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<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><atom:link href="https://ordineavvocatigenova.it/rss" rel="self"/><title>Ordine degli Avvocati di Genova</title><description>Ultime notizie dall'Ordine degli Avvocati di Genova </description><link>https://ordineavvocatigenova.it/</link><language>it</language><category>news/eventi/ordineavvocatigenova</category><image url="" title="Ordine degli Avvocati di Genova" link="https://ordineavvocatigenova.it/" width="144" height="144"/><managingEditor/><image/><lastBuildDate>Fri, 31 Jul 2026 23:50:31 CEST</lastBuildDate><generator>PHP Simple XML</generator><item><title>COA - orario feriale e chiusura uffici</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/30-07-2026-coa-orario-feriale.html</link><description>&lt;p&gt;Si informa che nei giorni 14 e 17 agosto tutti gli uffici dell&amp;#39;Ordine rimarranno chiusi&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-30 09:20:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Ricordo del Collega Avv. Stefano Sambugaro</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/29-07-2026-ricordo-del-collega-avv-stefano-sambugaro.html</link><description>&lt;p&gt;A poco pi&amp;ugrave; di un mese dalla scomparsa, il ricordo di Stefano Sambugaro continua ad accompagnare la vita del Foro genovese, con la discrezione e la profondit&amp;agrave; che hanno sempre caratterizzato la sua persona.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;La sua morte, sopraggiunta dopo un lungo anno di malattia affrontato con straordinaria dignit&amp;agrave; e determinazione, ha lasciato un vuoto non solo tra i colleghi penalisti, ma nell&amp;rsquo;intera comunit&amp;agrave; forense. Con lui se ne &amp;egrave; andata una rara figura di avvocato, che ha saputo interpretare l&amp;rsquo;avvocatura non solo come professione, ma come stile di vita: Stefano non faceva l&amp;rsquo;avvocato, lui era avvocato. Stefano la toga la portava sulle spalle e l&amp;rsquo;aveva nel cuore.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Penalista di grande esperienza, ha dedicato tutta la sua vita professionale alla difesa dei diritti delle persone, esercitando il mandato con rigore, equilibrio e profondo rispetto per le istituzioni. La sua competenza era unanimemente riconosciuta, ma ci&amp;ograve; che pi&amp;ugrave; colpiva chi lo incontrava era la sua capacit&amp;agrave; di coniugare preparazione giuridica e autentica umanit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Il suo impegno per l&amp;rsquo;avvocatura si &amp;egrave; tradotto anche nell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; istituzionale: da Consigliere dell&amp;rsquo;ordine degli avvocati ha contribuito con seriet&amp;agrave; e spirito di servizio alla vita dell&amp;rsquo;istituzione forense. Allo stesso modo, quale componente del Consiglio Direttivo della Camera Penale, ha rappresentato un punto di riferimento per molti colleghi, partecipando alla vita associativa e offrendo sempre il proprio contributo con equilibrio e senso della misura.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Tra i tanti incarichi ricoperti , quello di Garante comunale dei diritti delle persone private della libert&amp;agrave; personale &amp;egrave; forse quello che racconta meglio la sua sensibilit&amp;agrave;: credeva profondamente che il rispetto della dignit&amp;agrave; della persona costituisse il parametro attraverso il quale misurare la qualit&amp;agrave; di uno stato di diritto e ha dedicato energie, tempo e competenze affinch&amp;eacute; i principi sanciti dalla Costituzione trovassero concreta applicazione anche all&amp;rsquo;interno degli istituti penitenziari.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Ma sarebbe incompleto ricordarne soltanto il percorso professionale ed istituzionale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Chi ha avuto la fortuna di conoscerlo conserva soprattutto il ricordo di una persona capace di creare relazioni, di unire le persone. Garbato nei modi, disponibile all&amp;rsquo;ascolto, rispettoso di tutti, sapeva instaurare rapporti sinceri con colleghi, magistrati, personale amministrativo e con chiunque incrociasse il suo cammino. Era uno di quegli avvocati che contribuivano naturalmente a creare un clima di reciproco rispetto, convinto che autorevolezza e cortesia fossero il modo migliore per esercitare la professione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Questa sua straordinaria capacit&amp;agrave; di stare insieme agli altri trovava espressione anche nei momenti di convivialit&amp;agrave; che amava organizzare. Per lui non erano semplici occasioni ricreative, ma un modo per rafforzare i legami tra colleghi e ricordare che l&amp;rsquo;avvocatura &amp;egrave; innanzitutto una comunit&amp;agrave; di persone.