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<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><atom:link href="https://ordineavvocatigenova.it/rss" rel="self"/><title>Ordine degli Avvocati di Genova</title><description>Ultime notizie dall'Ordine degli Avvocati di Genova </description><link>https://ordineavvocatigenova.it/</link><language>it</language><category>news/eventi/ordineavvocatigenova</category><image url="" title="Ordine degli Avvocati di Genova" link="https://ordineavvocatigenova.it/" width="144" height="144"/><managingEditor/><image/><lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 23:53:40 CEST</lastBuildDate><generator>PHP Simple XML</generator><item><title>Tribunale di Sorveglianza Genova - Udienza del 25 giugno 2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/19-06-2026-tribunale-di-sorveglianza-genova-udienza-del-25-giugno-2026.html</link><description/><pubDate>2026-06-19 14:24:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>L'Ordine Avvocati entra su Whatsapp</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/19-06-2026-lordine-avvocati-entra-su-whatsapp.html</link><description>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Da oggi potete seguire l&amp;#39;Ordine anche su WhatsApp&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#xD;
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Cosa troverete&#xD;
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	Ogni lunedl mattina gli eventi di interesse a cui partecipa l&amp;#39;Ordine.&#xD;
	Segnalazioni di emergenze e comunicazioni urgenti.&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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Cosa NON troverete&#xD;
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	Nessuna chat, nessuna notifica inutile.&#xD;
	E un canale broadcast: non dovete rispondere, non riceverete messaggi dai colleghi.&#xD;
	Gestito con moderazione, per darvi solo l&amp;#39;essenziale.&#xD;
</description><pubDate>2026-06-19 12:57:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte Costituzionale - la &#x201C;riparazione pecuniaria&#x201D; prevista per i reati contro la Pubblica Amministrazione non &#xE8; conforme al principio di proporzionalit&#xE0; della pena</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/19-06-2026-corte-costituzionale-la-riparazione-pecuniaria-prevista-per-i-reati-contro-la-pubblica-amministrazione-non-e-conforme-al-principio-di-proporzionalita-della-pena.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;L&amp;rsquo;obbligo del condannato per un reato contro la pubblica amministrazione di pagare una somma pari al vantaggio ricavato dall&amp;rsquo;illecito viola il principio di proporzionalit&amp;agrave; della pena, per effetto del suo cumulo con la confisca obbligatoria dello stesso importo, con le molteplici voci di risarcimento del danno provocato alla pubblica amministrazione e con la stessa pena detentiva inflitta per il reato.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la&amp;nbsp;sentenza numero 108, depositata oggi, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l&amp;rsquo;articolo 322-quater&amp;nbsp;del codice penale, ritenendo fondata una questione sollevata dalla Corte di cassazione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Consulta ha anzitutto osservato che la &amp;ldquo;riparazione pecuniaria&amp;rdquo; prevista dalla norma non ha, in realt&amp;agrave;, la sostanza di un risarcimento alla pubblica amministrazione danneggiata. L&amp;rsquo;obbligo di versare la somma si aggiunge, infatti, all&amp;rsquo;integrale risarcimento eventualmente riconosciuto all&amp;rsquo;amministrazione costituitasi parte civile nello stesso giudizio penale, oltre che al danno erariale (comprensivo del &amp;ldquo;danno all&amp;rsquo;immagine&amp;rdquo;) quantificato dalla giurisdizione contabile a carico del pubblico agente autore del reato.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Inoltre, la riparazione pecuniaria si cumula alla confisca obbligatoria del prezzo o del profitto del reato, raddoppiandone cos&amp;igrave; l&amp;rsquo;importo a carico del condannato.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Dunque, la sanzione all&amp;rsquo;esame eccede quanto dovuto dal reo all&amp;rsquo;amministrazione danneggiata a titolo di risarcimento e restituzioni, e produce nei suoi confronti effetti che vanno al di l&amp;agrave; del rispristino della sua situazione patrimoniale anteriore al reato, gi&amp;agrave; assicurata dalla confisca. Dal che si desume, ad avviso della Corte, la sua natura di misura a carattere punitivo.