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<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><atom:link href="https://ordineavvocatigenova.it/rss" rel="self"/><title>Ordine degli Avvocati di Genova</title><description>Ultime notizie dall'Ordine degli Avvocati di Genova </description><link>https://ordineavvocatigenova.it/</link><language>it</language><category>news/eventi/ordineavvocatigenova</category><image url="" title="Ordine degli Avvocati di Genova" link="https://ordineavvocatigenova.it/" width="144" height="144"/><managingEditor/><image/><lastBuildDate>Sun, 31 May 2026 16:56:28 CEST</lastBuildDate><generator>PHP Simple XML</generator><item><title>Tribunale di Sorveglianza Genova - Udienza del 4 giugno 2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/29-05-2026-tribunale-di-sorveglianza-genova-udienza-del-4-giugno-2026.html</link><description/><pubDate>2026-05-29 12:20:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Segreteria Centro Cultura - chiusura luned&#xEC; 1 giugno</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/27-05-2026-coa-genova-chiusura-segreteria-via-xii-ottobre.html</link><description>Si comunica che, a causa di lavori alla porta d&amp;rsquo;ingresso che non consentiranno il passaggio delle persone nei locali del Centro Cultura,&#xD;
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&lt;p style="text-align:center"&gt;&lt;u&gt;Luned&amp;igrave;&amp;nbsp;1 giugno 2026 p.v.&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;la Segreteria in Via XII Ottobre 3 rester&amp;agrave; chiusa.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;La Segreteria di Palazzo&amp;nbsp;di Giustizia sar&amp;agrave; regolarmente aperta con orario 8,00 - 14,00.&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-29 09:41:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - processo civile: non &#xE8; incostituzionale la mancata estensione del regolamento di competenza d&#x2019;ufficio all&#x2019;ipotesi di dichiarazione di incompetenza per valore</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/29-05-2026-corte-costituzionale-processo-civile-non-e-incostituzionale-la-mancata-estensione-del-regolamento-di-competenza-dufficio-allipotesi-di-dichiarazione-di-incompetenza-per-valore.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale, con la&amp;nbsp;sentenza numero 92, depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 45 del codice di procedura civile, nell&amp;rsquo;interpretazione fornitane dalla giurisprudenza di legittimit&amp;agrave;, costituente diritto vivente, secondo cui il regolamento di competenza d&amp;rsquo;ufficio pu&amp;ograve; essere richiesto nei casi di conflitto negativo di competenza per materia o per territorio inderogabile e non per valore.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Piacenza in riferimento agli articoli 3, 25, 97 e 111 della Costituzione, sul presupposto che la norma censurata, precludendo al giudice davanti al quale la causa sia stata riassunta - dopo che quello adito per primo si sia dichiarato incompetente per valore - di richiedere il regolamento d&amp;rsquo;ufficio, anche in caso di declinatoria pronunciata &amp;laquo;dolosamente o con colpa grave&amp;raquo;, consentirebbe al giudice naturale di spogliarsi arbitrariamente della competenza a decidere cause non gradite attribuendola ad altro giudice con una statuizione insindacabile.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha, anzitutto, ritenuto insussistente la lesione della garanzia del giudice naturale precostituito per legge sancita dall&amp;rsquo;articolo 25 della Costituzione, escludendo che la disposizione scrutinata attribuisca al giudice investito della controversia la possibilit&amp;agrave; di declinare arbitrariamente la competenza per valore, senza che la sua valutazione possa essere sottoposta a controllo.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Al riguardo la sentenza ha ribadito che, a fronte di una pronuncia dichiarativa della incompetenza&amp;nbsp;ratione valoris, la preclusione, per il giudice della riassunzione, di chiedere il regolamento d&amp;rsquo;ufficio consegue pur sempre a un giudizio sulla&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;competenza&amp;nbsp;reso dal primo giudice in base a regole di diritto, giudizio che pu&amp;ograve; essere sottoposto a revisione attraverso il regolamento di competenza a istanza di parte o, nel procedimento dinanzi al giudice di pace, mediante l&amp;rsquo;appello.