21cm"&gt;Il Consiglio, &lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom:0.21cm"&gt;sentita la relazione del Consigliere Avv. Valerio Catrambone in ordine alla mediazione e del Consigliere Avv. Riccardo Maoli in ordine alla formazione continua,&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;considerata la situazione di estrema emergenza sanitaria,&lt;/p&gt;


&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;visto l&#x2019;art.1 lett. a) del&#xA0; DPCM 10/4/2020,&lt;/p&gt;


&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;visti gli artt. 83, 87 D.L. 18/2020,&lt;/p&gt;


&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;considerata la chiusura degli uffici del Consiglio fino al 03/05/2020, e la sospensione dei termini processuali fino al 11/05/2020, e le disposizioni per gli accessi al Palazzo i Giustizia,&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"&gt;delibera&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0cm" align="justify"&gt;di rinviare tutti i procedimenti di mediazione a dopo l&#x2019; 11 maggio 2020, ovvero finch&#xE9; non sar&#xE0; possibile garantire le necessarie cautele sanitarie per gli incontri in sede ovvero non sar&#xE0; attivata la modalit&#xE0; degli incontri da remoto, mandando la segreteria a comunicare a tutte le parti il deliberato rinvio e curando la pubblicazione sul sito.&lt;/p&gt;


&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;di rinviare tutti gli eventi formativi a dopo l&#x2019; 11 maggio 2020&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0cm" align="justify"&gt;Salvo ulteriore rinvio dettato da situazioni contingenti,&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom: 0cm; text-align: center;"&gt;Misure urgenti per lo svolgimento dell&#x2019;esame di abilitazione e del tirocinio ex art. 6 DL 22/2020&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;Il Consiglio, sentito il Segretario,&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom:0.21cm"&gt;visto il comma 3&#xB0; dell&#x2019;art. 6 del DL 22/2020;&lt;/p&gt;

&lt;p style="margin-bottom: 0.21cm; text-align: center;"&gt;delibera&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom:0.21cm" align="justify"&gt; che il semestre di tirocinio professionale di cui all&#x2019;art. 41 L. 247/2012, all&#x2019;interno del quale ricade il periodo di sospensione delle udienze dovuto all&#x2019;emergenza epidemiologica da COVID-19, &#xE8; da considerarsi svolto positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze di cui all&#x2019;art. 8, comma 4, del DM 70/2016.&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom:0.21cm" align="justify"&gt;E&#x2019; ridotta a sedici mesi la durata del tirocinio professionale di cui al Capo I del Titolo IV della L 247/2012, per i tirocinanti che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza nella sessione di cui all&#x2019;art. 101, comma 1, primo periodo, del DL 18/2020. &lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom:0.21cm" align="justify"&gt;Durante il periodo di sospensione delle udienze dovuto all&#x2019;emergenza epidemiologica da COVID-19 sono sospese tutte le attivit&#xE0; dei tirocini di cui all&#x2019;art. 73 DL 69/2013 convertito, con modificazioni, dalla L 98/2013, all&#x2019;interno degli uffici giudiziari.&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin-bottom:0cm"&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"&gt;Assemblea ordinaria degli iscritti: rinvio&#xA0; (delibera 2/4/2020)&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"&gt;Il Consiglio, delibera di rinviare l&#x2019;&lt;strong&gt;Assemblea ordinaria annuale&lt;/strong&gt; al 1&#xB0; giugno 2020 alle ore 8,00 in prima convocazione e &#xA0;al &lt;strong&gt;3 giugno 2020 &lt;/strong&gt;alle&lt;strong&gt; ore 9,30&lt;/strong&gt; in &lt;strong&gt;seconda convocazione&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;
&lt;p style="text-align:justify; margin:0cm 0cm 0.0001pt"&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p style="margin:0cm 0cm 0.0001pt"&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;
</description><pubDate>2020-04-15 18:15:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Sportello straordinario a seguito del crollo del Ponte Morandi - giorni ed orari</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/24-08-2018-sportello-straordinario-a-seguito-del-crollo-del-ponte-morandi-giorni-ed-orari.html</link><description>&lt;p&gt;
&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Si comunica che lo sportello straordinario attivato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova e dedicato ai cittadini coinvolti nel crollo del Ponte Morandi sar&#xE0; attivo a partire dal 27 agosto p.v. nei seguenti giorni ed orari:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#xA0;&#xA0;&#xA0; luned&#xEC; - mercoledi e venerd&#xEC;
&lt;p&gt;presso Palazzo di Giustizia, Piazza Portoria, 1, quarto piano, dalle ore 10 alle ore 12;&lt;/p&gt;&#xA0;&#xA0; luned&#xEC;- mercoled&#xEC; e venerd&#xEC;&#xA0;
&lt;p&gt;presso la scuola Caffaro, Via Gaz, 3, dalle ore 15.00 alle ore 18.00&lt;/p&gt;
</description><pubDate>2018-08-24 11:45:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/thumb/news/7613/LP_8366100-990x660_0.jpg" type="image/jpeg" length="0"/></item><item><title>Sportello del Cittadino  - per la cittadinanza Genovese colpita dal crollo del Ponte Morandi</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/20-08-2018-sportello-del-cittadino-per-la-cittadinanza-genovese-colpita-dal-crollo-del-ponte-morandi.html</link><description/><pubDate>2018-08-20 13:00:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/thumb/news/7618/genova-nel-cuore.jpg" type="image/jpeg" length="0"/></item><item><title>Inaugurazione Anno Giudiziario - Intervento del Presidente Avv. A. Vaccaro</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/02-02-2016-inaugurazione-anno-giudiziario-intervento-del-presidente-avv-a-vaccaro.html</link><description>&lt;p&gt;INAUGURAZIONE DELL&amp;rsquo;ANNO GIUDIZIARIO&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p&gt;30 gennaio 2016&#xD;
Intervento del Presidente dell&amp;rsquo;Ordine degli Avvocati Di Genova&#xD;
Avv. Alessandro Vaccaro&#xD;
&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p&gt;A nome del Consiglio dell&amp;rsquo;Ordine degli Avvocati di Genova e dell&amp;rsquo;Avvocatura del Distretto ho l&amp;rsquo;onore di porgere i saluti alla Dr.ssa Bonavia Presidente della Corte di Appello, alla Dr.ssa Fazio Procuratore Generale, alle quali rivolgo un particolare saluto e con le quali mi congratulo per la loro nomina augurando un proficuo lavoro certo che la collaudata collaborazione con l&amp;rsquo;Avvocatura sar&amp;agrave;, se possibile, ulteriormente consolidata, al Rappresentante del Ministro della Giustizia, a tutte le Autorit&amp;agrave; Religiose, Politiche, Militari e Civili presenti ed a tutti gli intervenuti a questa importante cerimonia.&#xD;
Dopo aver ascoltato dalle parole del Presidente della Corte di Appello i resoconti e le statistiche riguardanti l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; giudiziaria del Distretto, come gi&amp;agrave; fatto lo scorso anno ritengo che questa sia la sede pi&amp;ugrave; opportuna per illustrare anche i dati riguardanti l&amp;rsquo;Avvocatura, vale a dire, l&amp;rsquo;impegno profuso dai C.O.A. del Distretto, con particolare riferimento a quello di Genova, nello svolgimento della loro attivit&amp;agrave; istituzionale.&#xD;
Al 31/12/2015 risultavano iscritti all&amp;rsquo; Albo genovese N&amp;deg; 3.963 Avvocati e N&amp;deg; 569 Praticanti per un totale di N&amp;deg; 4.532 soggetti con un incremento di N&amp;deg; 354 unit&amp;agrave; rispetto al 2014, ad Imperia N&amp;deg; 783 (540 Avvocati e 243 Praticanti), a Savona N&amp;deg; 1.007 (783 Avvocati e 224 Praticanti), a La Spezia N&amp;deg; 966 (819 Avvocati e 147 Praticanti), a Massa N&amp;deg; 924 (763 Avvocati e 161 Praticanti), per un totale di N&amp;deg; 8.212 professionisti.&#xD;
Questo incremento di iscritti ha generato per la Segreteria dell&amp;rsquo;Ordine di Genova la necessit&amp;agrave; di evadere nell&amp;rsquo;anno N&amp;deg; 7.954 protocolli di corrispondenza.&#xD;
Nell&amp;rsquo;anno 2015 sono state esaminate dal C.O.A. di Genova ben N&amp;deg; 2.218 domande di patrocinio a spese dello Stato (da cittadini italiani 1.601 e da cittadini stranieri N&amp;deg; 617) in aumento rispetto al 2014 di quasi il 30% vale a dire ben N&amp;deg; 518 unit&amp;agrave;; si &amp;egrave; trattato di un lavoro gravoso per l&amp;rsquo;Ordine che si trova a svolgere, senza alcun compenso e con costi significativi, un&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; molto complessa che va dall&amp;rsquo;informativa allo sportello, alla completa istruttoria, alla deliberazione in Consiglio ed alla comunicazione alle parti interessate.&#xD;
Tra le attivit&amp;agrave; svolte dai C.O.A., poi, vi sono altri settori di competenza che ormai da anni costituiscono una parte irrinunciabile dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; del nostro Consiglio che la nuova Legge Professionale riconosce tra le finalit&amp;agrave; istituzionali mi riferisco l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di formazione ed aggiornamento e la Scuola Forense&#xD;
Per quanto riguarda la Formazione Professionale, il C.O.A. di Genova, nel 2015, ha acceditato N&amp;deg; 264 Corsi ed eventi formativi (di cui gratuiti N&amp;deg; 190) per un totale di 19.549 Avvocati partecipanti e per un totale di oltre N&amp;deg; 934 ore formative ripartite nelle varie materie specialistiche con particolare attenzione al P.C.T.; abbiamo migliorato la piattaforma e-learning che consente ai nostri iscritti, e non solo, di seguire gli eventi a distanza; sul tema della formazione, un particolare ringraziamento deve andare a tutte le associazioni forensi locali che hanno contribuito in maniera determinante all&amp;rsquo;attuazione di questo imponente ed invidiabile programma formativo.&#xD;
Sempre in tema di formazione &amp;egrave; da ricordare l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; della Scuola Forense per la preparazione all&amp;rsquo;esame di Stato, ancora una volta organizzata con l&amp;rsquo;Universit&amp;agrave; e la Scuola Forense Mauro de Andr&amp;eacute;, e che ha visto la partecipazione di N&amp;deg; 162 praticanti, si &amp;egrave; articolata in una sezione teorica di vere e proprie lezioni frontali svolte congiuntamente da Avvocati e Professori Universitari ed in esercitazioni pratiche; posso affermare, in sincerit&amp;agrave; e con orgoglio, che il servizio reso ai nostri giovani sia stato di altissimo livello e sicuramente migliorato rispetto al passato.&#xD;