&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La legittimit&amp;agrave; costituzionale di ogni misura punitiva dipende dalla sua proporzione rispetto al reato. La Corte ha sottolineato in proposito che questa sanzione, proprio perch&amp;eacute; destinata a cumularsi con tutte le voci risarcitorie e con la confisca, &amp;egrave; in grado di produrre effetti assai gravosi per il condannato. In particolare, se quest&amp;rsquo;ultimo &amp;egrave; un pubblico agente, dovr&amp;agrave; versare allo Stato e all&amp;rsquo;amministrazione pubblica danneggiata un importo pari almeno al quadruplo del vantaggio ricavato dal reato: una prima volta a titolo di confisca, una seconda a titolo di riparazione pecuniaria, e due volte ancora a titolo di danno all&amp;rsquo;immagine, che la legge presume pari al doppio di quella somma.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Pur nella consapevolezza della gravit&amp;agrave; dei reati contro la pubblica amministrazione, la Corte ha ritenuto che un meccanismo sanzionatorio cos&amp;igrave; configurato non sia conforme ad almeno due corollari del principio di proporzionalit&amp;agrave; della pena.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Da un lato, l&amp;rsquo;assenza di ogni potere discrezionale del giudice nel determinare l&amp;rsquo;ammontare della somma dovuta &amp;egrave; incompatibile con la necessit&amp;agrave; che ogni sanzione punitiva sia calibrata dal giudice tenendo conto della concreta gravit&amp;agrave; oggettiva dell&amp;rsquo;illecito, del grado di colpevolezza del suo autore e dell&amp;rsquo;entit&amp;agrave; del suo contributo nel caso di concorso di pi&amp;ugrave; persone.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Dall&amp;rsquo;altro lato, il meccanismo di quantificazione automatico stabilito dalla norma &amp;egrave; incompatibile con l&amp;rsquo;esigenza che ogni sanzione pecuniaria tenga conto delle condizioni economiche e patrimoniali del reo al momento della condanna, in modo da assicurare un impatto soggettivamente eguale della sanzione su persone che abbiano disponibilit&amp;agrave; economiche differenti e da far s&amp;igrave;, comunque, che il condannato abbia la possibilit&amp;agrave; concreta di far fronte al pagamento. Ci&amp;ograve; tanto pi&amp;ugrave; rispetto a una sanzione come questa, al cui pagamento &amp;egrave; subordinata la stessa possibilit&amp;agrave; del reo di fruire della sospensione condizionale della pena detentiva.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 18 giugno 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-06-19 10:30:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - la disciplina delle misure di coercizione indiretta (astreintes) anteriore alla riforma del Processo civile del 2022 non &#xE8; incostituzionale alla stregua di una interpretazione adeguatrice</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/19-06-2026-corte-costituzionale-la-disciplina-delle-misure-di-coercizione-indiretta-astreintes-anteriore-alla-riforma-del-processo-civile-del-2022-non-e-incostituzionale-alla-stregua-di-una-interpretazione-adeguatrice.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 109, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale sollevate dal Tribunale di Brindisi nei riguardi dell&amp;rsquo;articolo 614-bis&amp;nbsp;del codice di procedura civile, recante la disciplina delle misure di coercizione indiretta&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;a carattere pecuniario.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Tali misure &amp;ndash; la cui denominazione&amp;nbsp;astreintes&amp;nbsp;&amp;egrave; mutuata dall&amp;rsquo;analoga figura del diritto francese da cui traggono origine &amp;ndash; mirano a sollecitare l&amp;rsquo;adempimento volontario di un&amp;rsquo;obbligazione, di contenuto diverso dal pagamento di somme di denaro, da parte del soggetto a ci&amp;ograve; condannato, attraverso la minaccia di un sacrificio patrimoniale destinato ad aumentare in ragione del ritardo nell&amp;rsquo;adempimento.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;L&amp;rsquo;articolo 614-bis&amp;nbsp;del codice di procedura civile era stato censurato dal Tribunale ordinario di Brindisi, sezione civile &amp;ndash; settore procedure concorsuali &amp;ndash; nel testo anteriore alle modifiche apportate dall&amp;rsquo;articolo 3, comma 44, del decreto legislativo numero 149 del 2022, il quale non conteneva la previsione &amp;ndash; aggiunta da tale novella &amp;ndash; della possibilit&amp;agrave;, per il giudice, di fissare un termine di durata della misura.