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Molti di noi conservano ancora il ricordo delle memorabili feste estive al Covo, da lui organizzate con entusiasmo e cura, alle quali partecipavano centinaia di avvocati. Erano&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;appuntamenti attesi, capaci di riunire generazioni diverse in un clima di amicizia e condivisione e rappresentavano perfettamente il suo carattere: generoso, accogliente, sempre desideroso di mettere gli altri a proprio agio.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Era soprattutto un amico. Un amico mio e di tutti, una persona perbene, La sua assenza si avverte ogni giorno. Non soltanto nelle occasioni ufficiali o nei momenti in cui si affrontano i temi ai quali aveva dedicato tanto del suo impegno, ma nella quotidianit&amp;agrave; del nostro lavoro. Manca la sua presenza nell&amp;rsquo;atrio di Palazzo di Giustizia, appoggiato alla balaustra, mentre fuma la sua sigaretta in attesa dell&amp;rsquo;udienza, manca il suo sorriso, manca la sua allegria e la sua voglia di vivere.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Ci accorgiamo spesso, quasi d&amp;#39;istinto, di quanto ci manchi. Di fronte a una vicenda processuale, a una decisione importante, ad un episodio che riguarda la nostra camera penale, viene naturale pensare che sarebbe bello potergliene parlare, raccontargli che cosa &amp;egrave; accaduto, ascoltare il suo punto di vista, sempre lucido, pacato e mai banale. &amp;Egrave; un pensiero che affiora spontaneamente e che dice, pi&amp;ugrave; di tante parole, quanto profondo fosse il legame che aveva saputo costruire con tutti noi.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Forse &amp;egrave; proprio questo il segno pi&amp;ugrave; autentico che una persona lascia: continuare a essere presente nei pensieri di chi resta. E Stefano continua ad esserlo, ogni giorno, nel ricordo affettuoso dei suoi colleghi e dei suoi amici, che ne custodiscono l&amp;#39;esempio professionale e, soprattutto, quello umano.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Fabiana Cilio&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;gi&amp;agrave; Presidente della Camera Penale&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-29 13:42:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corso di Alta Formazione U.N.A.M. 2026/2027</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/28-07-2026-corso-di-alta-formazione-unam-20262027.html</link><description/><pubDate>2026-07-28 13:19:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Tribunale di Genova - riduzione orario apertura al pubblico cancellerie ufficio Dibattimento</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/28-07-2026-tribunale-di-genova-riduzione-orario-apertura-al-pubblico-cancellerie-ufficio-dibattimento.html</link><description/><pubDate>2026-07-28 13:14:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - non fondate le nuove questioni di legittimit&#xE0; costituzionale della disciplina in materia di fine vita</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/27-07-2026-corte-costituzionale-non-fondate-le-nuove-questioni-di-legittimita-costituzionale-della-disciplina-in-materia-di-fine-vita.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Non sono fondate, per le stesse ragioni gi&amp;agrave; esplicitate nelle sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025, le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale in materia di suicidio assistito sollevate dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna e discusse davanti alla Corte costituzionale all&amp;rsquo;udienza dello scorso 8 giugno.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Lo ha deciso la Corte con la&amp;nbsp;sentenza numero 152, depositata oggi.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il GIP di Bologna deve decidere sulla richiesta di archiviazione formulata dalla Procura nel procedimento penale aperto nei confronti di tre persone accusate di concorso nel reato di aiuto al suicidio, per avere accompagnato in una struttura svizzera una persona, affetta da una forma avanzata di una patologia neurodegenerativa che aveva chiesto di essere aiutata a morire. Ad avviso del GIP, la richiesta di archiviazione non potrebbe allo stato essere accolta, perch&amp;eacute; la donna non era sottoposta a trattamenti di sostegno vitale, e non si trovava pertanto nelle condizioni che, secondo la sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale, rendono non punibile l&amp;rsquo;aiuto prestato all&amp;rsquo;altrui suicidio.