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il mancato esperimento di tali rimedi rende la pronuncia di incompetenza incontestabile, rimanendo ferma la individuazione del giudice competente in quello, indicato nel provvedimento declinatorio, davanti al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La disposizione censurata - ha osservato la Corte richiamando la giurisprudenza di legittimit&amp;agrave; - rivela la preoccupazione del legislatore di assicurare l&amp;rsquo;osservanza del &amp;laquo;minimo irrinunciabile&amp;raquo; delle regole di riparto della competenza che attengono alla qualit&amp;agrave; della domanda, accettando, per converso, anche nell&amp;rsquo;ottica della ragionevole durata del processo, che una determinata controversia possa essere trattata da un giudice deputato a conoscerne altre di differente valore.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Per le medesime ragioni sono state escluse sia la possibile disparit&amp;agrave; di trattamento di casi identici, sia la lesione della garanzia del giusto processo sancita dall&amp;rsquo;art. 111, primo comma, della Costituzione, in quanto il consolidamento della competenza&amp;nbsp;ratione valoris&amp;nbsp;in capo al giudice indicato come competente non &amp;egrave; frutto della volont&amp;agrave; insindacabile del giudice dichiaratosi incompetente, ma deriva dalla mancata impugnazione della sua statuizione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;A sostegno della non fondatezza delle censure di violazione dell&amp;rsquo;articolo 97 della Costituzione, &amp;egrave; stata, infine, richiamata la giurisprudenza costituzionale secondo cui tale parametro attiene esclusivamente all&amp;rsquo;ordinamento degli uffici giudiziari e al loro funzionamento&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;sotto l&amp;rsquo;aspetto amministrativo, ed &amp;egrave;, invece, estraneo all&amp;rsquo;esercizio della funzione giurisdizionale.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 28 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-29 09:39:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale -coppie omosessuali e pensione di reversibilit&#xE0;</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/29-05-2026-corte-costituzionale-coppie-omosessuali-e-pensione-di-reversibilita.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 91, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l&amp;rsquo;invalidit&amp;agrave; e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell&amp;rsquo;assicurazione per la maternit&amp;agrave; con l&amp;rsquo;assicurazione obbligatoria per la nuzialit&amp;agrave; e la natalit&amp;agrave;), convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte in cui non consente l&amp;rsquo;attribuzione della pensione di reversibilit&amp;agrave; in favore del partner superstite di una coppia omosessuale legata da vincolo matrimoniale contratto all&amp;rsquo;estero in caso di decesso dell&amp;rsquo;altro componente della coppia verificatosi prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze).&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Le questioni erano state sollevate dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili,&amp;nbsp;in riferimento agli articoli 2 e 36 e 38, commi secondo e terzo, della Costituzione, nell&amp;rsquo;ambito di un giudizio in cui il superstite di una coppia legata da una relazione omoaffettiva, coniugata all&amp;rsquo;estero, aveva chiesto, dopo il decesso del partner, la condanna dell&amp;rsquo;Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a corrispondergli la pensione di reversibilit&amp;agrave;, che gli era stata negata perch&amp;eacute; il decesso del partner era intervenuto anteriormente all&amp;rsquo;entrata in vigore della legge numero 76 del 2016.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte, nel richiamare la propria giurisprudenza sul fondamento della pensione di reversibilit&amp;agrave; spettante al coniuge superstite (sentenza n. 6 del 1980), ha ribadito che non sussiste a livello costituzionale alcuna esigenza di equiparazione delle unioni omoaffettive al matrimonio (sentenza n. 138 del 2010, richiamata da ultimo dalle sentenze n. 148 e n. 66 del 2024). Nondimeno, dato atto delle peculiarit&amp;agrave; del caso di specie (ravvisate nella duplice circostanza che tanto il matrimonio all&amp;rsquo;estero quanto il decesso del coniuge assicurato erano avvenuti in epoca anteriore all&amp;rsquo;entrata in vigore della legge numero 76 del 2016 e dunque anteriormente alla possibilit&amp;agrave; di attribuire gli effetti dell&amp;rsquo;unione civile al matrimonio contratto all&amp;rsquo;estero fra cittadini italiani dello stesso sesso), ha ritenuto che, in presenza di una scelta legislativa v&amp;ograve;lta ormai a riconoscere ai matrimoni omosessuali contratti all&amp;rsquo;estero gli effetti dell&amp;rsquo;unione civile regolata dalla legge italiana e a parificare, ai fini dell&amp;rsquo;attribuzione della pensione ai superstiti, il coniuge e l&amp;rsquo;unito civilmente, l&amp;rsquo;esclusione dal trattamento pensionistico del partner superstite in caso di decesso dell&amp;rsquo;altro componente della coppia omosessuale verificatosi prima dell&amp;rsquo;entrata