Il compito dei C.O.A., poi, &amp;egrave; stato maggiormente onerato dalla Mediazione obbligatoria e nel rispetto della Legge Professionale con la creazione dello Sportello del Cittadino, di quello delle Pari Opportunit&amp;agrave; e della Camera Arbitrale.&#xD;
Per quanto concerne l&amp;rsquo;Organismo di Mediazione tale attivit&amp;agrave; occupa anch&amp;rsquo;esso molte delle scarse risorse dei C.O.A. in quanto la reintroduzione della sua obbligatoriet&amp;agrave; ha generato la presentazione di N&amp;deg; 4.630 di autonomi protocolli di corrispondenza e di ben N&amp;deg; 1.512 procedure di mediazione con un raddoppio delle richieste rispetto al 2014 con la necessit&amp;agrave; di applicare due addetti di segreteria per lo svolgimento del servizio, ma con prevedibili risultati scarsamente significativi rispetto alla previsione di filtro rispetto alle cause civili in quanto gli esiti positivi sono stati intorno solo al 9%.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Come detto, oltre allo Sportello del Cittadino, &amp;egrave; stato istituito ed attrezzato anche quello del Comitato Pari Opportunit&amp;agrave; cos&amp;igrave; come previsto dalla nostra Legge Professionale, con ulteriori oneri, e non solo finanziari, a carico dell&amp;rsquo;Avvocatura al fine di dare un concreto e gratuito supporto ai cittadini rispetto alle loro problematiche con la Giustizia.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Il lavoro svolto dai Consigli dell&amp;rsquo;Ordine dimostra come il Governo e la politica dovrebbero favorire sempre pi&amp;ugrave; il rafforzamento del ruolo dell&amp;rsquo;Avvocatura nel mondo della Giurisdizione, cos&amp;igrave; come in quello delle soluzioni alternative al processo e come dovrebbero riconoscere la funzione che la legge professionale attribuisce e riconosce al Consigli dell&amp;rsquo;Ordine che, lungi da essere organismi autoreferenziali, sono divenuti insostituibili centri di sostegno alla giurisdizione ed agli utenti del sistema giustizia, spesso supplendo generosamente alle carenze dello Stato.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Istituti come la Negoziazione Assistita, la Mediazione e gli Arbitrati, che trovano proprio nei Consigli dell&amp;rsquo;Ordine la loro sede di garanzia, dovrebbero sempre pi&amp;ugrave; essere incentivati non solo economicamente, ma anche attraverso l&amp;rsquo;ampliamento delle facolt&amp;agrave; per l&amp;rsquo;Avvocato quali, a puro titolo di esempio, l&amp;rsquo;aumento delle competenze per le Camere Arbitrali degli Ordini, l&amp;rsquo;inserimento del Diritto del Lavoro tra le materie di competenza oggetto di negoziazione assistita, la facolt&amp;agrave; per l&amp;rsquo;Avvocato di autentica della sottoscrizione dei verbali di mediazione e accordi di negoziazione con conseguente trascrivibilit&amp;agrave; degli stessi.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Ho ascoltato la proposta del C.S.M. tramite il Prof Balduzzi per l&amp;rsquo;istituzione dell&amp;rsquo;&amp;rdquo;Avvocato dell&amp;rsquo;Ufficio&amp;rdquo; per far fronte al&amp;ograve; sempre crescente costo relativo al Gratuito Patrocinio; ebbene la risposta dell&amp;rsquo;Avvocatura &amp;egrave; semplice ed immediata: non accetteremo mai che per ragioni esclusivamente economiche, venga sacrificata l&amp;rsquo;indipendenza, l&amp;rsquo;autonomia e la libert&amp;agrave; dell&amp;rsquo;Avvocato nella tutela delle fasce deboli.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Affinch&amp;eacute; il cittadino riacquisti fiducia nella Giustizia lo Stato non deve correre il rischio di delegittimare i protagonisti, quali sono gli Avvocati, in nome di presunti valori di finta concorrenza.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Invero, c&amp;rsquo;&amp;egrave; chi intende che la professione debba accentuare i suoi caratteri privatistici, i suoi contenuti tecnico-specialistici adeguandosi alle logiche del mercato globale; c&amp;rsquo;&amp;egrave; chi, invece, intende che la professione debba restare saldata con quella tradizione di rilevanza anche sociale, pubblicistica pur non negando la necessit&amp;agrave; di un adeguamento alle esigenze della societ&amp;agrave; in trasformazione; noi siamo per questa seconda Avvocatura&lt;strong&gt;.&lt;/strong&gt;&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Il 2015 doveva essere l&amp;rsquo;anno della definitiva applicazione della nostra Riforma Forense con l&amp;rsquo;emanazione dei Regolamenti attuativi anche se ben oltre il termine fissato dalla Legge, ma nulla &amp;egrave; accaduto.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Anche se sono stati fatti alcuni piccoli passi a favore della soluzione del colpevole ritardo nella liquidazione dei compensi maturati per l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; del gratuito patrocinio, mi riferisco alla Legge di Stabilit&amp;agrave; che consente il recupero fiscale e previdenziale di tali crediti, &amp;egrave; solo l&amp;rsquo;inizio, ma molti altri e pi&amp;ugrave; significativi passi debbono essere fatti.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Per esempio, in tema di concorrenza si continua ad ipotizzare l&amp;rsquo;apertura alla partecipazione del socio di solo capitale nella Societ&amp;agrave; di capitali tra professionisti senza alcuna tutela per l&amp;rsquo;autonomia e l&amp;rsquo;indipendenza dell&amp;rsquo;Avvocato aprendo cos&amp;igrave; la strada ad una logica del profitto ben lontana da quella che anima gli Avvocati nel fornire al cittadino i propri servizi considerandoli prima di tutto dei soggetti da assistere e non dei semplici clienti; l&amp;rsquo;Avvocato &amp;egrave; chiamato a svolgere il suo ministero perseguendo sempre l&amp;rsquo;obiettivo primario di &amp;ldquo;tutelare i diritti delle persone&amp;rdquo;.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Sul punto, ho avuto occasione di ascoltare il Signor Ministro che tuttavia riferisce dati non corretti; non &amp;egrave; vero che, cito testualmente &amp;ldquo;l&amp;rsquo;Avvocatura &amp;egrave; favorevole al socio di solo capitale salvo una piccola frangia&amp;rdquo; perch&amp;eacute; &amp;ldquo;quella piccola frangia&amp;rdquo; &amp;egrave; rappresentata da 220.000 Avvocati su 240.000!&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
A dimostrazione dell&amp;rsquo;unit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;Avvocatura sul punto, come tutti gli altri Presidenti Distrettuali, voglio condividere e ripetere quanto pronunciato dal Presidente del C.N.F. , Avv. Mascherin, nel corso dell&amp;rsquo;apertura dell&amp;rsquo;Anno Giudiziario a Roma quando afferma che:&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
&amp;ldquo;Sacrificare la funzione dell&amp;rsquo;Avvocatura a concezioni meramente economiche, fare del mondo dei servizi legali un &amp;ldquo;supermercato&amp;rdquo; avente come unico fine il &amp;ldquo;lucro&amp;rdquo; con ogni mezzo, applicare alla tutela dei diritti la cultura della concorrenza con fini strettamente commerciali e di captazione della clientela, mortificare i principi normativi e deontologici di dignit&amp;agrave; e decoro, &amp;egrave; un pericolo che stiamo correndo e che va denunciato con forza.&amp;rdquo;&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Del resto la negativit&amp;agrave; di tale impostazione la si vede gi&amp;agrave; nei rapporti che alcuni Colleghi hanno con i c.d. poteri forti, quali banche ed assicurazioni, che sfruttando la crisi che ha colpito il nostro settore propone contratti con compensi in alcuni casi umilianti; cosa accadr&amp;agrave; quando quegli stessi &amp;ldquo;poteri forti&amp;rdquo; potranno essere il socio di riferimento di una Societ&amp;agrave; di capitali fra Avvocati? dove sar&amp;agrave; la tutela per il cittadino? dove sar&amp;agrave; la deontologia? dove sar&amp;agrave; l&amp;rsquo;autonomia e l&amp;rsquo;indipendenza dell&amp;rsquo;Avvocato? la tutela del segreto professionale?&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Noi ci opporremo con tutte le forze a questo progetto.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Non siamo contenti dell&amp;rsquo;assenza e del silenzio del Ministero in tema di elezioni dei Consigli dell&amp;rsquo;Ordine&amp;hellip;aspettiamo un nuovo regolamento, ricordando al Ministro che, rispetto al suo progetto che prevede un&amp;rsquo;inaccettabile limitazione nell&amp;rsquo;espressione del voto; &amp;nbsp;ricordiamo al Sognor Ministro che nell&amp;rsquo;Avvocatura non esistono correnti e minoranze, ma solo Avvocati che mirano tutti allo stesso scopo: la tutela dei cittadini attraverso la tutela della professione.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Le note positive nel rapporto con la politica, le possiamo cogliere nel proficuo lavoro di collaborazione intrapreso da questo Consiglio con la Regione Liguria sia in tema di tutela delle fasce deboli, sottoscrivendo un protocollo d&amp;rsquo;intesa sul punto, sia iniziando, unitamente alla cassa Forense ed agli C.O.A. della Regione, un percorso per accedere, grazie all&amp;rsquo;apertura ai professionisti contenuta nella legge di stabilit&amp;agrave;, ai fondi europei per aiutare soprattutto i giovani nell&amp;rsquo;intraprendere la professione.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
L&amp;rsquo;Avvocatura, come dimostrato con i fatti, sta gi&amp;agrave; facendo la sua parte di custode dei diritti a difesa di uno Stato di diritto, ed &amp;egrave; disposta a continuare a farla nonostante il momento di gravissima crisi.&#xD;
&amp;nbsp;&#xD;
Concludo augurando un buon lavoro alla nuova Presidente della Corte d&amp;rsquo;Appello, alla nuova Procuratore Generale ed a tutti noi.&lt;/p&gt;</description><pubDate>2016-02-02 01:00:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Ordine Avvocati - orario periodo estivo dei servizi dal 27 luglio al 5 settembre 2015</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/20-07-2015-ordine-avvocati-orario-periodo-estivo-dei-servizi-dal-27-luglio-al-5-settembre-2015.html</link><description>&lt;p class="rtecenter"&gt;&lt;strong&gt;Orario dei servizi periodo estivo &lt;/strong&gt; in vigore dal 27 luglio al 5 settembre 2015&lt;/p&gt;