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il GIP ha chiesto alla Consulta di estendere la portata della sua precedente decisione, eliminando il requisito della sottoposizione del paziente a trattamenti di sostegno vitale ai fini dell&amp;rsquo;accesso al suicidio assistito.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Come gi&amp;agrave; era accaduto con le sentenze numero 135 del 2024 e 66 del 2025, in cui era stata formulata in sostanza la medesima richiesta, la Corte costituzionale ha anzitutto escluso che il requisito della necessit&amp;agrave; di trattamenti di sostegno vitale della persona che chiede di poter concludere la propria vita crei una irragionevole disparit&amp;agrave; di trattamento tra pazienti affetti da patologie gravissime. Richiamando la propria pronuncia del 2024, la Corte ha sottolineato di non avere &amp;laquo;riconosciuto un generale diritto di terminare la propria vita in ogni situazione di sofferenza intollerabile, fisica o psicologica, determinata da una patologia irreversibile&amp;raquo;, ma di avere &amp;laquo;soltanto ritenuto irragionevole precludere l&amp;rsquo;accesso al suicidio assistito di pazienti che &amp;ndash; versando in quelle condizioni, e mantenendo intatte le proprie capacit&amp;agrave; decisionali &amp;ndash; gi&amp;agrave; abbiano il diritto, loro riconosciuto dalla legge numero 219 del 2017 in conformit&amp;agrave; all&amp;rsquo;articolo 32, secondo comma, della Costituzione, di decidere di porre fine alla propria vita, rifiutando il trattamento necessario ad assicurarne la sopravvivenza&amp;raquo;. &amp;laquo;Una simile&amp;nbsp;ratio&amp;raquo; &amp;ndash; ha ribadito sul punto la Corte &amp;ndash; &amp;laquo;non si estende a pazienti che non dipendano da trattamenti di sostegno vitale, i quali non hanno (o non hanno ancora) la possibilit&amp;agrave; di lasciarsi morire semplicemente rifiutando le cure&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha inoltre insistito &amp;ndash; in continuit&amp;agrave; con le proprie sentenze del 2024 e del 2025 &amp;ndash; sulla necessit&amp;agrave; di bilanciare il principio personalista, la libert&amp;agrave; personale e la libert&amp;agrave; di autodeterminazione in ambito terapeutico con il dovere dell&amp;rsquo;ordinamento di tutelare la vita. Ci&amp;ograve; sia rispetto al rischio di condotte &amp;laquo;abusive da parte di terzi a danno della singola persona che compia la scelta di porre termine alla propria esistenza&amp;raquo;, sia rispetto al pericolo che si determini una &amp;laquo;pressione sociale indiretta su altre persone malate o semplicemente anziane e sole, le quali potrebbero convincersi di essere divenute ormai un peso per i propri familiari e per l&amp;rsquo;intera societ&amp;agrave;, e di decidere cos&amp;igrave; di farsi anzitempo da parte&amp;raquo;. Questo bilanciamento, ha concluso la Corte, spetta in primo luogo al legislatore.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 24 luglio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-27 18:02:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - decreto di trasferimento all&#x2019;esito di vendita forzata: non &#xE8; illegittima la mancata previsione dell&#x2019;ordine di annotare o cancellare la trascrizione del diritto d&#x2019;uso estinto con l&#x2019;espropriazione del bene</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/27-07-2026-corte-costituzionale-decreto-di-trasferimento-allesito-di-vendita-forzata-non-e-illegittima-la-mancata-previsione-dellordine-di-annotare-o-cancellare-la-trascrizione-del-diritto-duso-estinto-con-lespropriazione-del-bene.