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Secondo il rimettente, la norma in questione, nella parte in cui non prevedeva che, ove la statuizione coercitiva fosse stata adottata senza un limite temporale o quantitativo, il giudice dell&amp;rsquo;opposizione avverso il precetto intimato sulla base di essa potesse fissare&amp;nbsp;ex post, anche d&amp;rsquo;ufficio, un termine finale o un ammontare massimo, consentirebbe di porre a carico dell&amp;rsquo;obbligato un vincolo perpetuo, in contrasto con gli articoli 3, 24, 41, 42, secondo comma, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, quest&amp;rsquo;ultimo in relazione all&amp;rsquo;articolo 1 del Protocollo addizionale alla CEDU (Convenzione europea dei diritti dell&amp;rsquo;uomo) e agli articoli 6 e 13 della CEDU.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale ha, anzitutto, ricordato che l&amp;rsquo;astreinte, da un lato, mira a esercitare una pressione psicologica&lt;strong&gt;&amp;nbsp;&lt;/strong&gt;nei confronti dell&amp;rsquo;obbligato attraverso la minaccia di una diminuzione patrimoniale destinata ad aumentare in modo automatico in caso di mancato o ritardato adempimento; dall&amp;rsquo;altro, per l&amp;rsquo;ipotesi in cui lo stesso destinatario si renda, ci&amp;ograve; non di meno, inadempiente, essa si risolve in una penalit&amp;agrave; pecuniaria.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Consulta ha, quindi, sottolineato che, affinch&amp;eacute; entrambe le funzioni suddette conservino &amp;laquo;un rapporto di coerenza con gli interessi regolati dal provvedimento di condanna&amp;raquo;, la misura coercitiva non pu&amp;ograve; essere&amp;nbsp;sine die.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Infatti, nel caso in cui l&amp;rsquo;inosservanza del comando giudiziale assistito da un&amp;rsquo;astreinte&amp;nbsp;priva di termine perduri per un significativo lasso temporale senza che il creditore si risolva a soddisfare il proprio interesse attraverso l&amp;rsquo;esecuzione diretta &amp;ndash; oppure, ove questa non sia praticabile, ricorrendo alla tutela risarcitoria &amp;ndash;, la stessa misura coercitiva, accrescendosi in ragione del mero decorso del tempo, &amp;laquo;finisce per smarrire ogni correlazione con le concrete esigenze di tutela considerate al momento della sua fissazione&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha, tuttavia, ritenuto che al denunciato vuoto normativo possa farsi fronte attraverso una interpretazione costituzionalmente orientata, ricavando dal sistema lo strumento processuale idoneo a scongiurare la lesione dei parametri costituzionali evocati dal giudice&amp;nbsp;a quo.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Ove, come nel caso scrutinato, la misura di coercizione indiretta sia priva di un termine o di un limite quantitativo, ma il protrarsi dell&amp;rsquo;inadempimento oltre un apprezzabile arco temporale ne riveli la concreta inadeguatezza a coartare la volont&amp;agrave; dell&amp;rsquo;obbligato, il giudice dell&amp;rsquo;opposizione all&amp;rsquo;esecuzione, minacciata o intrapresa per soddisfare il credito a titolo di&amp;nbsp;astreinte, pur non potendo apporre al provvedimento coercitivo, ora per allora, un termine finale o un tetto massimo, pu&amp;ograve; rilevare che esso, dopo un certo tempo &amp;ndash; la cui congruit&amp;agrave; va valutata alla luce delle particolarit&amp;agrave; della fattispecie concreta &amp;ndash;, non avendo sortito il risultato avuto di mira, ha perso efficacia. Ed &amp;egrave; sulla base del limite temporale cos&amp;igrave; individuato che lo stesso giudice pu&amp;ograve; quantificare la somma in relazione alla quale il creditore ha diritto di procedere esecutivamente.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha, infine, precisato che una verifica siffatta non contrasta con il principio secondo cui al giudice dell&amp;rsquo;opposizione (preventiva o successiva) all&amp;rsquo;esecuzione non &amp;egrave; consentito modificare il contenuto intrinseco del titolo esecutivo, giacch&amp;eacute; tale verifica della perdurante utilit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;astreinte&amp;nbsp;riguardando un &amp;laquo;fatto posteriore alla formazione del titolo giudiziale&amp;raquo;, ricade nell&amp;rsquo;accertamento della&amp;nbsp;vis&amp;nbsp;esecutiva del titolo azionato.