&lt;p class="rtecenter"&gt;&#xA0;tutti gli uffici osserveranno&lt;strong&gt; la chiusura &#xA0;dal 12 agosto al 18 agosto 2015&#xA0; &lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt; &#xA0;&lt;/p&gt;

 &lt;strong&gt;S e d e &lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;Palazzo di Giustizia&#xA0; - Piazza Portoria, 1 &#x2013; 16121 Genova &#xA0;

&#xA0;

 &lt;strong&gt;Centro di Formazione, Cultura e Attivit&#xE0; Forensi&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt;&#xA0;&lt;/p&gt;&#xA0;Via XII Ottobre, 3 (II piano) &#x2013; 16121 Genova &#xA0;

&lt;strong&gt;da&#xA0; luned&#xEC;&#xA0; a&#xA0;&#xA0; venerd&#xEC;&#xA0;&#xA0; h. 8:30 &#x2013; 13:30&lt;/strong&gt;
&#xA0;
&lt;strong&gt;&#xA0; &lt;strong&gt;da&#xA0; luned&#xEC;&#xA0; a&#xA0; venerd&#xEC;&#xA0;&#xA0; h. 8:30 &#x2013; 13:30&lt;/strong&gt;&lt;/strong&gt;
&lt;strong&gt;Protocollo posta &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Informazioni&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Toghe&lt;/strong&gt;&#xA0;&#xA0;&#xA0;&lt;strong&gt;Informatic &#x2013; Point &lt;/strong&gt;&#xA0;&lt;strong&gt;Biblioteca&lt;/strong&gt;&#xA0;&#xA0;&#xA0;
&#xA0;
 &lt;strong&gt;Iscrizioni&lt;/strong&gt; (tenuta albi / registri praticanti / tesserini )&#xA0;&#xA0;&lt;strong&gt;Parcelle&lt;/strong&gt;&#xA0;&lt;strong&gt;Disciplinare / Inchieste / Affari Generali &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Contabilit&#xE0;&lt;/strong&gt;&#xA0;&#xA0;&lt;strong&gt;Difese D&#x2019;Ufficio&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;FPC &#x2013; Formazione Permanente Continua &lt;/strong&gt;
&lt;p&gt; &#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;strong&gt;Patrocinio a Spese dello Stato&lt;/strong&gt;&#xA0;&lt;strong&gt;marted&#xEC;&#xA0; e&#xA0;&#xA0; gioved&#xEC;&#xA0;&#xA0; h. 9:00 &#x2013; 13:00&lt;/strong&gt;
&#xA0;
 &lt;strong&gt;Consiglio Distrettuale di Disciplina &lt;/strong&gt; marted&#xEC;&#xA0; e&#xA0; gioved&#xEC;&#xA0;&#xA0; h. 8.30 13.30
&lt;p&gt; &#xA0;&lt;/p&gt;
&lt;strong&gt;Sportello del Cittadino &#xA0;-&#xA0; mercoled&#xEC;&#xA0; e venerd&#xEC;&#xA0; h. 12-13&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Sportello C.P.O. &#x2013; marted&#xEC; h. 12-13&lt;/strong&gt;
&#xA0;
 &lt;strong&gt;Servizio Bar &lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;da&#xA0; luned&#xEC;&#xA0; a&#xA0; venerd&#xEC;&#xA0;&#xA0; h. 8:00 &#x2013; 15&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;chiusura per lavori&#xA0; dal 27/7/2015 al 18/8/2015&lt;/strong&gt;
&lt;p&gt; &#xA0;&lt;/p&gt;

 &lt;strong&gt;Organismo di Mediazione&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;luned&#xEC;,&#xA0; mercoled&#xEC;&#xA0; e&#xA0; venerd&#xEC;&#xA0; h. 09:00 - 13:00&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;chiusura segreteria Organismo&lt;/strong&gt;dal 10/8/2015 &#xA0;dal&#xA0;&#xA0; 31/8/2015
&lt;p&gt; &#xA0;&lt;/p&gt;

&#xA0;
&#xA0;
&lt;p&gt; &#xA0;&lt;/p&gt;
</description><pubDate>2015-07-20 02:00:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Orario Uffici - chiusura estiva</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/28-07-2014-orario-uffici-chiusura-estiva.html</link><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Chiusura estiva degli Uffici &#xA0;&lt;/strong&gt;&#xA0;Il Consiglio delibera che gli &lt;strong&gt;uffici dell&#x2019;Ordine&lt;/strong&gt;, sia a Palazzo di Giustizia che in Via XII Ottobre 3, rimangano &lt;strong&gt;chiusi &#xA0;&#xA0;dal 9 agosto al 16 agosto 2014&lt;/strong&gt;.&#xA0;Si dispone altres&#xEC; che l&#x2019;attivit&#xE0; dello &lt;strong&gt;Sportello del Cittadino&lt;/strong&gt;&#xA0;&#xA0; venga &lt;strong&gt;sospesa&lt;/strong&gt;&#xA0; &lt;strong&gt;dal 1&#xB0; agosto al 15 settembre.&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
</description><pubDate>2014-07-28 02:00:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Inaugurazione Anno Giudiziario-Intervento Presidente Avv. Alessandro VACCARO</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/27-01-2014-inaugurazione-anno-giudiziario-intervento-presidente-avv-alessandro-vaccaro.html</link><description>INAUGURAZIONE ANNO GIUDIZIARIO 2014 CORTE&#xA0; D&#x2019;APPELLO&#xA0; DI GENOVA &#xA0;&lt;strong&gt;INTERVENTO DEL PRESIDENTE&lt;/strong&gt; AVV. ALESSANDRO&#xA0; VACCARO&#xD;
&lt;p&gt; &#xA0;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
A nome dell&#x2019;Avvocatura del Distretto porgo i saluti al signor &lt;strong&gt;Presidente&lt;/strong&gt; della Corte di Appello, al signor &lt;strong&gt;Procuratore Generale&lt;/strong&gt;, al &lt;strong&gt;Presidente&lt;/strong&gt; del Consiglio Nazionale Forense, alle &lt;strong&gt;Autorit&#xE0;&lt;/strong&gt; presenti ed a tutti gli &lt;strong&gt;intervenuti&lt;/strong&gt;. Un particolare saluto a &lt;strong&gt;Maitre Davide Ferrarini&lt;/strong&gt;, rappresentante del Batonnier dell&#x2019;Ordine degli Avvocati di Marsiglia che hanno voluto presenziare a questo evento. Questo mio intervento, a dimostrare dell&#x2019;unit&#xE0; d&#x2019;intenti dell&#x2019;Avvocatura tutta, &#xE8; stato condiviso anche dall&#x2019;OUA, pertanto, rinuncia ad intervenire. In questo momento, alle cerimonie che si stanno svolgendo presso le diverse Sedi dei Distretti di Corte d&#x2019;Appello, l&#x2019;Avvocatura sta manifestando, in diversi modi, la propria protesta ed il proprio dissenso al comportamento tenuto da questo Governo, &lt;strong&gt;ed in particolare dal Ministro della Giustizia&lt;/strong&gt;, nei confronti dell&#x2019;Avvocatura con la quale non solo rifiuta il confronto, ma addirittura il dialogo. Gli Avvocati debbono essere, al contrario, un indispensabile ed irrinunciabile &lt;strong&gt;preventivo&lt;/strong&gt; interlocutore necessario, unitamente agli altri operatori del diritto, rispetto agli provvedimenti normativi che vanno ad essere emanati per tentare di risolvere l&#x2019;ormai annoso &#x201C;problema giustizia&#x201D;. Ed &#xE8; con questo spirito che l&#x2019;Avvocatura ligure, e genovese in particolare, si presenta a questa inaugurazione dell&#x2019;Anno Giudiziario, non mettendo in atto forme eclatanti di protesta, per il rispetto di questa Cerimonia Istituzionale, ma, soprattutto, per il rispetto all&#x2019;alto valore della nostra professione (ricordiamo, costituzionalmente garantita) e per il profondo significato che ha per noi questa Toga che indossiamo con orgoglio. L&#x2019;avvocatura, per esempio, &#xE8; preoccupata per l&#x2019;ingiustificabile lentezza con la quale sta trovando applicazione la nostra Legge Professionale, ormai approvata da pi&#xF9; di un anno, in quanto siamo ancora in attesa che il Ministro emani i Regolamenti attuativi di sua competenza relativamente ad importanti argomenti quali, a puro titolo di esempio, le specializzazioni (Art. 9), l&#x2019;assicurazione professionale ed infortuni (Art. 12), i parametri parcellari (Art. 13), la tenuta Albi (Art. 14). Come se ci&#xF2; non bastasse, come a tutti noto, il Governo ha, tuttavia, provveduto a dar corso alla riforma sulla Geografia Giudiziaria con criteri non condivisi e non condivisibili che tante problematiche ha sollevato anche in Liguria con la soppressione dei Tribunali di Sanremo e Chiavari e della Sede Distaccata di Albenga. Ma vi &#xE8; di pi&#xF9;! La preoccupazione, infatti, sale quando si valuta la siderale distanza del Ministero dalla reale vita giudiziaria che, con immensa miopia sulle problematiche connesse, ha emanato, a pochi giorni dall&#x2019;attuazione della normativa in tema di geografia giudiziaria, due provvedimenti assurdi quale la proroga della sopravvivenza di 8 Tribunali solo per smaltire l&#x2019;arretrato civile e quello riguardante la sopravvivenza dei Fori dei Tribunali soppressi fino al 31/12/2014. Le negative conseguenze di tali provvedimenti erano e sono cos&#xEC; evidenti che:&#xD;
alcuni Presidenti di Tribunali Distrettuali, visto il gi&#xE0; compiuto trasferimento dei Magistrati, dei Dipendenti e dei fascicoli ai Tribunali accorpanti, hanno disatteso, potendolo fare, il provvedimento ministeriale;&#xD;
i Consigli dell&#x2019;Ordine si sono trovati in gravi difficolt&#xE0;, in alcuni casi senza neanche una Sede perch&#xE9; i Tribunali erano stati materialmente chiusi, in quanto, da un lato permanevano a loro carico oneri non secondari quali la formazione, la creazione dello sportello del cittadino ed altro e, dall&#x2019;altro, per esempio, i loro iscritti alle liste dei difensori d&#x2019;ufficio non potevano pi&#xF9; ricevere incarichi in quanto non esisteva pi&#xF9; il Tribunale&#x2026;quindi oltre il danno la beffa.&#xD;
Devo dare atto che i Parlamentari, trasversalmente parlando, hanno condiviso le nostre lamentele e si sono impegnati, per quanto di loro competenza, a fare quanto necessario, ma, il Governo, dimentico della sovranit&#xE0; parlamentare, non fa quello che dovrebbe compiere e produce provvedimenti come quelli citati, molto spesso inopportuni, se non errati od incostituzionali, ma, soprattutto senza il necessario e doveroso preventivo confronto con gli operatori del diritto. Sappiamo tutti come funziona un Ministero; il Ministro &#xE8; il volto e l&#x2019;impostazione &#x201C;politica&#x201D;, ma la vera attivit&#xE0; di produzione viene &#x201C;ideata&#x201D; e posta in essere dall&#x2019;apparato ministeriale e dalla dirigenza dello stesso che, formata quasi esclusivamente da Magistrati lontani ormai da tempo dal &#x201C;campo&#x201D;, &#xE8; rimasta sempre la stessa con ben tre Ministri: Alfano, Severino e Cancellieri con il risultato che nulla di positivo &#xE8; emerso. E&#x2019; sufficiente pensare alle ultime iniziative in tema di giustizia civile, laddove si &#xE8; arrivati ad introdurre la sussistenza, in alcuni casi, della responsabilit&#xE0; solidale dell&#x2019;avvocato con l&#x2019;assistito in palese violazione di uno dei principi fondamentali della professione forense: l&#x2019;autonomia e l&#x2019;indipendenza dell&#x2019;Avvocato che non pu&#xF2; e non deve (mai e poi mai) essere identificato con il cliente. A fronte di tale preoccupazione, fortunatamente, l&#x2019;Avvocatura deve e pu&#xF2; contare sulla costruttiva collaborazione con la Magistratura &#x201C;operativa&#x201D;. Invero, l&#x2019;ottimismo &#xE8; generato dalla citata fattiva e concreta collaborazione con i vertici della Magistratura ligure e genovese che, unitamente all&#x2019;Avvocatura, ha tentato e sta tentando di pragmaticamente ovviare alle inefficienze determinatesi per garantire il diritto dei cittadini alla Giustizia. Giustizia che non significa mera &#x201C;giurisdizione&#x201D;, ma libera esplicazione del diritto di difesa e garanzia che questa difesa si svolga con effettivit&#xE0; e puntualit&#xE0;, che abbia regole aggiornate e rispetto della dignit&#xE0; umana ed abbia il suo fulcro nell&#x2019;opera di un difensore, l&#x2019;Avvocato che sia posto in grado dallo Stato di avere strumenti e mezzi adeguati per garantire quel giusto processo a cui tutti miriamo. Un diritto alla giurisdizione che sia anche accesso &lt;strong&gt;garantito&lt;/strong&gt; alla Giustizia e, per tale ragione deve:&#xD;