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale, con la&amp;nbsp;sentenza numero 151, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 586 del codice di procedura civile (per asserito contrasto con gli articoli 3, 24 e 42 della Costituzione), nella parte in cui non prevede che, con il decreto di trasferimento emesso all&amp;rsquo;esito della vendita forzata, il giudice dell&amp;rsquo;esecuzione ordini l&amp;rsquo;annotazione dell&amp;rsquo;intervenuta estinzione, ai sensi dell&amp;rsquo;articolo 2812, secondo comma, del codice civile, del diritto d&amp;rsquo;uso gravante sul bene oggetto di aggiudicazione o, in subordine, la cancellazione della trascrizione del relativo atto di costituzione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Ricordata l&amp;rsquo;ampia discrezionalit&amp;agrave; del legislatore nella disciplina del processo, la Corte ha ritenuto non manifestamente irragionevole che la modifica dell&amp;rsquo;articolo 586, primo comma, del codice di procedura civile abbia esteso l&amp;rsquo;ordine di cancellazione alle trascrizioni dei pignoramenti e alle iscrizioni ipotecarie successive alla trascrizione del pignoramento originario, ma non alle altre formalit&amp;agrave; inefficaci e inopponibili all&amp;rsquo;aggiudicatario.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Secondo la Corte, infatti, il complessivo sistema pubblicitario che opera all&amp;rsquo;interno della procedura esecutiva gi&amp;agrave; tutela il creditore procedente, i creditori intervenuti e l&amp;rsquo;aggiudicatario, che pu&amp;ograve; far valere l&amp;rsquo;inefficacia e l&amp;rsquo;inopponibilit&amp;agrave; delle trascrizioni e iscrizioni successive al pignoramento o all&amp;rsquo;ipoteca e solo apparentemente pregiudizievoli. Inoltre, la portata&amp;nbsp;erga omnes&amp;nbsp;della cancellazione di una formalit&amp;agrave; pubblicitaria, destinata a incidere sulla conoscibilit&amp;agrave; legale delle vicende dell&amp;rsquo;immobile e sulla risoluzione dei conflitti tra pi&amp;ugrave; aventi diritto, impone cautela nel ricondurre tale effetto al decreto di trasferimento, emesso nel processo esecutivo e non all&amp;rsquo;esito di un giudizio a cognizione piena.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Sono state dichiarate non fondate anche le censure di violazione degli articoli 24 e 42 della Costituzione, in quanto il rischio che gli operatori immobiliari, in esito a una valutazione sommaria delle risultanze dei registri immobiliari, reputino sussistenti formalit&amp;agrave; pregiudizievoli, che in realt&amp;agrave; non sono opponibili all&amp;rsquo;aggiudicatario, non dipende direttamente dalla norma censurata, ma da un&amp;rsquo;erronea ricostruzione del complessivo sistema della pubblicit&amp;agrave; immobiliare e attiene, piuttosto, a un potenziale inconveniente di fatto.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Pur in assenza di un&amp;nbsp;vulnus&amp;nbsp;costituzionale, la Corte ha, tuttavia, auspicato un intervento del legislatore volto a predisporre un meccanismo pi&amp;ugrave; semplice e coerente con gli effetti dell&amp;rsquo;espropriazione forzata, cos&amp;igrave; da prevenire incertezze applicative, ritardi nella circolazione dei beni e aggravio dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; giurisdizionale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 24 luglio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-27 18:01:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - &#xE8; incostituzionale la preclusione triennale alla concessione di nuovi benefici penitenziari, in caso di precedente revoca di una misura alternativa alla detenzione</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/27-07-2026-corte-costituzionale-e-incostituzionale-la-preclusione-triennale-alla-concessione-di-nuovi-benefici-penitenziari-in-caso-di-precedente-revoca-di-una-misura-alternativa-alla-detenzione.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 149, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 58-quater, comma 3, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull&amp;rsquo;ordinamento penitenziario e sull&amp;rsquo;esecuzione delle misure privative e limitative della libert&amp;agrave;), nella parte in cui prevede, in caso di revoca di una misura alternativa alla detenzione, il divieto di concessione di nuovi benefici penitenziari, per un periodo di tre anni dal momento in cui &amp;laquo;&amp;egrave; stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2&amp;raquo;, anzich&amp;eacute; &amp;laquo;per un periodo pari alla met&amp;agrave; della pena residua e, comunque, non superiore a tre anni, decorrente dal momento in cui &amp;egrave; stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha chiarito che la preclusione all&amp;rsquo;accesso a nuovi benefici penitenziari, pur essendo fondata su una non irragionevole presunzione di inaffidabilit&amp;agrave;, non pu&amp;ograve; essere rigidamente fissata in misura cos&amp;igrave; prolungata da escludere qualsiasi nuovo vaglio giudiziale di meritevolezza del condannato. La durata indefettibilmente triennale di un divieto che coinvolge un numero elevato di istituti eterogenei (permessi premio, lavoro all&amp;rsquo;esterno e misure alternative alla detenzione) mal si concilia, infatti, con i fisiologici cambiamenti della personalit&amp;agrave; individuale, che la disposizione censurata presume invece immutabile per un lasso temporale ritenuto eccessivo.