in vigore della legge numero 76 del 2016, nonostante l&amp;rsquo;avvenuta formalizzazione del vincolo all&amp;rsquo;estero, determinasse una ingiustificata disparit&amp;agrave; di trattamento rispetto alle altre categorie di aventi titolo a pensione di reversibilit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 28 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-29 09:36:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - incostituzionale la disciplina dell&#x2019;imposta sulle successioni quanto alla base imponibile della rendita vitalizia</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/29-05-2026-corte-costituzionale-incostituzionale-la-disciplina-dellimposta-sulle-successioni-quanto-alla-base-imponibile-della-rendita-vitalizia.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;La norma censurata, che disciplina le modalit&amp;agrave; di calcolo dell&amp;rsquo;imposta sulle successioni relativa alla rendita vitalizia, &amp;laquo;produce l&amp;rsquo;effetto di &amp;ldquo;distruggere&amp;rdquo; fiscalmente un istituto, come il legato di rendita vitalizia, che si &amp;egrave; tradizionalmente sviluppato anche verso una funzione sociale, rispondendo all&amp;rsquo;esigenza di esprimere,&amp;nbsp;post mortem, vincoli di gratitudine o di solidariet&amp;agrave; verso persone estranee allo stretto ambito familiare ritenute, a vario titolo, meritorie, come&amp;nbsp;caregivers&amp;nbsp;o persone impegnate in attivit&amp;agrave; di solidariet&amp;agrave; sociale o semplicemente bisognose. La norma censurata, in questi termini, sconfina quindi nella manifesta arbitrariet&amp;agrave; e deve essere ricondotta all&amp;rsquo;interno del rispetto dei principi di ragionevolezza e di capacit&amp;agrave; contributiva&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;Egrave; quanto si legge nella&amp;nbsp;sentenza numero 89&amp;nbsp;depositata oggi, con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 17 del decreto legislativo numero 346 del 1990, relativo all&amp;rsquo;imposta di successione - nel testo applicabile prima della modifica di cui all&amp;rsquo;articolo 1, comma 1, lettera&amp;nbsp;r), del decreto legislativo numero 139 del 2024 - nella parte in cui non prevede che, ai fini della determinazione del valore di cui al comma 1, lettera&amp;nbsp;c), del medesimo articolo, non pu&amp;ograve; essere assunto un saggio legale d&amp;rsquo;interesse inferiore al 2,5 per cento.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La sentenza ha dichiarato altres&amp;igrave; l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; in via consequenziale di altre disposizioni che replicavano il medesimo vizio: l&amp;rsquo;articolo 46 del d.P.R. 131 del 1986, l&amp;rsquo;articolo&amp;nbsp;9, comma 4, del decreto legislativo numero 139 del 2024; gli articoli 50 e 102, comma 4, del decreto legislativo numero 123 del 2025.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La pronuncia ha ricostruito l&amp;rsquo;evoluzione della propria giurisprudenza in tema di capacit&amp;agrave; contributiva, evidenziando che &amp;egrave; stata anche recentemente valorizzata, &amp;laquo;in forza del suo ricollegarsi ai doveri inderogabili di solidariet&amp;agrave;, la funzione sociale che pu&amp;ograve; rivestire l&amp;rsquo;imposizione fiscale&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Tuttavia, ha precisato che tale legame fra i vincoli di solidariet&amp;agrave; e l&amp;rsquo;imposizione fiscale &amp;laquo;non ha mai condotto alla svalutazione del principio di capacit&amp;agrave; contributiva nel senso di renderlo indifferente alla manifestazione di una forza economica&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Da questo punto di vista, la norma censurata, secondo la sentenza, &amp;laquo;produce, nelle descritte condizioni di tassi di interesse inferiori all&amp;rsquo;unit&amp;agrave;, una situazione fiscale che si profila &amp;ldquo;come estrema&amp;rdquo; (sentenza n. 180 del 2025), non solo in quanto determina un effetto che appare, considerata l&amp;rsquo;attuale aspettativa di vita, addirittura deteriore di quello &amp;ldquo;confiscatorio&amp;rdquo; lamentato dal rimettente &amp;ndash; nel senso che l&amp;rsquo;imposizione fiscale pu&amp;ograve; superare largamente il valore del legato &amp;ndash; ma anche del tutto privo di una bench&amp;eacute; minima giustificazione razionale&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La sentenza ha evidenziato che la &amp;laquo;distorsione &amp;egrave; derivata dal fatto che i decreti ministeriali di volta in volta emanati in ragione della variazione del tasso legale degli interessi hanno stabilito i coefficienti di calcolo in modo identico sia per la rendita vitalizia che per l&amp;rsquo;usufrutto vitalizio. Tuttavia, mentre la regola stabilita per la determinazione della base imponibile dell&amp;rsquo;imposta relativa all&amp;rsquo;usufrutto impone una moltiplicazione, al fine di stabilire il valore dell&amp;rsquo;annualit&amp;agrave;, del valore della nuda propriet&amp;agrave; per il tasso di interesse, un&amp;rsquo;analoga previsione difetta per la rendita vitalizia. Per l&amp;rsquo;usufrutto vitalizio, pertanto, la moltiplicazione per il tasso di interesse, quando questo &amp;egrave; inferiore all&amp;rsquo;unit&amp;agrave;, determina una notevole diminuzione dell&amp;rsquo;importo cui applicare il coefficiente&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Invece, in costanza di tassi di interesse inferiori all&amp;rsquo;unit&amp;agrave;, si &amp;egrave; prodotta una tassazione della rendita del tutto sproporzionata.