assicurare a tutti l&#x2019;accesso incondizionato alla giustizia e tutelare le minoranze ed i soggetti pi&#xF9; deboli con una difesa adeguata e con costi sopportabili;&#xD;
tutelare chiunque nei confronti di qualsiasi potere che non pu&#xF2; e non deve invaderne e sopprimerne le libert&#xE0; fondamentali;&#xD;
trovare uno Stato che dia il giusto rilievo al settore giustizia ed ai valori che ne derivano dotandolo dei mezzi finanziari necessari; sarebbe sufficiente lasciare al settore Giustizia tutti o buona parte dei proventi presenti nel Fondo Unitario Giustizia e non, come accade, destinarli, nella quasi totalit&#xE0;, ad altri scopi, magari anche riducendo, come previsto nella Legge di Stabilit&#xE0; del 30% degli onorari per il Patrocinio ai non abbienti.&#xD;
Rispetto a queste irrinunciabili esigenze e nel particolare e delicato momento che il nostro Paese sta attraversando, sul fronte penale, troviamo una popolazione carceraria che vive in una situazione degradante e degradata a dispetto della dignit&#xE0; umana che, al contrario, lo stesso Stato dovrebbe garantire. Il Governo, pressato dalla Commissione Europea dei Diritti dell&#x2019;Uomo a fronte di quotidiane promesse di miglioramenti e riforme strutturali, emana provvedimenti che, a dispetto delle promesse, per noi che siamo in &#x201C;trincea&#x201D; non possiamo che valutare come semplici palliativi che alcun serio e concreto miglioramento porteranno. Sul fronte civile, la reintroduzione della Conciliazione obbligatoria, cos&#xEC; come oggi strutturata, ha di fatto introdotto un &#x201C;balzello economico&#x201D; che ogni cittadino deve pagare per poter accedere alla Giustizia Civile, ben sapendo che alcun risultato di riduzione della litigiosit&#xE0; si potr&#xE0; ottenere con l&#x2019;unico vantaggio (economico) per quei centri privati creati ad arte per tale scopo. Mi sia consentito anche un accenno allo spettacolo al quale assistiamo quotidianamente nei mass media con ingiustificati ed ingiustificabili &#x201C;processi mediatici&#x201D; come &#xE8; capitato ultimamente con la vicenda che ha immeritatamente colpito il Direttore del Carcere di Marassi ed uno stimatissimo Magistrato del Tribunale di Sorveglianza ai quali l&#x2019;Avvocatura ha espresso ed esprime solidariet&#xE0; e vicinanza. Cerchiamo, per il futuro e con il nostro ruolo, di intervenire per limitare le interviste a Giudici ed Avvocati che assumono il ruolo di grandi protagonisti della Societ&#xE0; con deformazione della propria funzione; al riserbo ed al silenzio si contrappone la pubblicit&#xE0; ed il dibattito pubblico su processi in corso con interlocutori (giudici ed avvocati) che parlano dei loro processi non ancora iniziati o non ancora istruiti e, quasi sempre, non ancora esauriti. Richiamo, infine, l&#x2019;attenzione sul lavoro che l&#x2019;Avvocatura e la Magistratura stanno cercando di portare avanti per ritornare al rispetto delle forme, dei modi e, financo, dell&#x2019;abbigliamento e, quindi, in sostanza del decoro nello svolgimento della professione; non &#xE8; retorica, ma molto spesso la forma &#xE8; anche sostanza. Orbene, in questo quadro, Giudici ed Avvocati genovesi e liguri cercano, come accennavo, di fare quanto nelle loro possibilit&#xE0; per ovviare alle deficienze del sistema che la miopia legislativa non riesce ad eliminare. Ed &#xE8; cos&#xEC; che, grazie alla proficua collaborazione del Procuratore Generale, Dr. Vito Monetti, e del Procuratore Capo, Dr. Michele di Lecce, siamo riusciti a superare, con reciproca soddisfazione la problematica connessa alla turnazione per i difensori di ufficio dei Fori presso i Tribunali soppressi; ricordo anche gli sforzi comuni, nonostante la cronica mancanza di mezzi finanziari, per favorire ed incrementare lo sviluppo del processo civile telematico e la digitalizzazione nel penale. L&#x2019;Avvocatura, proprio nel rispetto (e tenendo fede) alla sua alta funzione di tutela dei cittadini, ha istituito e sta istituendo in tutta Italia, sospinta anche dal suo massimo Organo il C.N.F., qui rappresentato dal suo Presidente, Prof Avv. Guido Alpa, forme alternative di Giustizia quali le Camere Arbitrali, a Genova gi&#xE0; costituita, con lo scopo da un lato, di dare, a costi contenuti, una qualificata, pronta e rapida risposta alla richiesta di Giustizia che perviene dai cittadini tutti, e dall&#x2019;altro, quello, se richiesta, di porsi al servizio della Magistratura per tentare di risolvere il problema del grave arretrato oggi pendente in sede civile. E cercheremo di proseguire su questa strada portando avanti anche un&#x2019;altra nostra proposta quella della &lt;strong&gt;negoziazione assistita dall&#x2019;Avvocato&lt;/strong&gt; arricchita dal valore aggiunto rappresentato magari dall&#x2019;attribuzione all&#x2019;accordo del valore della sentenza attraverso l&#x2019;omologazione giudiziale, magari estendendola alla materia della famiglia, della separazione e del divorzio. Il momento &#xE8; molto difficile per il Paese, per la nostra regione, per la nostra citt&#xE0;; credo che l&#x2019;Italia non abbia mai vissuto un momento di cos&#xEC; particolare sofferenza per tutti e per tutte le categorie di cittadini ed il nostro compito, per il fondamentale settore che ci compete, &#xE8; quello di trasmettere ai cittadini la sicurezza che la Giustizia c&#x2019;&#xE8; e funziona. Per fare ci&#xF2; &#xE8; necessario che tutti noi, Avvocati, Magistrati, Cancellieri, Amministrativi, Forze dell&#x2019;Ordine, insomma, tutti gli operatori del diritto, nessuno escluso, continuiamo, non iniziamo, ma continuiamo, magari con maggior impegno, a collaborare come fino ad oggi abbiamo fatto, superando e facendo superare ai nostri Colleghi, inesistenti barriere culturali e di ruolo, per dare ai cittadini, unici veri titolari del diritto alla giustizia, la dimostrazione, come sempre accaduto fino ad oggi, che Genova e la Liguria sono un territorio nel quale la Giustizia fattivamente esiste ed opera. &#xA0;&#xD;
&#xD;
</description><pubDate>2014-01-27 01:00:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Relazione dell'On. Avv. R. Cassinelli alla Camera Deputati sulla  Riforma Ordinamento Forense</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/12-06-2012-relazione-dellon-avv-r-cassinelli-alla-camera-deputati-sulla-riforma-ordinamento-forense.html</link><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Disegno di legge&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;recante&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:35.4pt"&gt;&lt;strong&gt;&amp;ldquo;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;Riforma dell&amp;rsquo;ordinamento della professione forense&amp;quot; (AC 3900)&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p&gt;Relazione per l&amp;rsquo;aula&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p&gt;(11 giugno 2012)&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Parte prima&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Onorevoli Deputati!&lt;/p&gt;&#xD;
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	Un&amp;rsquo;occasione storica si presenta dopo oltre ottant&amp;rsquo;anni per riformare la disciplina della professione di avvocato, risalente all&amp;rsquo;ormai lontano 1933. Dopo un lungo iter parlamentare, arriva in Aula il disegno di legge AC 3900, frutto di un serrato lavoro parlamentare qui alla Camera dei deputati e prima ancora al Senato della Repubblica. Giova infatti ricordare che confluiscono in questo testo molte iniziative di legge, a testimonianza della assoluta urgenza di dotare la professione forense di un abito normativo pi&amp;ugrave; adeguato all&amp;rsquo;evoluzione del sistema giudiziario ed alle continue trasformazioni del mercato.&#xD;
&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;Egrave; dunque condivisa largamente, in questo Parlamento, l&amp;rsquo;esigenza di riformare la professione forense, a prescindere dalle appartenenze politiche. Ed i lavori che si stanno concludendo dimostrano un&amp;rsquo;ampia convergenza anche nel merito: al Senato si &amp;egrave; lavorato sulla base di un testo elaborato dal Comitato ristretto, che ha tenuto conto dei disegni di legge nn. 601, 711, 1171 e 1198, ma l&amp;rsquo;impianto fondamentale &amp;egrave; essenzialmente quello dei disegni di legge n. 711, primo firmatario Casson, e n. 1198, primo firmatario Mugnai che, pur nella diversit&amp;agrave; di alcune formulazioni, appaiono ispirati ad impostazioni nel complesso molto simili. Non &amp;egrave; mai mancato inoltre il serrato confronto con le associazioni rappresentative della professione forense e con il Consiglio nazionale forense (CNF). L&amp;rsquo;idea fondamentale che pervade l&amp;rsquo;articolato &amp;egrave; quella per cui, anzich&amp;eacute; puntare ad una deregolamentazione selvaggia, risulta pi&amp;ugrave; produttivo mirare ad una regolamentazione migliore, che si ponga a garanzia degli interessi del cittadino-cliente e del superiore interesse al funzionamento del &amp;ldquo;servizio giustizia&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&#xD;
	Il settore delle professioni &amp;egrave; coinvolto da un processo di riforma avviato con la manovra di agosto dell&amp;rsquo;estate del 2011, e poi accelerato con i decreti legge salva Italia e cresci Italia: quest&amp;rsquo;ultimo ha in particolare anticipato una parte della riforma riducendo immediatamente il periodo di tirocinio, ed introducendo l&amp;rsquo;obbligo dell&amp;rsquo;accordo sul compenso e l&amp;rsquo;obbligo del preventivo, in funzione di assicurare la trasparenza della relazione cliente-professionista (art. 9, d.l. 1/2012). I lavori della Commissione giustizia qui alla Camera sono dunque consistiti soprattutto nel &lt;u&gt;mettere in linea il testo della riforma forense con i principi generali elaborati dal Governo per tutte le professioni, e possiamo dire senz&amp;rsquo;altro che l&amp;rsquo;obiettivo &amp;egrave; stato pienamente raggiunto, grazie al contributo di deputati sia del centro destra che del centro sinistra. &lt;/u&gt;&#xD;