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;In tal modo viene leso il principio di progressivit&amp;agrave; trattamentale e flessibilit&amp;agrave; della pena, costantemente enunciato dalla giurisprudenza della Corte, che ha mostrato crescente attenzione per la naturale evoluzione della personalit&amp;agrave; umana: evoluzione che impone di non inibire per periodi eccessivamente prolungati la valutazione degli esiti di qualsiasi percorso intramurario, ivi incluso, quindi, quello successivo alla revoca di una precedente misura alternativa.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Osserva, inoltre, la Corte che &amp;ndash; seppure in relazione al ben diverso istituto della revoca delle pene sostitutive delle pene detentive brevi &amp;ndash; l&amp;rsquo;articolo 67, comma 2, della legge numero 689 del 1981, come novellato dal decreto legislativo numero 150 del 2022, non preclude un successivo accesso alle misure alternative, richiedendo la sola espiazione di met&amp;agrave; della pena detentiva risultante dalla conversione dell&amp;rsquo;originaria pena sostitutiva. Proprio tale ultimo meccanismo, che consente al giudice di valorizzare anche gli eventuali progressi conseguiti durante il temporaneo ripristino della condizione detentiva, pu&amp;ograve; fungere secondo la Corte da soluzione costituzionalmente adeguata, capace di porre rimedio immediato alle riscontrate violazioni dei principi di ragionevolezza e necessaria individualizzazione della pena presidiati dagli articoli 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, assicurando al contempo la perdurante operativit&amp;agrave; della preclusione, ricondotta entro limiti costituzionalmente tollerabili.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 24 luglio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-27 17:55:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - non &#xE8; illegittima l&#x2019;intera legge sarda sul fine vita, ma varie sue disposizioni violano competenze statali</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/27-07-2026-corte-costituzionale-non-e-illegittima-lintera-legge-sarda-sul-fine-vita-ma-varie-sue-disposizioni-violano-competenze-statali.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 148, depositata oggi, la Corte costituzionale ha respinto le censure statali sull&amp;rsquo;intera legge della Regione Sardegna numero 26 del 2025, in tema di aiuto al suicidio, ma ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale di diverse sue disposizioni.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Come gi&amp;agrave; ritenuto nella sentenza numero 204 del 2025 a proposito della legge della Regione Toscana numero 16 del 2025, impugnata dallo Stato con censure sostanzialmente analoghe, anche la legge regionale sarda afferisce alla materia della tutela della salute, limitandosi a disciplinare l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; delle aziende sanitarie locali.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Numerose sue disposizioni hanno per&amp;ograve; illegittimamente invaso sfere di competenza riservate alla legislazione statale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Pi&amp;ugrave; precisamente, la Corte ha dichiarato incostituzionale l&amp;rsquo;articolo 2, comma 1, in base al quale sono ammesse alle prestazioni e ai trattamenti previsti dalla legge regionale &amp;laquo;le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La disposizione v&amp;igrave;ola la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale, in quanto, richiamando le pronunce in tema di aiuto al suicidio, &amp;laquo;realizza una novazione dei principi ordinamentali in esse contenuti, che produce l&amp;rsquo;effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l&amp;rsquo;accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell&amp;rsquo;esimente all&amp;rsquo;art. 580 cod. pen. cos&amp;igrave; come individuata dalle sentenze di questa Corte&amp;raquo;. La legislazione regionale, infatti, in relazione ai delicati bilanciamenti che attengono al suicidio medicalmente assistito, &amp;laquo;non pu&amp;ograve; pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, per cos&amp;igrave; dire &amp;ldquo;impossessandosi&amp;rdquo; dei principi ordinamentali individuati da questa Corte&amp;raquo;, cristallizzandoli nelle proprie disposizioni.