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Emblematica da questo punto di vista &amp;egrave; la descritta vicenda del giudizio principale: la legataria di una rendita di 18.000 euro annui, una signora di settantasette anni, avrebbe dovuto corrispondere subito, a titolo di imposta di successione, la cifra di 216.000 euro, pari a ben dodici annualit&amp;agrave; della rendita; con il risultato paradossale che avrebbe potuto godere della rendita, una volta assolta l&amp;rsquo;imposta, solo a partire da una et&amp;agrave; superiore all&amp;rsquo;attuale aspettativa media di vita.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:start"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 28 maggio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-29 09:35:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Avv. Waldemaro Flick - ricordo del Consiglio</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/27-05-2026-avv-waldemaro-flick-ricordo-del-consiglio.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con profondo dolore il Consiglio dell&amp;rsquo;Ordine degli Avvocati di Genova ricorda l&amp;rsquo;avvocato&amp;nbsp; Waldemaro Flick, figura di straordinario prestigio umano e professionale che ha lasciato un segno indelebile nel mondo del diritto e delle istituzioni.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Stefano Savi, Presidente del Consiglio dell&amp;rsquo;Ordine degli Avvocati: &amp;ldquo;La scomparsa di Waldemaro Flick ci colpisce profondamente e lascia un vuoto enorme nel mondo dell&amp;rsquo;Avvocatura e delle Istituzioni. Se ne va un professionista di straordinaria caratura, un uomo che ha saputo distinguersi per eleganza, rigore, autorevolezza e per uno stile umano e professionale raro.&#xD;
Waldemaro Flick ha rappresentato un esempio altissimo di equilibrio, cultura giuridica e senso dello Stato, incarnando i valori pi&amp;ugrave; autentici della professione forense. La sua eredit&amp;agrave; non rester&amp;agrave; soltanto nelle sue battaglie, nei suoi insegnamenti e nel suo percorso istituzionale, ma anche nella capacit&amp;agrave; di aver trasmesso quei valori ai figli e a chi ha avuto il privilegio di lavorare e confrontarsi con lui.&#xD;
Ci lascia una grande lezione di diritto, di umanit&amp;agrave; e di dignit&amp;agrave; professionale che continuer&amp;agrave; a essere un punto di riferimento per l&amp;rsquo;intera comunit&amp;agrave; forense&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-27 16:43:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/thumb/news/11909/avv-waldemaro-flick-ricordo-del-consiglio.jpg" type="image/jpeg" length="0"/></item><item><title>COA Genova - adesione necrologie da Sfera</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/27-05-2026-coa-genova-adesione-necrologie-da-sfera.html</link><description>&lt;p&gt;Si informano gli iscritti che&amp;nbsp;&amp;egrave; nuovamente possibile aderire ai necrologi aperti dal Consiglio, accedendo&amp;nbsp;alla propria area riservata di Sfera.&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-05-27 14:00:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte di Appello di Genova - Funzionamento UNEP - sciopero generale 29 maggio 2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/27-05-2026-corte-di-appello-di-genova-funzionamento-unep-sciopero-generale-29-maggio-2026.html</link><description/><pubDate>2026-05-27 13:23:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte di Appello di Genova III sez. Penale - udienze dal 3 al 11 giugno2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/27-05-2026-corte-di-appello-di-genova-iii-sez-penale-udienze-dal-3-al-11-giugno2026.html</link><description/><pubDate>2026-05-27 10:56:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Giunta dell'Unione delle Camere penali Italiane - astensione Unione  8-9-10-11-12 giugno 2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/26-05-2026-giunta-dellunione-delle-camere-penali-italiane-astensione-unione-8-9-10-11-12-giugno-2026.html</link><description/><pubDate>2026-05-26 10:46:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item></channel></rss>
