<?xml version="1.0"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><atom:link href="https://ordineavvocatigenova.it/rss" rel="self"/><title>Ordine degli Avvocati di Genova</title><description>Ultime notizie dall'Ordine degli Avvocati di Genova </description><link>https://ordineavvocatigenova.it/</link><language>it</language><category>news/eventi/ordineavvocatigenova</category><image url="" title="Ordine degli Avvocati di Genova" link="https://ordineavvocatigenova.it/" width="144" height="144"/><managingEditor/><image/><lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2026 17:09:54 CEST</lastBuildDate><generator>PHP Simple XML</generator><item><title>Tribunale di Genova - Trattazione delle opposizioni avverso i decreti reiettivi delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello stato in materia penale.</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/20-04-2026-tribunale-di-genova-trattazione-delle-opposizioni-avverso-i-decreti-reiettivi-delle-istanze-di-ammissione-al-patrocinio-a-spese-dello-stato-in-materia-penale.html</link><description/><pubDate>2026-04-20 11:37:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - pene pecuniarie principali: &#xE8; illegittima la mancata previsione della conversione, in caso di insolvenza, nella detenzione domiciliare sostitutiva</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/20-04-2026-corete-costituzionale-pene-pecuniarie-principali-e-illegittima-la-mancata-previsione-della-conversione-in-caso-di-insolvenza-nella-detenzione-domiciliare-sostitutiva.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 54, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale degli articoli&amp;nbsp;102 della legge numero 689 del 1981 e 660, comma 3, del codice di procedura penale, nella parte in cui, in caso di&amp;nbsp;insolvenza nel pagamento delle pene pecuniarie principali, non prevedono la conversione della pena anche nella detenzione domiciliare sostitutiva.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Le ordinanze di rimessione, sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna, avevano prospettato il dubbio che tali disposizioni contrastassero con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione nella parte in cui, in caso di mancato pagamento della pena pecuniaria entro i termini, prevedono la conversione nella semilibert&amp;agrave; sostitutiva&amp;nbsp;anzich&amp;eacute; nella detenzione domiciliare sostitutiva ovvero, in via subordinata, nella parte in cui&amp;nbsp;non prevedono&amp;nbsp;la conversione, in via alternativa, nella semilibert&amp;agrave; sostitutiva o nella detenzione domiciliare sostitutiva:&amp;nbsp;mentre per l&amp;rsquo;ipotesi di insolvibilit&amp;agrave; &amp;ldquo;incolpevole&amp;rdquo; pu&amp;ograve; essere disposta la conversione della pena pecuniaria nel lavoro di pubblica utilit&amp;agrave; o, in caso di opposizione, in detenzione domiciliare sostitutiva sia per le pene pecuniarie principali (art. 103 della legge n. 689 del 1981) sia per le pene pecuniarie sostitutive (art. 71 della legge n. 689 del 1981), per l&amp;rsquo;ipotesi di insolvenza &amp;ldquo;colpevole&amp;rdquo; la disciplina della conversione diverge a seconda che si tratti di pena pecuniaria principale o sostitutiva; infatti, mentre l&amp;rsquo;articolo 102 della legge numero 689 del 1981 prevede la conversione della pena pecuniaria principale soltanto nella semilibert&amp;agrave; sostitutiva, l&amp;rsquo;articolo 71 della legge citata prevede la conversione della pena pecuniaria sostitutiva nella semilibert&amp;agrave; o nella detenzione domiciliare.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione della lamentata sproporzione della semilibert&amp;agrave; sostitutiva &amp;ndash; che, determinando una privazione della libert&amp;agrave; personale per una parte della giornata, integra un regime detentivo &amp;ndash;&amp;nbsp; rispetto all&amp;rsquo;esigenza punitiva sottesa alla conversione della pena pecuniaria: la scelta del legislatore di prevedere una misura limitativa, di natura detentiva, della libert&amp;agrave; personale per l&amp;rsquo;ipotesi di insolvenza del condannato non attinge di per s&amp;eacute; la manifesta irragionevolezza dell&amp;rsquo;esercizio della discrezionalit&amp;agrave; legislativa, considerando che, anche nell&amp;rsquo;intenzione del legislatore, la pena da conversione individuata per l&amp;rsquo;ipotesi di insolvenza assume il ruolo di strumento di pressione sul condannato per il pagamento della multa o dell&amp;rsquo;ammenda, al fine di assicurare la piena effettivit&amp;agrave; della sanzione inflitta.