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&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Molte delle soluzioni affermate in via generale per la riforma delle professioni erano peraltro gi&amp;agrave; fatte proprie dall&amp;rsquo;AC 3900: innanzi tutto con riferimento all&amp;rsquo;opzione di fondo e di sistema, che &amp;egrave; quella della distinzione tra impresa e professione: sono ribaditi i principi di autonomia e indipendenza come caratteri distintivi del professionista; &amp;egrave; salvaguardato l&amp;#39;esame di Stato per l&amp;#39;accesso e l&amp;#39;eventuale anticipo del tirocinio durante gli studi universitari &amp;egrave; connesso a convenzioni con il Consiglio nazionale; &amp;egrave; imputato direttamente ai CN il potere regolamentare sulla formazione permanente, quindi la manovra spinge nel senso della devoluzione ai Consigli nazionali del potere regolamentare, perno del ddl AC 3900, pur attenuato nel passaggio parlamentare; &amp;egrave; introdotta l&amp;#39;assicurazione obbligatoria; &amp;egrave; riaffermata la possibilit&amp;agrave; di comunicazioni pubblicitarie, pur nei limiti del codice deontologico, che tuttavia devono essere ragionevoli e non arbitrari.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&lt;u&gt;A&amp;nbsp; proposito delle tariffe, abrogate com&amp;rsquo;&amp;egrave; noto dal decreto legge 1/2012, il testo qui presentato &amp;egrave; adeguato &amp;ndash; a seguito degli emendamenti all&amp;rsquo;art. 12 approvati dalla Commissione nella seduta del 6 giugno u.s. - al nuovo concetto di parametri, che debbono restare un riferimento soprattutto per i giudizi, come &amp;egrave; stato ampiamente dimostrato dal caos generato dall&amp;rsquo;abrogazione immediata compiuta pochi mesi or sono, e poi sanata in sede di conversione del menzionato decreto legge.&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;A proposito del procedimento e della potest&amp;agrave; disciplinare, il principio di cui alla manovra &amp;egrave; chiaramente nel senso di imporre la distinzione tra funzioni amministrative e funzioni disciplinari, ed anche a livello nazionale, tranne che per i Consigli nazionali costituiti in forma di giudice speciale, come il CNF. Trattandosi di giudici, la materia &amp;egrave; soggetta a riserva di legge assoluta, e dunque non pu&amp;ograve; ricadere e non ricade tra quelle delegificate. Ecco perch&amp;eacute; il nostro testo prevede proprio questa distinzione a livello locale, ma lascia integra la composizione e la funzione disciplinare del CNF per salvaguardarne la natura giuridica di giudice speciale, che consente la sollevazione di questione di legittimit&amp;agrave; costituzionale. Attualmente ogni distretto di Corte d&amp;rsquo;appello elegge un rappresentante al CNF, e la composizione dell&amp;rsquo;organo riflette la geografia giudiziaria italiana, il che &amp;egrave; assolutamente indispensabile, avuto riguardo alle attribuzioni del Consiglio stesso in materia di amministrazione della giustizia. La natura di giudice speciale del CNF consente all&amp;rsquo;organo di adire la Corte costituzionale per far valere la eventuale incostituzionalit&amp;agrave; di norme applicabili ai procedimenti disciplinari, salvaguardando l&amp;rsquo;interesse generale alla corretta attuazione dell&amp;rsquo;ordinamento giuridico, e rappresenta simbolicamente e funzionalmente il legame inscindibile tra avvocatura e giurisdizione.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;La riforma del settore in corso non osta dunque ad una regolamentazione specifica dettata con legge della professione forense, unica professione espressamente menzionata in Costituzione, perch&amp;eacute; volta a garantire alla societ&amp;agrave; in cui opera l&amp;rsquo;avvocato il rispetto dei diritti fondamentali, lo stato di diritto e la sicurezza nella applicazione della legge (cos&amp;igrave; la Risoluzione del Parlamento europeo P6_TA(2006)0108 del 23 marzo 2006).&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&#xD;
	Il testo &amp;ndash; come dicevo - &amp;egrave; stato oggetto di un ampio dibattito in Commissione, conclusosi con l&amp;rsquo;approvazione di una serie di proposte emendative, tutte largamente condivise.&#xD;
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&#xD;
&lt;p&gt;&lt;u&gt;Vale sottolineare, in particolare, che la Commissione &amp;egrave; stata mossa, tra l&amp;rsquo;altro, dall&amp;rsquo;intento di assicurare la piena conformit&amp;agrave; della nuova disciplina dell&amp;rsquo;ordinamento della professione forense ai principi ed alle indicazioni provenienti dal diritto dell&amp;rsquo;Unione europea, ed in particolare al testo della Dir. 98/5/CE, in materia di libera circolazione degli avvocati e soprattutto della Dir. 2006/123/CE, in materia di libera prestazione dei servizi (cd. Direttiva Bolkenstein), nonch&amp;eacute; alla giurisprudenza della Corte di Giustizia.&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p&gt;&lt;u&gt;Orbene, va sottolineato a tale proposito che &amp;egrave; forte e presente, nel diritto dell&amp;rsquo;Unione, la coscienza della necessit&amp;agrave; di operare un continuo e ragionevole bilanciamento tra il principio di libera concorrenza &amp;ndash; cos&amp;igrave; come, pi&amp;ugrave; in generale, le libert&amp;agrave; economiche &amp;ndash; e la tutela di interessi altrettanto rilevanti per l&amp;rsquo;equilibrato sviluppo del processo di integrazione europea, ed in primo luogo la tutela dei diritti fondamentali di cui l&amp;rsquo;Unione assicura l&amp;rsquo;osservanza attraverso l&amp;rsquo;art. 6 del Trattato sull&amp;rsquo;Unione europea e la Carta dei diritti fondamentali. La disciplina delle professioni regolamentate secondo il modello ordinistico rappresenta in questo senso &amp;ndash; come riconosce il diritto dell&amp;rsquo;Unione e non si mancher&amp;agrave; di sottolineare nel corso della relazione &amp;ndash; il punto di equilibrio tra istanze solo apparentemente contrapposte. La tutela della concorrenza &amp;ndash; principio cardine del diritto dell&amp;rsquo;Unione &amp;ndash; gi&amp;agrave; da tempo &amp;egrave; sottoposta, infatti, a ragionevole bilanciamento con la tutela dei diritti fondamentali (cfr. la giurisprudenza della Corte di giustizia UE, ed in particolare la sentenza 19 maggio 2009, nella causa C-531/06); e la specialit&amp;agrave; della professione forense &amp;ndash; che &amp;egrave; alla base della specifica regolamentazione di quest&amp;rsquo;ultima secondo il modello ordinistico &amp;ndash; rappresenta un irrinunciabile strumento di garanzia dell&amp;rsquo;effettivit&amp;agrave; del diritto alla difesa. &lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p&gt;L&amp;rsquo;incipit dell&amp;rsquo;articolato normativo (art. 1) provvede a collocare la professione forense nell&amp;rsquo;attuale complesso quadro ordinamentale, ribadendo gli obiettivi di indipendenza e competenza dell&amp;rsquo;avvocato, funzionali alla realizzazione dei diritti che ai cittadini sono conferiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle leggi.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Diviene cos&amp;igrave; necessario esplicitare, nell&amp;rsquo;ambito della medesima disposizione, l&amp;rsquo;obiettivo dell&amp;rsquo;ordinamento forense: coniugare gli obiettivi di organizzazione dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale con gli strumenti di garanzia della collettivit&amp;agrave; circa l&amp;rsquo;indipendenza e la qualit&amp;agrave; della prestazione professionale forense.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Si provvede poi alla caratterizzazione dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; forense, indicando la rappresentanza dei singoli dinanzi a tutte le giurisdizioni ma anche la fondamentale funzione di informazione giuridica al cittadino (art. 2, comma 5).&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;All&amp;rsquo;art. 2, comma 6, si introduce la previsione secondo cui le attivit&amp;agrave; di consulenza legale e di assistenza legale stragiudiziale sono riservate agli avvocati, con l&amp;rsquo;eccezione delle attivit&amp;agrave; specificamente riservate ad altre professioni (notai, commercialisti&amp;hellip;) e facendo salva l&amp;rsquo;instaurazione di rapporti di lavoro subordinato ovvero la stipulazione di contratti di prestazione di opera continuativa e coordinata nell&amp;rsquo;interesse esclusivo del datore di lavoro o del destinatario dell&amp;rsquo;opera. &lt;u&gt;Tale previsione appare pienamente conforme &amp;ndash; oltre che alla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. sentt. 1151/02 e 9237/07) che ha considerato riservata ai legali l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di consulenza legale svolta in modo abituale e professionale - alle indicazioni provenienti dal diritto dell&amp;rsquo;Unione europea: si pensi, in particolare, al cons. n. 88 della Direttiva 2006/23/CE (Cd. Direttiva Bolkenstein) il quale annovera la riserva di consulenza legale agli avvocati iscritti in albi tra le eccezioni consentite al principio di libera prestazione di servizi, [ove questa sia prevista in conformit&amp;agrave; al diritto comunitario]. &lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;All&amp;rsquo;individuazione di queste alte funzioni corrisponde la conferma ed il rafforzamento dei doveri di moralit&amp;agrave; e onorabilit&amp;agrave; che risultano coessenziali al decoro del patrocinatore. In questa sede (art. 3) si da&amp;rsquo; finalmente una copertura legislativa alla normazione deontologica forense e alla necessit&amp;agrave; di un codice deontologico, pilastri fondamentali dell&amp;rsquo;etica professionale, riconosciuti da decenni dalla giurisprudenza ma mai fissati in modo chiaro in un contesto normativo primario. &lt;u&gt;Con tale innovazione, peraltro, la legge professionale forense si pone in linea con le indicazioni provenienti dal diritto dell&amp;rsquo;Unione europea, ed in particolare con il considerando n. 114 della Dir. 2006/123/CE (cd. Direttiva servizi) il quale espressamente prevede che &amp;ldquo;Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare l&amp;rsquo;elaborazione di codici di condotta a livello comunitario, specialmente da parte di ordini, organismi o associazioni professionali&amp;rdquo;.