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 18 giugno 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-06-19 10:29:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>PER DARE VALORE AL TUO DIRITTO</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/19-06-2026-per-dare-valore-al-tuo-diritto.html</link><description/><pubDate>2026-06-19 10:29:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/thumb/news/11948/per-dare-valore-al-tuo-diritto.jpg" type="image/jpeg" length="0"/></item><item><title>Cassa Forense - Verbale Commissione Elettorale Distrettuale - Liste delle candidature</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/18-06-2026-cassa-forense-liste-delle-candidature.html</link><description/><pubDate>2026-06-18 18:07:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Avv. Stefano Sambugaro - ricordo del Consiglio</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/17-06-2026-avv-stefano-sambugaro-ricordo-del-consiglio.html</link><description>Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa dell&amp;rsquo;amico e collega Stefano Sambugaro, avvocato penalista di straordinaria professionalit&amp;agrave; e uomo di grande sensibilit&amp;agrave; umana.&#xD;
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Nel corso della sua lunga attivit&amp;agrave; forense, Stefano ha saputo incarnare i valori pi&amp;ugrave; autentici dell&amp;rsquo;avvocatura: competenza, rigore, senso delle istituzioni e costante attenzione alle persone.&#xD;
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Consigliere dell&amp;rsquo;Ordine degli Avvocati di Genova dal 2017 al 2023, ha svolto il proprio incarico con dedizione, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo in modo significativo alla crescita e alla vita della nostra avvocatura.&#xD;
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Dal 2022 ha inoltre ricoperto il ruolo di Garante dei detenuti, esercitando tale funzione fino a quando le condizioni di salute glielo hanno consentito.&#xD;
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Chi ha avuto il privilegio di conoscerlo ne ricorder&amp;agrave; la capacit&amp;agrave; di interpretare il pi&amp;ugrave; autentico spirito di colleganza, la spontaneit&amp;agrave; nei rapporti, la solarit&amp;agrave; e quella naturale attitudine a costruire relazioni, favorendo il dialogo e la collaborazione.&#xD;
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Stefano lascia un segno profondo nella nostra avvocatura e un ricordo indelebile in tutti coloro che hanno condiviso con lui un percorso professionale e umano.&#xD;
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Il Consiglio dell&amp;rsquo;Ordine degli Avvocati di Genova&amp;nbsp;esprime&amp;nbsp;il pi&amp;ugrave; sincero sentimento di vicinanza e cordoglio a chi lo ha conosciuto e gli &amp;egrave; stato vicino.&#xD;
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Il Funerale sar&amp;agrave; celebrato &#xD;
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Gioved&amp;igrave; 18 Giugno alle ore 16:00 &#xD;
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nella Parrocchia Nativit&amp;agrave; di Maria Santissima a Bogliasco&#xD;
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&amp;nbsp;</description><pubDate>2026-06-17 12:57:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/thumb/news/11945/avv-stefano-sambugaro-ricordo-del-consiglio.jpg" type="image/jpeg" length="0"/></item><item><title>EVENTO- 18/06/2026 GLI ORDINI PROFESSIONALI: COMUNICARE E' DOVERE SOCIALE IDENTITA' E TRASPARENZA</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/17-06-2026-evento-gli-ordini-professionali-comunicare-e-dovere-sociale-identita-e-trasparenza.html</link><description/><pubDate>2026-06-17 12:41:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/thumb/news/11944/evento-gli-ordini-professionali-comunicare-e-dovere-sociale-identita-e-trasparenza.jpg" type="image/jpeg" length="0"/></item><item><title>OCF - Audizione nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. 