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;L&amp;rsquo;articolo 4 &amp;egrave; stato dichiarato incostituzionale nelle specifiche previsioni che &amp;laquo;fissano stringenti termini per lo svolgimento&amp;raquo; del procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l&amp;rsquo;accesso al suicidio medicalmente assistito da parte della commissione multidisciplinare, previa acquisizione del parere del comitato etico territoriale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha ritenuto violata la competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile, in quanto tali sequenze di termini coinvolgono scelte che necessitano di uniformit&amp;agrave; di trattamento sul territorio nazionale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Inoltre, queste stringenti previsioni contrastano con i principi fondamentali desumibili dalla legge numero 219 del 2017, che invece valorizzano e promuovono la &amp;laquo;cosiddetta alleanza terapeutica&amp;raquo;, per cui, ferma rimanendo la necessit&amp;agrave; di una sollecita presa in carico dell&amp;rsquo;istanza del richiedente, deve essere &amp;laquo;sempre consentita la possibilit&amp;agrave; di svolgere tutti quegli approfondimenti clinici e diagnostici che la Commissione, multidisciplinare e coinvolgente diverse competenze (tra cui quelle psichiatriche, palliative, psicologiche, medico legali, eccetera), ritenga appropriati&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La sentenza ha peraltro anche ricordato il &amp;laquo;diritto della persona &amp;ldquo;a essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell&amp;rsquo;arte medica, anche attraverso la concreta messa a disposizione di cure palliative efficaci&amp;rdquo;&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute della legislazione statale vigente, interpretati alla luce della giurisprudenza costituzionale, &amp;egrave; stato dichiarato incostituzionale anche l&amp;rsquo;articolo 4, comma 12. Questa disposizione, riconoscendo alla persona in possesso dei requisiti autorizzata ad accedere al suicidio medicalmente assistito la possibilit&amp;agrave; di &amp;laquo;decidere in ogni momento di sospendere o annullare l&amp;rsquo;erogazione del trattamento&amp;raquo;, si rivela &amp;laquo;del tutto incoerente con la struttura stessa del suicidio medicalmente assistito&amp;raquo;, nel quale &amp;laquo;non vi &amp;egrave; propriamente alcuna &amp;ldquo;erogazione&amp;rdquo; di un trattamento che possa essere sospeso o annullato (come invece nelle ipotesi di eutanasia attiva, riconducibili nell&amp;rsquo;ordinamento italiano alla fattispecie di omicidio del consenziente), ma piuttosto un&amp;rsquo;assistenza dei sanitari a una persona che dovr&amp;agrave; compiere da s&amp;eacute; la condotta finale che direttamente causa la propria morte&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Sono stati dichiarati incostituzionali altres&amp;igrave; l&amp;rsquo;articolo 5, in base al quale le aziende sanitarie regionali forniscono il supporto tecnico e farmacologico e l&amp;rsquo;assistenza medica per la preparazione all&amp;rsquo;autosomministrazione del farmaco autorizzato, e l&amp;rsquo;articolo 4, comma 10, diretto ad assicurare che tale procedura avvenga nel termine di sette giorni dalla richiesta.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Nel confermare quanto stabilito dalla sentenza numero 132 del 2025, la Corte ha ritenuto violata la competenza legislativa in materia di tutela della salute poich&amp;eacute; con queste disposizioni la Regione non si &amp;egrave; limitata a fissare una disciplina di dettaglio, ma &amp;laquo;si &amp;egrave; in realt&amp;agrave; appropriata dei principi fondamentali, determinando un&amp;nbsp;vulnus&amp;nbsp;alla riserva, stabilita dall&amp;rsquo;art. 117, terzo comma, Cost., alla legislazione statale della loro determinazione&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Immuni da censure sono state invece ritenute le altre disposizioni contenute nella legge regionale. La Corte ha ritenuto che l&amp;rsquo;esercizio della competenza concorrente nella materia della tutela della salute non possa ritenersi precluso dalla circostanza che lo Stato non abbia ancora provveduto all&amp;rsquo;approvazione di una legge che disciplini in modo organico, nell&amp;rsquo;intero territorio nazionale, l&amp;rsquo;accesso alla procedura medicalizzata di assistenza al suicidio. Infatti, nei limiti sopra precisati, i principi fondamentali della materia sono gi&amp;agrave; desumibili dalla legislazione vigente, letta alla luce delle sentenze della Corte.