&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Tra l&amp;rsquo;altro va sottolineato che la normativa deontologica &amp;egrave; esplicitamente collegata all&amp;rsquo;obiettivo di garantire anche una corretta e leale concorrenza, valore ormai acquisito anche alle comunit&amp;agrave; professionali. &lt;u&gt;Il pieno ed effettivo controllo sull&amp;rsquo;esercizio della professione &amp;ndash; attraverso la fissazione di regole deontologiche e la sanzione disciplinare delle violazioni di esse &amp;ndash; rappresenta infatti uno strumento volto a garantire il miglioramento della qualit&amp;agrave; della prestazione e dunque la miglior tutela del consumatore, nell&amp;rsquo;ottica di una competitivit&amp;agrave; sana e pienamente attenta alla tutela dei fondamentali interessi e diritti coinvolti.&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Il testo di tale articolo, peraltro, deve essere corretto per evitare che il richiamo al principio di tassativit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;illecito disciplinare possa ingessare eccessivamente l&amp;rsquo;autonomia deontologica, che proprio per sua natura deve poter accompagnare l&amp;rsquo;evoluzione della professione in modo dinamico&lt;u&gt;. Irrigidire le previsioni secondo un principio di stretta tipicit&amp;agrave; &amp;ndash; eliminando il necessario carattere elastico delle previsioni del codice deontologico &amp;ndash; mette infatti a repentaglio la fondamentale apertura delle regole deontologiche all&amp;rsquo;esperienza di settore, e la stessa possibilit&amp;agrave; di un loro continuo ed efficace adeguamento &lt;/u&gt;alle diverse declinazioni del corretto esercizio della professione che emergano dall&amp;rsquo;esperienza viva del settore e dalle concrete domande di giustizia disciplinare elevate nei confronti dei professionisti.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;L&amp;rsquo;attuazione del provvedimento &amp;egrave; demandata a successivi regolamenti del Ministro della giustizia, da adottarsi previo parere del CNF nonch&amp;eacute; della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per le sole materie di suo interesse. &amp;Egrave; previsto poi che gli schemi di regolamento siano trasmessi alle Camere, al fine di ottenere il parere delle Commissioni parlamentari competenti.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;A proposito dell&amp;rsquo;esercizio in forma societaria della professione, il testo presenta gli opportuni correttivi affinch&amp;eacute;, pur adeguandosi alle novit&amp;agrave; introdotte nell&amp;rsquo;ordinamento, queste non stravolgano i principi di indipendenza ed autonomia dell&amp;rsquo;avvocato. In considerazione della specialit&amp;agrave; della professione forense &amp;ndash; unica professione espressamente menzionata in Costituzione - la Commissione ha infatti responsabilmente ritenuto di disciplinare il ricorso all&amp;rsquo;istituto societario per l&amp;rsquo;esercizio della professione di avvocato attraverso l&amp;rsquo;approvazione di una delega legislativa al Governo.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&lt;u&gt;Nell&amp;rsquo;introdotto art. 4 bis, peraltro, si opera un espresso richiamo all&amp;rsquo;art. 10 l. 183/11: nella posizione dei principi e dei criteri direttivi della delega, di tale norma &amp;egrave; stato mantenuto lo spirito, specie sotto il profilo dell&amp;rsquo;introduzione della societ&amp;agrave; di capitali per l&amp;rsquo;esercizio della professione forense. &lt;/u&gt;Sempre in considerazione della specialit&amp;agrave; della professione forense e della necessaria piena garanzia dell&amp;rsquo;indipendenza dell&amp;rsquo;avvocato &amp;ndash; ed anche tenuto conto delle rassicurazioni fornite dallo stesso Ministro della Giustizia con riferimento ai preoccupati rilievi del CCBE (organo europeo di rappresentanza dell&amp;rsquo;Avvocatura) &amp;ndash; si &amp;egrave; ritenuto di escludere la presenza del socio di capitale non professionista.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Tali disposizioni appaiono necessarie al fine di garantire il diritto di difesa dell&amp;rsquo;individuo nonch&amp;eacute; l&amp;rsquo;indipendenza dell&amp;rsquo;avvocato, in modo che l&amp;rsquo;esercizio in forma societaria della professione forense non vanifichi il principio di personalit&amp;agrave; della prestazione, il diritto del cliente di scegliere il proprio difensore e, allo stesso tempo, in modo da mantenere ferma la responsabilit&amp;agrave; personale dell&amp;rsquo;avvocato, da consentire la soggezione della societ&amp;agrave; professionale ad un concorrente regime di responsabilit&amp;agrave; ed al regime di deontologia specifico della professione forense. Anche il particolare rilievo del segreto professionale dell&amp;rsquo;avvocato &amp;ndash; valore riconosciuto a pi&amp;ugrave; riprese anche dal diritto dell&amp;rsquo;Unione europea (dir. 2006/123/CE, cons. 114, nonch&amp;eacute; artt. 24 e 25) depone nel senso dell&amp;rsquo;opportunit&amp;agrave; di escludere soci non avvocati: il socio di investimento, infatti, non sarebbe soggetto al dovere di mantenere il segreto, n&amp;eacute; appare sufficiente, al riguardo, la formale opponibilit&amp;agrave; del segreto nei suoi confronti da parte dei soci avvocati.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Per le medesime ragioni si considera adeguata l&amp;rsquo;esclusione delle societ&amp;agrave; tra avvocati dall&amp;rsquo;ambito di applicazione della disciplina del fallimento e delle altre procedure concorsuali. Occorre inoltre evitare che l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale venga diretta da soggetti esterni, interessati solamente alla remunerazione del capitale investito, onde ridurre il rischio di conflitto di interessi con il cliente e di infiltrazioni criminali nella propriet&amp;agrave; degli studi legali.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&lt;u&gt;L&amp;rsquo;avvocato deve essere indipendente come il magistrato: la libert&amp;agrave; dell&amp;rsquo;avvocato &amp;egrave; condizione della libera interpretazione del diritto oggettivo, il pi&amp;ugrave; prezioso fattore di trasformazione in senso evolutivo delle forme giuridiche di tutela dei diritti e degli interessi degli assistiti.&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&lt;strong&gt;Parte seconda&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
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	Gli articoli successivi dettano norme rispettivamente sul segreto professionale, sul domicilio e sul giuramento.&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Una significativa novit&amp;agrave; rispetto alla normativa vigente &amp;egrave; introdotta dall&amp;rsquo;articolo 8, che disciplina il conseguimento e il riconoscimento del titolo di specialista. Il compito di stabilire le modalit&amp;agrave; per l&amp;rsquo;ottenimento del titolo di specializzazione viene attribuito al CNF. Il relativo regolamento del CNF dovr&amp;agrave; prevedere, tra l&amp;rsquo;altro, che i percorsi formativi e professionali necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione abbiano durata almeno biennale e che ad essi possano accedere soltanto gli avvocati che alla data della presentazione della domanda di iscrizione abbiano maturato una anzianit&amp;agrave; di iscrizione all&amp;rsquo;albo degli avvocati, ininterrottamente e senza sospensioni, per almeno quattro anni. Le scuole e i corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista non possono avere durata inferiore a due anni per un totale di almeno centocinquanta ore di formazione complessive. All&amp;rsquo;esito della frequenza l&amp;rsquo;avvocato sostiene un esame di specializzazione, presso il CNF, il cui esito positivo &amp;egrave; condizione necessaria per l&amp;rsquo;acquisizione del titolo. La commissione d&amp;rsquo;esame &amp;egrave; designata dal CNF e composta da suoi membri, o da avvocati indicati dallo stesso CNF, da docenti universitari, da magistrati a riposo. Il titolo di specialista &amp;egrave; attribuito esclusivamente dal CNF. Si prevede, poi, che gli avvocati specialisti siano tenuti, per mantenere tale titolo, a curare il proprio aggiornamento professionale secondo modalit&amp;agrave; stabilite con regolamento del CNF, pena la revoca dello stesso titolo di specialista. I soggetti che, ai sensi del regolamento, organizzano scuole e corsi di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista devono organizzare altres&amp;igrave; corsi di formazione continua con cadenza annuale nelle materie specialistiche. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attivit&amp;agrave; professionale. &amp;Egrave; infine fornita una copertura legislativa alle associazioni specialistiche.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	L&amp;rsquo;articolo 9 disciplina i limiti e le caratteristiche delle informazioni sull&amp;rsquo;esercizio della professione, da un lato attribuendo al CNF la determinazione dei modi e mezzi dell&amp;rsquo;informazione e della comunicazione professionale e dall&amp;rsquo;altro prevedendo che l&amp;rsquo;inosservanza dei limiti e delle caratteristiche previsti per l&amp;rsquo;informazione comportino illecito disciplinare. &lt;u&gt;Tale previsione, in linea con l&amp;rsquo;art. 3, comma 5, della legge n. 138/2011, appare altres&amp;igrave; pienamente rispettosa del dettato dell&amp;rsquo;art. 24, comma 2, della Dir. 2006/123/CE (cd. Direttiva servizi), il quale testualmente subordina le comunicazioni commerciali relative alle attivit&amp;agrave; professionali alla salvaguardia dell&amp;rsquo;indipendenza, della dignit&amp;agrave; e dell&amp;rsquo;integrit&amp;agrave; della professione nonch&amp;eacute; del segreto professionale, nel rispetto della specificit&amp;agrave; di ciascuna professione.&lt;/u&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	L&amp;rsquo;articolo 10 introduce l&amp;rsquo;obbligo per ogni avvocato di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale, in conformit&amp;agrave; ad un regolamento approvato dal CNF. La norma contiene l&amp;rsquo;elencazione degli avvocati che sono esentati dall&amp;rsquo;obbligo di formazione continua. Le regioni, nell&amp;rsquo;ambito delle potest&amp;agrave; ad esse attribuite dall&amp;rsquo;articolo 117 della Costituzione, disciplinano l&amp;rsquo;attribuzione di fondi per l&amp;rsquo;organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati.&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	Di particolare rilievo &amp;egrave; poi l&amp;rsquo;articolo 11, concernente l&amp;rsquo;assicurazione per la responsabilit&amp;agrave; civile. Tale disposizione prevede l&amp;rsquo;obbligo per ogni avvocato di stipulare una polizza assicurativa a copertura della responsabilit&amp;agrave; civile derivante dall&amp;rsquo;esercizio della professione, obbligo la cui violazione configura illecito disciplinare. Tali polizze assicurative possono essere stipulate anche attraverso convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, da associazioni ed enti previdenziali forensi. La norma prevede poi che le condizioni di polizza siano stabilite dal Ministro della giustizia sentito il CNF.&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	L&amp;rsquo;articolo 13 reca, secondo la rubrica, la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni. In realt&amp;agrave;, il comma 1 ha piuttosto ad oggetto le modalit&amp;agrave; di perfezionamento del mandato professionale, mentre i commi successivi disciplinano in maniera pi&amp;ugrave; compiuta la disciplina delle sostituzioni e delle collaborazioni, fondata in particolare sui pr&amp;igrave;ncipi della natura personale dello svolgimento dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale, anche da parte del componente di un&amp;rsquo;associazione o societ&amp;agrave;, responsabilit&amp;agrave; che non viene meno neanche in caso l&amp;rsquo;avvocato si faccia sostituire o coadiuvare, e della collaborazione tra avvocati che, anche se continuativa, non d&amp;agrave; luogo a rapporto di lavoro subordinato: a tale proposito, peraltro, la Commissione ha introdotto l&amp;rsquo;obbligo per l&amp;rsquo;avvocato che si avvalga di tale collaborazione di corrispondere al collega o ai colleghi un compenso adeguato all&amp;rsquo;opera svolta.&amp;nbsp; Mentre la sostituzione processuale fra avvocati pu&amp;ograve; essere conferita anche verbalmente, nel caso di praticante abilitato &amp;egrave; necessaria la delega scritta. L&amp;rsquo;articolo 14 elenca gli albi, gli elenchi e i registri che devono essere istituiti presso ciascun consiglio dell&amp;rsquo;ordine. La tenuta e l&amp;rsquo;aggiornamento dell&amp;rsquo;albo, degli elenchi e dei registri, le modalit&amp;agrave; di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti dei consigli dell&amp;rsquo;ordine in materia sono disciplinati con un regolamento emanato dal CNF. L&amp;rsquo;albo, gli elenchi e i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell&amp;rsquo;ordine. La norma prevede la trasmissione annuale al CNF, ai fini della redazione del nuovo &amp;laquo;elenco nazionale degli avvocati&amp;raquo;. Con l&amp;rsquo;articolo 15 &amp;egrave; introdotto tra i requisiti per l&amp;rsquo;iscrizione nell&amp;rsquo;elenco dei difensori d&amp;rsquo;ufficio quello di far parte dell&amp;rsquo;elenco degli avvocati specialisti in diritto penale.&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	L&amp;rsquo;articolo 16 reca la disciplina delle iscrizioni e cancellazioni. La disposizione in questione, oltre ad elencare i requisiti necessari per l&amp;rsquo;iscrizione all&amp;rsquo;albo degli avvocati e al registro dei praticanti, disciplina il procedimento di iscrizione ed elenca le cause e gli effetti della cancellazione dagli albi, dagli elenchi e dai registri. Rispetto a quanto previsto attualmente dall&amp;rsquo;articolo 37 del regio decreto-legge n. 1578 del 1933, la cancellazione avviene anche quando viene accertata la mancanza del requisito dell&amp;rsquo;esercizio continuativo della professione, nonch&amp;eacute;, per gli avvocati dipendenti di enti pubblici, quando sia cessata l&amp;rsquo;appartenenza all&amp;rsquo;ufficio legale dell&amp;rsquo;ente. L&amp;rsquo;iscrizione all&amp;rsquo;albo forense &amp;egrave; condizionata sempre al superamento dell&amp;rsquo;esame di Stato.&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	L&amp;rsquo;articolo 17 disciplina le incompatibilit&amp;agrave;. Si tratta di una norma che si &amp;egrave; rivelata sicuramente di difficile definizione, in particolare per quanto riguarda le incompatibilit&amp;agrave; con attivit&amp;agrave; di impresa, in quanto nella complessa realt&amp;agrave; delle imprese gestite in forma societaria non appare sempre univoca l&amp;rsquo;individuazione delle figure che rivestono effettive funzioni imprenditoriali e gestionali. &amp;Egrave; stata adottata una formulazione, in cui risulta incompatibile, oltre al socio illimitatamente responsabile, all&amp;rsquo;amministratore di societ&amp;agrave; di persone aventi quali finalit&amp;agrave; l&amp;rsquo;esercizio di attivit&amp;agrave; di impresa commerciale e all&amp;rsquo;amministratore o consigliere delegato di societ&amp;agrave; di capitali, anche il presidente di consiglio di amministrazione con effettivi poteri individuali di gestione. L&amp;rsquo;incompatibilit&amp;agrave; per l&amp;rsquo;esercizio di attivit&amp;agrave; di impresa, o per funzioni relative a societ&amp;agrave; che svolgono attivit&amp;agrave; di impresa, &amp;egrave; comunque stata limitata all&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; di impresa commerciale, con esclusione quindi di quella agricola.&#xD;
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&lt;p&gt;In deroga poi all&amp;rsquo;incompatibilit&amp;agrave; con qualsiasi attivit&amp;agrave; di lavoro subordinato pubblico o privato, l&amp;rsquo;articolo 18 ha stabilito eccezioni in favore degli insegnanti universitari o medi in materie giuridiche e, con le limitazioni di cui all&amp;rsquo;articolo 22, per gli avvocati che esercitano attivit&amp;agrave; legale per conto degli enti pubblici.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	Una significativa novit&amp;agrave; &amp;egrave; stata poi introdotta dall&amp;rsquo;articolo 20, il quale prevede che la permanenza dell&amp;rsquo;iscrizione all&amp;rsquo;albo sia subordinata all&amp;rsquo;esercizio della professione. Le modalit&amp;agrave; di accertamento sono state rimesse ad un successivo regolamento emanato dal Ministro della giustizia, su proposta del CNF. La norma prevede come meramente facoltativa la cancellazione dall&amp;rsquo;albo nel caso di mancato continuativo ed effettivo esercizio della professione.&#xD;
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&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;L&amp;rsquo;articolo 21 disciplina l&amp;rsquo;albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, introducendo criteri pi&amp;ugrave; rigorosi per l&amp;rsquo;accesso all&amp;rsquo;albo dei patrocinanti in Cassazione. Esso riduce da dodici a otto il numero di anni di esercizio dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale necessari per iscriversi all&amp;rsquo;albo speciale senza avere superato l&amp;rsquo;apposito esame, ma elimina l&amp;rsquo;automatismo dell&amp;rsquo;iscrizione. In questo caso, infatti, sar&amp;agrave; necessario avere frequentato lodevolmente e proficuamente la Scuola superiore dell&amp;rsquo;avvocatura del CNF, che dovr&amp;agrave; essere istituita e disciplinata con regolamento dello stesso CNF. Tale regolamento potr&amp;agrave; prevedere specifici criteri e modalit&amp;agrave; di selezione per l&amp;rsquo;accesso e per la verifica finale di idoneit&amp;agrave;. La verifica finale di idoneit&amp;agrave; sar&amp;agrave; eseguita da una commissione d&amp;rsquo;esame designata dal CNF e composta da suoi membri, avvocati, professori universitari e magistrati, con un esame incentrato prevalentemente sui settori professionali esercitati dal candidato. Coloro che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame sono iscritti nell&amp;rsquo;albo dei patrocinanti dinanzi alle giurisdizioni superiori conservano l&amp;rsquo;iscrizione. Allo stesso modo possono chiedere l&amp;rsquo;iscrizione coloro che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame abbiano maturato i requisiti per detta iscrizione secondo la normativa attualmente vigente.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Di particolare rilievo sono le disposizioni relative agli avvocati degli enti pubblici, di cui all&amp;rsquo;articolo 22. Analogamente a quanto attualmente previsto, la disposizione suddetta prevede l&amp;rsquo;iscrizione obbligatoria ad un elenco speciale degli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in societ&amp;agrave; per azioni, sino a quando siano partecipati esclusivamente da enti pubblici, che si occupano, con autonomia e indipendenza da ogni altro ufficio, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell&amp;rsquo;ente. La norma prevede poi che la responsabilit&amp;agrave; degli uffici legali degli enti pubblici sia affidata ad un avvocato iscritto nell&amp;rsquo;elenco speciale. Ai fini dell&amp;rsquo;iscrizione nell&amp;rsquo;elenco gli interessati presentano la deliberazione dell&amp;rsquo;ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell&amp;rsquo;ente stesso e l&amp;rsquo;appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni. Anche al fine di assicurare un trattamento economico adeguato, la norma introduce per gli avvocati una contrattazione separata del pubblico impiego.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	Il titolo III disciplina gli organi e le funzioni degli organi forensi.&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;In particolare, gli ordini territoriali sono disciplinati dal capo I (articoli dal 23 al 31), mentre i capi II e III (articoli dal 32 al 37) disciplinano il CNF e il Congresso nazionale forense.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Ai sensi dell&amp;rsquo;articolo 23 l&amp;rsquo;ordine forense &amp;egrave; costituito dall&amp;rsquo;insieme degli iscritti negli albi degli avvocati, e le sue articolazioni sono il CNF e gli ordini circondariali. Tali soggetti sono dotati di autonomia patrimoniale e finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge, e sono sottoposti esclusivamente alla vigilanza del Ministro della giustizia.