1917</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/17-06-2026-ocf-audizione-nellambito-dellesame-del-disegno-di-legge-n-1917.html</link><description/><pubDate>2026-06-17 12:33:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - intercettazioni utilizzate dalla commissione Parlamentare antimafia: inammissibile il ricorso del Senatore Scarpinato perch&#xE9; rivolto direttamente contro la Commissione</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/16-06-2026-corte-costituzionale-intercettazioni-utilizzate-dalla-commissione-parlamentare-antimafia-inammissibile-il-ricorso-del-senatore-scarpinato-perche-rivolto-direttamente-contro-la-commissione.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale, con l&amp;rsquo;ordinanza numero 106, depositata oggi, ha dichiarato l&amp;rsquo;inammissibilit&amp;agrave; del conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, promosso dal senatore Roberto Maria Ferdinando Scarpinato nei confronti della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie. Il ricorso aveva a oggetto l&amp;rsquo;utilizzazione e la messa a disposizione ai membri della medesima Commissione parlamentare di alcune intercettazioni telefoniche e messaggi istantanei ai quali il senatore ricorrente aveva preso parte, interloquendo con una persona sottoposta a indagini della Procura di Caltanissetta.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il ricorrente lamentava, in particolare, che la Commissione parlamentare avesse utilizzato e consentito ai suoi membri l&amp;rsquo;accesso a tali intercettazioni senza avere preventivamente richiesto al Senato l&amp;rsquo;autorizzazione prevista dagli articoli 4 e 6 della legge numero 140 del&amp;nbsp;2003 e 68, terzo comma, della Costituzione. Tale omissione avrebbe, cos&amp;igrave;, menomato le prerogative di cui ciascun membro delle Camere sarebbe personalmente e direttamente titolare.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;L&amp;rsquo;ordinanza dichiara l&amp;rsquo;inammissibilit&amp;agrave; del ricorso, sottolineando che, quando la lesione delle prerogative del parlamentare proviene da soggetti esterni alle Camere (quali, tra gli altri, il Governo o l&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; giudiziaria), la tutela delle stesse spetta, di regola, all&amp;rsquo;organo parlamentare di appartenenza. In questi casi opera, infatti, il cosiddetto principio di assorbimento: le attribuzioni costituzionali del singolo deputato o senatore vengono fatte valere collegialmente dalla Camera di appartenenza, promuovendo conflitto di attribuzione tra poteri.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Al contrario, il parlamentare ha la facolt&amp;agrave; di sollevare conflitto di attribuzione singolarmente nei confronti della Camera di appartenenza solo in presenza di specifiche condizioni: devono, anzitutto, venire in rilievo attribuzioni costituzionali sue proprie e la violazione contestata deve essere cos&amp;igrave; grave da menomare prerogative riconosciute al singolo direttamente dalla Costituzione. Inoltre, al fine di evitare che le prerogative del singolo deputato o senatore siano soggette all&amp;rsquo;arbitrio della maggioranza, questi &amp;egrave; legittimato a promuovere individualmente conflitto inter-organico nei confronti della Camera di appartenenza, nel caso in cui quest&amp;rsquo;ultima non l&amp;rsquo;abbia a sua volta tutelato collegialmente, ad esempio decidendo di non sollevare conflitto.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Nel caso in esame, tuttavia, il ricorso &amp;egrave; inammissibile perch&amp;eacute; non viene censurata la decisione del Senato di non sollevare conflitto contro la Procura o contro la Commissione parlamentare di inchiesta, bens&amp;igrave; la condotta della Commissione parlamentare di inchiesta, del suo Presidente e del suo Ufficio di presidenza, per avere utilizzato il testo di alcune intercettazioni senza l&amp;rsquo;autorizzazione del Senato. In queste circostanze &amp;egrave; esclusivamente l&amp;rsquo;Assemblea che pu&amp;ograve; promuovere il conflitto. Non sussiste, infatti, alcuna ragione per derogare al principio secondo cui la legittimazione del singolo viene assorbita da quella dell&amp;rsquo;organo parlamentare titolare della prerogativa, ove rivolta a un potere esterno che, nella specie, &amp;egrave; quello rappresentato dalla Commissione parlamentare di inchiesta, le cui autonome attribuzioni sono disciplinate dall&amp;rsquo;articolo 82 della Costituzione.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 16 giugno 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-06-16 14:27:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item></channel></rss>