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 24 luglio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-27 17:53:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - Associazioni Professionali e Irap: l&#x2019;imposta non &#xE8; dovuta se la professione &#xE8; esercitata in forma individuale</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/24-07-2026-corte-costituzionale-associazioni-professionali-e-irap-limposta-non-e-dovuta-se-la-professione-e-esercitata-in-forma-individuale.html</link><description>&lt;p&gt;La norma che esclude l&amp;rsquo;IRAP per le persone fisiche esercenti arti e professioni si applica anche alle associazioni professionali, se l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale che ne costituisce l&amp;rsquo;oggetto non &amp;egrave; effettivamente svolta in forma associata dai singoli professionisti: anche in questo caso l&amp;rsquo;imposta non &amp;egrave; dovuta.&#xD;
Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza numero 153, depositata oggi, dichiarando non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Firenze sulla disciplina dell&amp;rsquo;IRAP applicabile alle associazioni professionali costituite tra notai.&#xD;
Il giudice rimettente riteneva che la normativa censurata, escludendo dall&amp;rsquo;IRAP le persone fisiche esercenti arti o professioni, ma non le associazioni professionali, determinasse una irragionevole disparit&amp;agrave; di trattamento tra il notaio che esercita individualmente la propria attivit&amp;agrave; e quello che opera nell&amp;rsquo;ambito di un&amp;rsquo;associazione.&#xD;
La sentenza ha, in proposito, rilevato che il testo unico delle imposte sui redditi, ai fini dell&amp;rsquo;equiparazione delle associazioni professionali alle societ&amp;agrave; semplici, richiede che la professione sia esercitata &amp;laquo;in forma associata&amp;raquo;. Sulla base di una lettura costituzionalmente orientata, conforme agli articoli 3, 53 e 41 della Costituzione, la disposizione va interpretata nel senso che, quando l&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale &amp;egrave; svolta personalmente, individualmente e autonomamente dai singoli professionisti, essa resta riferibile alle persone fisiche che compongono l&amp;rsquo;associazione e non al soggetto collettivo. In tale ipotesi l&amp;rsquo;IRAP non trova applicazione, anche se l&amp;rsquo;associazione esaurisce la propria funzione a meri fini organizzativi o economici interni, quali la ripartizione delle spese e dei proventi, la locazione di un ufficio, l&amp;rsquo;acquisto di beni strumentali o la regolamentazione delle prestazioni del personale ausiliario.&#xD;
La pronuncia ha sottolineato che l&amp;rsquo;imposta viene in rilievo soltanto quando si verifica una &amp;laquo;spersonalizzazione&amp;raquo; dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale, tale da renderla direttamente ascrivibile all&amp;rsquo;associazione.&#xD;
L&amp;rsquo;onere di dimostrare l&amp;rsquo;esistenza del requisito dell&amp;rsquo;esercizio &amp;laquo;in forma associata&amp;raquo; della professione grava sull&amp;rsquo;amministrazione finanziaria. Qualora, all&amp;rsquo;interno della medesima associazione, alcune attivit&amp;agrave; siano svolte individualmente e altre in forma associata, non &amp;egrave; assoggettato a IRAP il reddito di &amp;laquo;esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli associati&amp;raquo;, purch&amp;eacute; sia adeguatamente separato da quello prodotto dalle attivit&amp;agrave; espletate avvalendosi dell&amp;rsquo;organizzazione dell&amp;rsquo;associazione professionale.&#xD;
Quanto alle associazioni notarili, la sentenza ha rilevato che esse, di regola, assumono un rilievo meramente interno, attinente alla distribuzione degli onorari, senza alcuna interferenza sull&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; notarile, che, anche per i connotati di pubblica funzione che la caratterizzano, resta personale.&#xD;