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;L&amp;rsquo;articolo 24 regolamenta l&amp;rsquo;ordine circondariale forense, del quale fanno parte gli avvocati aventi il principale domicilio professionale nel circondario. La norma stabilisce inoltre che l&amp;rsquo;ordine circondariale di Roma, Capitale d&amp;rsquo;Italia, abbia sede presso la Corte di cassazione. Presso ogni consiglio dell&amp;rsquo;ordine &amp;egrave; costituito il collegio dei revisori dei conti, nominato dal presidente del tribunale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;L&amp;rsquo;articolo 25 elenca gli organi dell&amp;rsquo;ordine circondariale e degli ordini distrettuali. In particolare sono indicati quali organi dell&amp;rsquo;ordine: l&amp;rsquo;assemblea degli iscritti; il consiglio; il presidente, che rappresenta l&amp;rsquo;ordine; il segretario; il tesoriere; il collegio dei revisori. L&amp;rsquo;articolo 26 reca la disciplina relativa all&amp;rsquo;assemblea degli iscritti, mentre gli articoli 27 e seguenti disciplinano, fra l&amp;rsquo;altro, la composizione, i compiti e le modalit&amp;agrave; di scioglimento dei consigli dell&amp;rsquo;ordine.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;La Commissione, con proprio emendamento, ha altres&amp;igrave; introdotto l&amp;rsquo;obbligo per ciascun Ordine forense di istituire uno &amp;ldquo;Sportello per il cittadino&amp;rdquo; volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali degli avvocati e per l&amp;rsquo;accesso alla giustizia, nell&amp;rsquo;ottica di favorire la piena effettivit&amp;agrave; del diritto costituzionale di difesa di cui all&amp;rsquo;art. 24 Cost.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	Gli articoli da 32 a 36 recano la disciplina relativa al CNF. &amp;Egrave; fissata in quattro anni la durata in carica, con un limite per&amp;ograve; di due elezioni consecutive. &amp;Egrave; stata prevista una integrazione rispetto all&amp;rsquo;attuale composizione dell&amp;rsquo;organo, volta ad assicurare una maggiore rappresentativit&amp;agrave; agli Ordini compresi nei distretti di Corte d&amp;rsquo;Appello pi&amp;ugrave; popolosi: per i distretti di Corte d&amp;rsquo;appello con pi&amp;ugrave; di diecimila avvocati si elegger&amp;agrave; infatti un consigliere nazionale in pi&amp;ugrave;: due invece che uno solo (art. 32, comma 2). &lt;u&gt;Rimane confermato dunque il principio organizzatore fondamentale, che &amp;egrave; quello di dare alla rappresentanza istituzionale dell&amp;rsquo;avvocatura una conformazione speculare alla geografia giudiziaria italiana, conformata nei 26 distretti di Corte d&amp;rsquo;appello. La modifica non incide sulla struttura fondamentale dell&amp;rsquo;organo e sulle sue funzioni, per cui il Consiglio nazionale forense resta un giudice speciale ai sensi e per gli effetti del combinato disposto della VI disp. trans. &lt;/u&gt;&lt;u&gt;Cost e dell&amp;rsquo;art. 102 Cost.&lt;/u&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	Il Capo I del Titolo IV (artt. 38 a 43) disciplina il tirocinio per l&amp;rsquo;accesso alla professione. L&amp;rsquo;articolo 38 prevede la possibilit&amp;agrave; di disciplinare convenzioni-quadro di collaborazione tra universit&amp;agrave; e ordini forensi, anche nell&amp;rsquo;ottica di assicurare piena attuazione all&amp;rsquo;art. 9, comma 6 del D.L. n. 1/12 che, come noto, ha introdotto la possibilit&amp;agrave; di svolgere parte del tirocinio durante il corso di laurea. Gli articoli 39 e seguenti disciplinano lo svolgimento del tirocinio professionale, che deve avere durata continuativa di &lt;strong&gt;diciotto mesi&lt;/strong&gt; in conformit&amp;agrave; a quanto disposto dall&amp;rsquo;art. 9, comma 6 del D.L. n. 1/12: &lt;u&gt;la riduzione della durata a diciotto mesi, prevista dall&amp;rsquo;art. 9, comma 6 del D.L. 1/12, &amp;egrave; stata recepita in via di principio con emendamento all&amp;rsquo;art. 47: ad esso debbono essere coordinate le disposizioni del capo in esame. (eventuali int&lt;/u&gt;erruzioni della continuit&amp;agrave; non possono superare i sei mesi) e deve essere svolto presso un avvocato con almeno cinque anni di iscrizione all&amp;rsquo;albo o presso l&amp;rsquo;Avvocatura dello Stato o un ufficio legale di ente pubblico o anche presso un ufficio giudiziario per non pi&amp;ugrave; di dodici mesi. Le modalit&amp;agrave; di espletamento della pratica presso gli uffici giudiziari sono rimesse, dall&amp;rsquo;articolo 42, ad un successivo regolamento ministeriale da emanarsi previo parere del CSM e del CNF. Lo svolgimento della pratica forense risulta incompatibile con ogni rapporto di lavoro pubblico. In linea con quanto previsto dall&amp;rsquo;art. 9, comma 4 del D.L. 1/12, &amp;egrave; stato introdotto anche nella legge professionale l&amp;rsquo;obbligo di corrispondere al tirocinante un adeguato compenso commisurato all&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; svolta, sinora previsto dal Codice Deontologico Forense (art. 26, can. I). Sono introdotte limitazioni dell&amp;rsquo;ambito di attivit&amp;agrave; professionale proprio del tirocinante abilitato, il quale pu&amp;ograve; esercitare attivit&amp;agrave; professionale soltanto in sostituzione dell&amp;rsquo;avvocato presso cui svolge la pratica e per i procedimenti civili e penali di minore entit&amp;agrave;. L&amp;rsquo;articolo 41 impone poi ai praticanti l&amp;rsquo;obbligo di frequentare, in contemporanea con il tirocinio, dei corsi di formazione.&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	Come &amp;egrave; noto, una delle questioni maggiormente dibattute &amp;egrave; quella della difficolt&amp;agrave; che si &amp;egrave; fino ad oggi incontrata nell&amp;rsquo;elaborazione di un modello di esame di Stato rigoroso e che garantisca criteri omogenei di valutazione su tutto il territorio nazionale. Al fine di far fronte a tali esigenze sono state apportate dagli articoli da 44 a 49 significative modifiche alla disciplina dell&amp;rsquo;esame di Stato. L&amp;rsquo;articolo 4&lt;strong&gt;5&lt;/strong&gt; prevede un modello di esame, articolato in &lt;strong&gt;tre&lt;/strong&gt; prove scritte aventi ad oggetto la redazione di &lt;strong&gt;due pareri&lt;/strong&gt; e un atto &lt;strong&gt;giudiziario&lt;/strong&gt; che postuli la conoscenza di diritto sostanziale e processuale in materia civile, penale o amministrativa, e in una prova orale durante la quale il candidato deve illustrare la prova scritta e dimostrare la conoscenza in una serie di materie, in parte obbligatorie, in parte facoltative.&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Con un apprezzabile ritorno al passato, si &amp;egrave; stabilito che la prova scritta si svolga con il solo ausilio dei testi di legge, senza commenti o citazioni giurisprudenziali.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Allo stesso tempo, si &amp;egrave; previsto l&amp;rsquo;esonero dalle prime due prove scritte per coloro che abbiano frequentato i corsi di formazione di cui all&amp;rsquo;art. 41.&amp;nbsp; L&amp;rsquo;articolo &lt;strong&gt;46&lt;/strong&gt; disciplina la composizione delle commissioni esaminatrici. Si prevede in particolare una commissione nazionale unica, composta da &lt;strong&gt;cinque&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;membri di cui rispettivamente tre avvocati, un professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche&lt;/strong&gt; &lt;strong&gt;e un magistrato in pensione&lt;/strong&gt;, e l&amp;rsquo;istituzione di sottocommissioni presso le corti d&amp;rsquo;appello per la correzione delle prove scritte &lt;strong&gt;e lo svolgimento della prova orale&lt;/strong&gt;. Gli articoli 47 e 48 recano disposizioni transitorie rispettivamente sul tirocinio e sugli esami.&lt;strong&gt; Come accennato, l&amp;rsquo;art. 47 recepisce, anche per il periodo transitorio, la riduzione della durata del tirocinio a diciotto mesi&lt;/strong&gt;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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	Il titolo V (articoli 49-61) regola il procedimento disciplinare. In Commissione sono state apportate modifiche notevoli rispetto all&amp;rsquo;originario testo del ddl AC 3900, al fine di recepire i principi introdotti dall&amp;rsquo;art. 3, comma 5, lett. f), in ordine alla separazione tra funzioni amministrative e funzioni giudicanti a livello territoriale. In particolare, i potere disciplinare &amp;egrave; ora affidato a Consigli distrettuali di disciplina, eletti dai Consigli degli Ordini circondariali compresi nel distretto, che decidono al termine di apposito procedimento disciplinare disciplinato dalla legge professionale e da apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, sentiti gli Ordini circondariali. Ai sensi degli artt. 57 e seguenti, il procedimento si articola in una fase istruttoria pre-procedimentale, che si conclude con l&amp;rsquo;archiviazione o con l&amp;rsquo;approvazione del capo di incolpazione. A seguito di quest&amp;rsquo;ultima, si apre il procedimento disciplinare a mezzo di citazione a giudizio. Il procedimento si svolge nel pieno rispetto del principio del contraddittorio con l&amp;rsquo;incolpato, ai sensi dell&amp;rsquo;art. 58. Nel corso del procedimento pu&amp;ograve; essere pronunciata, ai sensi dell&amp;rsquo;art. 59, la sospensione cautelare dell&amp;rsquo;incolpato dall&amp;rsquo;esercizio della professione.&amp;nbsp; Viene altres&amp;igrave; espressamente previsto che non possa far parte del Consiglio giudicante un membro del Consiglio dell&amp;rsquo;Ordine di iscrizione dell&amp;rsquo;incolpato (art. 49). Avverso le decisioni disciplinari adottate dai Consigli distrettuali di disciplina &amp;egrave; ammesso ricorso al Consiglio nazionale forense; il ricorso sospende l&amp;rsquo;esecuzione della decisione. L&amp;rsquo;art. 62 riconosce al Consiglio nazionale forense poteri ispettivi per il controllo del regolare funzionamento degli organi disciplinari.&#xD;
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&lt;p style="margin-left:36.0pt"&gt;Il titolo VI, infine, reca una delega al Governo nonch&amp;eacute; disposizioni transitorie e finali. L&amp;rsquo;articolo 63 prevede la delega al Governo per l&amp;rsquo;adozione di uno o pi&amp;ugrave; decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, l&amp;rsquo;articolo 64 reca disposizioni transitorie, mentre l&amp;rsquo;articolo 65 stabilisce che alle contribuzioni dovute alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense non si applichi la disciplina della prescrizione dei contributi previdenziali di cui all&amp;rsquo;articolo 3 della legge n. 335 del 1995. L&amp;rsquo;art. 66 reca la clausola di invarianza finanziaria.&lt;/p&gt;</description><pubDate>2012-06-12 02:00:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item></channel></rss>