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha invece ritenuto fondata la questione di legittimit&amp;agrave; costituzionale concernente la denunciata disparit&amp;agrave; di trattamento determinata dai meccanismi di conversione previsti, nel caso di insolvenza, per le pene pecuniarie principali &amp;ndash; per le quali &amp;egrave; prevista solo la semilibert&amp;agrave; sostitutiva &amp;ndash; e per le pene pecuniarie sostitutive delle pene detentive brevi &amp;ndash; per le quali &amp;egrave; prevista l&amp;rsquo;alternativa fra detenzione domiciliare e semilibert&amp;agrave; sostitutiva.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Al riguardo, lo scrutinio &amp;egrave; stato declinato sul modello del giudizio di eguaglianza in senso stretto &amp;ndash; cio&amp;egrave; del giudizio che assume a paradigma il nucleo pi&amp;ugrave; intimo dell&amp;rsquo;articolo 3 della Costituzione &amp;ndash;, che &amp;egrave; essenzialmente un giudizio di pertinenza, anche del&amp;nbsp;tertium comparationis. Si &amp;egrave; cos&amp;igrave; constatata l&amp;rsquo;omogeneit&amp;agrave; delle pene pecuniarie, che hanno tutte a oggetto l&amp;rsquo;elemento monetario, accertando altres&amp;igrave; che la disciplina della loro conversione persegue un comune interesse costituzionalmente rilevante, da identificare nell&amp;rsquo;effettivit&amp;agrave; della sanzione penale; interesse, a sua volta, strettamente connesso al principio della certezza del diritto e al principio della funzione rieducativa della pena.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Esattamente in rapporto a tale interesse la Corte ha ritenuto non giustificata la diversit&amp;agrave; del trattamento riservato alle pene pecuniarie principali e alle pene pecuniarie sostitutive per il profilo della reazione ordinamentale al loro mancato pagamento nell&amp;rsquo;ipotesi dell&amp;rsquo;insolvenza. Nei due casi, infatti, la riprovevolezza del comportamento del condannato cui l&amp;rsquo;insolvenza &amp;egrave; imputabile &amp;egrave; identica, e lo &amp;egrave; proprio per rapporto all&amp;rsquo;interesse costituzionale sopra evidenziato. Inoltre, la natura giuridica (cos&amp;igrave; come la funzione) unitaria delle pene pecuniarie &amp;ndash; sia di quelle principali, sia di quelle sostitutive &amp;ndash; affermata a livello normativo (art. 57, ultimo comma, della legge n. 689 del 1981) integra un indice, anche di diritto positivo (e non solo logico), della piena comparabilit&amp;agrave; delle situazioni, giuridiche e di fatto, cui, in assenza di diversi e ulteriori profili di distinzione, anche allo scopo di assicurare la piena coerenza del sistema, dovrebbe conseguire un trattamento normativo non differenziato.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;17 aprile 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-04-20 09:21:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - pronuncia sull'accesso dell'imputato al Patrocinio a spese dello Stato</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/20-04-2026-corte-costituzionale-pronuncia-sullaccesso-dellimputato-al-patrocinio-a-spese-dello-stato.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 55, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili, per difetto di motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 76, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica numero 115 del 2002, recante &amp;laquo;Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo&amp;nbsp;A)&amp;raquo;, per come introdotto dall&amp;rsquo;articolo 12-ter, comma 1, lettera&amp;nbsp;a), del decreto-legge numero 92 del 2008 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni, in legge numero 125 del 2008, nella parte in cui, tra coloro per i quali si presume il possesso di un reddito superiore ai limiti di legge ai fini dell&amp;rsquo;accesso al patrocinio a spese dello Stato, ricomprende i condannati con sentenza definitiva per i reati previsti dall&amp;rsquo;articolo 73 del d.P.R. numero 309 del 1990 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), diversi dall&amp;rsquo;ipotesi del comma 5, ove aggravati ai sensi del successivo articolo 80, comma 1.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in riferimento agli articoli 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, nell&amp;rsquo;ambito di un giudizio in cui l&amp;rsquo;imputato aveva chiesto di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Dal certificato penale, infatti, era emersa a carico dell&amp;rsquo;imputato l&amp;rsquo;esistenza di una sentenza di applicazione della pena su richiesta per alcuni reati in continuazione, previsti e sanzionati dall&amp;rsquo;articolo 73, comma 4, del testo unico stupefacenti, aggravati ai sensi del successivo articolo 80, comma 1, lettere&amp;nbsp;a)&amp;nbsp;e&amp;nbsp;b), in relazione ai quali l&amp;rsquo;articolo 76, comma 4-bis, del testo unico spese di giustizia contempla la presunzione di superamento del limite di reddito utile ai fini dell&amp;rsquo;ammissione al beneficio in questione.