Roma, 24 luglio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-24 16:36:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - il Ministro della Giustizia deve immediatamente trasmettere al Procuratore Generale presso la Corte d&#x2019;Appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte Penale Internazionale</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/24-07-2026-corte-costituzionale-il-ministro-della-giustizia-deve-immediatamente-trasmettere-al-procuratore-generale-presso-la-corte-dappello-di-roma-le-richieste-di-cooperazione-della-corte-penale-internazionale.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 143, depositata oggi, la Corte ha esaminato le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale sollevate dalla Corte d&amp;rsquo;appello di Roma, quarta sezione penale, con riferimento alla disciplina della cooperazione con la Corte penale internazionale e ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge 20 dicembre 2012, n. 237, nella parte in cui non prevedono che il Ministro della giustizia debba immediatamente trasmettere al Procuratore generale presso la Corte d&amp;rsquo;appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte penale internazionale, salvo che comunichi alla stessa Corte d&amp;rsquo;appello la dichiarazione motivata di non dare corso a tali richieste per l&amp;rsquo;esigenza di tutela di princ&amp;igrave;pi costituzionali preminenti.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha osservato, in linea preliminare, che la normativa attribuisce un ruolo esclusivo al Ministro della giustizia nella cooperazione con la Corte penale internazionale e che &amp;laquo;Al paradigma operativo delineato dalla lettera e dalle interrelazioni sistematiche della normativa vigente si &amp;egrave; conformato il contegno di chi, a vario titolo, ha esaminato la domanda di cooperazione&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Nell&amp;rsquo;accogliere le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale in riferimento agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&amp;rsquo;ultimo in riferimento allo Statuto di Roma, la Corte ha puntualizzato che l&amp;rsquo;attuale meccanismo non scongiura il rischio del protrarsi dell&amp;rsquo;inerzia del Ministro della giustizia nel trasmettere le richieste di cooperazione alla Corte d&amp;rsquo;appello di Roma e attribuisce al Ministro &amp;laquo;un ruolo privo di ogni parametro idoneo a indirizzarne e delimitarne l&amp;rsquo;esercizio anche sul piano temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza&amp;raquo;, esternando &amp;laquo;le ragioni di un eventuale diniego [&amp;hellip;] in termini altrettanto immediati&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il sistema delineato dalla legge &amp;laquo;mina in radice l&amp;rsquo;adeguatezza delle procedure interne, in un &amp;agrave;mbito, quello della repressione dei crimini pi&amp;ugrave; gravi, che non tollera n&amp;eacute; rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze istruttorie o di carattere politico, n&amp;eacute; prese di posizione tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, n&amp;eacute;,&amp;nbsp;a fortiori, indugi arbitrari&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La legge ha cos&amp;igrave; violato quel principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra autorit&amp;agrave; governativa e Corte penale internazionale e tra autorit&amp;agrave; governativa e autorit&amp;agrave; giudiziaria.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte puntualizza che &amp;laquo;All&amp;rsquo;obbligo del Ministro di dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale internazionale non pu&amp;ograve; che fare riscontro l&amp;rsquo;obbligo di esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di diniego&amp;raquo; in quelle che si configurano come &amp;laquo;ipotesi eccezionali&amp;raquo; e interferiscono con &amp;laquo;i princ&amp;igrave;pi inviolabili, legati alla tutela dei diritti fondamentali della persona e all&amp;rsquo;identit&amp;agrave; costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte, infine, ha dichiarato non fondate le questioni riguardanti la procedura per la consegna, cos&amp;igrave; come disciplinata dagli articoli 11 e 13 della legge numero 237 del 2012, osservando che tale disciplina non confligge di per s&amp;eacute; con l&amp;rsquo;obbligo pattizio di cooperazione e che i profili di incompatibilit&amp;agrave; con la Costituzione risiedono nelle regole generali dettate dagli articoli 2 e 4, dichiarati costituzionalmente illegittimi nei termini prima indicati.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 23 luglio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-24 07:58:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item></channel></rss>