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte, nel richiamare la propria&amp;nbsp;sentenza numero 139 del 2010&amp;nbsp;(che ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 76, comma 4-bis, del testo unico spese di giustizia, nella parte in cui non ammetteva prova contraria rispetto alla presunzione di superamento del limite reddituale a carico di chi avesse riportato condanna definitiva per i delitti ivi contemplati), ha ribadito che spetta al richiedente dimostrare, con allegazioni adeguate, il suo stato di &amp;ldquo;non abbienza&amp;rdquo; e che, rispetto a tali elementi di prova, il giudice ha l&amp;rsquo;obbligo di condurre una valutazione rigorosa, avvalendosi all&amp;rsquo;occorrenza degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, ivi compresi quelli, particolarmente penetranti, che sono indicati all&amp;rsquo;articolo 96, comma 3, del testo unico spese di giustizia (ossia la richiesta al questore di informazioni relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attivit&amp;agrave; economiche eventualmente svolte dal richiedente, da acquisirsi anche a mezzo di accertamenti della Guardia di finanza).&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Dato atto che il giudice&amp;nbsp;a quo&amp;nbsp;non aveva in alcun modo spiegato perch&amp;eacute; non avesse compiuto tali accertamenti n&amp;eacute; illustrato le ragioni per cui le prove e le allegazioni dell&amp;rsquo;istante non potevano essere considerate sufficienti al fine di considerare assolto l&amp;rsquo;onere probatorio di legge, nonostante che la condanna per il reato ostativo risalisse a oltre venticinque anni prima e la presunzione di superamento del reddito dovesse considerarsi affievolita, la Corte ha dichiarato inammissibili le questioni.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;17 aprile 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-04-20 09:19:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte di Appello di Genova II Sez. Penale Corte D'Appello</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/17-04-2026-corte-di-appello-di-genova-ii-sez-penale-corte-dappello.html</link><description/><pubDate>2026-04-17 13:07:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Interessi moratori sull'onorario dell'Avvocato</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/17-04-2026-interessi-moratori-sullonorario-dellavvocato.html</link><description/><pubDate>2026-04-17 11:30:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Tribunale di Sorveglianza Genova - Udienza del 22 aprile 2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/17-04-2026-tribunale-di-sorveglianza-genova-udienza-del-22-aprile-2026.html</link><description/><pubDate>2026-04-17 11:27:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - non &#xE8; incostituzionale il meccanismo di calcolo &#x201C;a blocchi&#x201D; applicato alla perequazione delle pensioni</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/16-04-2026-corte-costituzionale-non-e-incostituzionale-il-meccanismo-di-calcolo-a-blocchi-applicato-alla-perequazione-delle-pensioni.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale, con la&amp;nbsp;sentenza numero 52&amp;nbsp;depositata oggi, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento, riguardanti la modalit&amp;agrave; di calcolo &amp;ldquo;a blocchi&amp;rdquo; prevista, dalle rispettive leggi di bilancio, per la rivalutazione delle pensioni nelle annualit&amp;agrave; 2023 e 2024.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il giudice&amp;nbsp;a quo, nel corso di un procedimento avente a oggetto l&amp;rsquo;importo da riconoscere a titolo di rivalutazione di una pensione di vecchiaia per le due suddette annualit&amp;agrave;, aveva evidenziato come la contestata normativa disponga la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo percentuali calcolate con riferimento all&amp;rsquo;importo complessivo degli stessi trattamenti (c.d. &amp;ldquo;sistema a blocchi&amp;rdquo;) anzich&amp;eacute; sulle distinte fasce di importo di essi (c.d. &amp;ldquo;sistema a scaglioni&amp;rdquo;, individuato dalla legge n. 190 del 2019 quale sistema valido a regime). L&amp;rsquo;adozione del modello &amp;ldquo;a blocchi&amp;rdquo; per le annualit&amp;agrave; 2023 e 2024, in deroga alla regola generale, comporta in particolare &amp;ndash; aveva osservato il rimettente &amp;ndash; un effetto di &amp;ldquo;allineamento&amp;rdquo; tra classi di pensione originariamente distinte, appiattendone i relativi importi, come rivalutati, e producendo, in limitati casi, effetti di &amp;ldquo;sorpasso&amp;rdquo;, consentendo che l&amp;rsquo;importo di una pensione, originariamente inferiore, superi quello di altra pensione collocata in una fascia reddituale pi&amp;ugrave; alta.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Nella descritta situazione il Tribunale di Trento aveva ravvisato una lesione dei principi di proporzionalit&amp;agrave;, sufficienza e adeguatezza delle pensioni, come delineati dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, nonch&amp;eacute; del principio di non contraddizione (art. 3, primo comma, Cost.) rispetto alla contemporanea vigenza dei sistemi di calcolo retributivo e contributivo delle pensioni, che consentono di distinguere, nel loro importo, i vari trattamenti pensionistici in base alla qualit&amp;agrave; e quantit&amp;agrave; del lavoro prestato durante la vita attiva.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte, pur considerando l&amp;rsquo;effettivo prodursi di un limitato effetto di &amp;ldquo;allineamento&amp;rdquo; tra diverse classi di pensioni, come connaturato all&amp;rsquo;impiego del modello &amp;ldquo;a blocchi&amp;rdquo; in luogo di quello &amp;ldquo;a scaglioni&amp;rdquo;, ha tuttavia valutato che si tratta di una conseguenza del tutto marginale e residuale, in quanto i differenziali degli importi, entro i quali si verificano i contestati effetti di &amp;ldquo;allineamento&amp;rdquo; e di &amp;ldquo;appiattimento&amp;rdquo;, si assestano su valori esigui, tali da non poter revocare in dubbio, di per s&amp;eacute; soli, la rispondenza delle relative previsioni di legge ai principi desumibili dagli articoli 36 e 38 della Costituzione. I descritti effetti di &amp;ldquo;sorpasso&amp;rdquo;, poi, sono stati neutralizzati dal legislatore attraverso la previsione di apposite clausole di salvaguardia.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha ricordato che i principi costituzionali posti a fondamento dell&amp;rsquo;istituto della perequazione automatica non impongono che la rivalutazione sia necessariamente, anno per anno, riconosciuta a tutti i trattamenti di quiescenza e, ancor meno, che essa debba essere garantita nella medesima misura per tutti i titolari di pensione. Al legislatore va riconosciuto un significativo margine di discrezionalit&amp;agrave; nella determinazione del&amp;nbsp;quantum&amp;nbsp;di rivalutazione, alla luce di un necessario bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica, specialmente in momenti storici di comprovate difficolt&amp;agrave; economico-finanziarie, quali gli anni 2023 e 2024. L&amp;rsquo;adozione del sistema di calcolo &amp;ldquo;a blocchi&amp;rdquo; ha consentito rilevanti risparmi di spesa pensionistica per entrambe le annualit&amp;agrave; e, nondimeno, ha comunque garantito la rivalutazione delle pensioni, anche di quelle di pi&amp;ugrave; alto importo, senza comportarne alcuna misura di &amp;ldquo;blocco&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma,&amp;nbsp;16 aprile 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-04-16 12:41:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Formazione -Modifica alla deliberazione del COA del 24 febbraio 2023 sulla durata del corso e sul traguardo formativo ai fini del rilascio del certificato di compiuta pratica</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/16-04-2026-formazione-modifica-alla-deliberazione-del-coa-del-24-febbraio-2023-sulla-durata-del-corso-e-sul-traguardo-formativo-ai-fini-del-rilascio-del-certificato-di-compiuta-pratica.html</link><description/><pubDate>2026-04-16 07:57:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Equo compenso: una tutela concreta per tutta l&#x2019;Avvocatura</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/15-04-2026-equo-compenso-una-tutela-concreta-per-tutta-lavvocatura.html</link><description>&lt;p&gt;L&amp;rsquo;Osservatorio sull&amp;rsquo;equo compenso del Consiglio dell&amp;#39;Ordine degli Avvocati di Genova, nell&amp;rsquo;ambito delle attivit&amp;agrave; svolte nel 2025, ha esaminato numerosi bandi promossi da pubbliche amministrazioni per la formazione di elenchi di avvocati e per l&amp;rsquo;affidamento di incarichi, intervenendo in pi&amp;ugrave; occasioni con formali diffide per richiamare l&amp;rsquo;applicazione della legge n. 49/2023.&#xD;
&#xD;
L&amp;rsquo;invito rivolto ai Colleghi &amp;egrave; quello di segnalare eventuali possibili violazioni, cos&amp;igrave; da contribuire insieme alla piena attuazione della normativa a tutela della dignit&amp;agrave; e del valore della professione.&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-04-15 12:17:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Agenzia Entrate - Modifica delle modalit&#xE0; di pagamento dei tributi dovuti per i servizi catastali resi dagli Uffici Provinciali Territorio</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/15-04-2026-agenzia-entrate-modifica-delle-modalita-di-pagamento-dei-tributi-dovuti-per-i-servizi-catastali-resi-dagli-uffici-provinciali-territorio.html</link><description/><pubDate>2026-04-15 10:59:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item></channel></rss>
