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<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><atom:link href="https://ordineavvocatigenova.it/rss" rel="self"/><title>Ordine degli Avvocati di Genova</title><description>Ultime notizie dall'Ordine degli Avvocati di Genova </description><link>https://ordineavvocatigenova.it/</link><language>it</language><category>news/eventi/ordineavvocatigenova</category><image url="" title="Ordine degli Avvocati di Genova" link="https://ordineavvocatigenova.it/" width="144" height="144"/><managingEditor/><image/><lastBuildDate>Sat, 11 Jul 2026 21:59:43 CEST</lastBuildDate><generator>PHP Simple XML</generator><item><title>Tribunale di Sorveglianza Genova - Protocollo per la partecipazione a distanza dei difensori alle udienze</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/10-07-2026-tribunale-di-sorveglianza-genova-protocollo-per-la-partecipazione-a-distanza-dei-difensori-alle-udienze.html</link><description/><pubDate>2026-07-10 13:42:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Genova - criteri generali per la valutazione dei Magistrati del Pubblico Ministero in udienza in ordine al concordato in appello</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/09-07-2026-procura-generale-della-repubblica-presso-la-corte-di-appello-di-genova-criteri-generali-per-la-valutazione-dei-magistrati-del-pubblico-ministero-in-udienza-in-ordine-al-concordato-in-appello.html</link><description/><pubDate>2026-07-09 13:33:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - morte o lesioni nel traffico di migranti: non &#xE8; sproporzionata la pena prevista dal &#x201C;Decreto Cutro&#x201D;</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/07-07-2026-corte-costotuzionale-morte-o-lesioni-nel-traffico-di-migranti-non-e-sproporzionata-la-pena-prevista-dal-decreto-cutro.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Non sono costituzionalmente illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto nel 2023 dal cosiddetto &amp;ldquo;decreto Cutro&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la&amp;nbsp;sentenza numero 120, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dal Giudice dell&amp;rsquo;udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in un procedimento penale riguardante il trasporto via mare di trentaquattro migranti. In seguito alla collisione dell&amp;rsquo;imbarcazione con una motovedetta intervenuta per prestare soccorso, tre persone erano decedute e altre dieci erano rimaste ferite.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il giudice rimettente ha dubitato della proporzionalit&amp;agrave; delle pene previste dall&amp;rsquo;articolo 12-bis&amp;nbsp;del testo unico sull&amp;rsquo;immigrazione, come modificato nel 2023 dal cosiddetto &amp;ldquo;Decreto Cutro&amp;rdquo;. L&amp;rsquo;articolo punisce con la reclusione da venti a trenta anni il favoreggiamento dell&amp;rsquo;ingresso irregolare quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di pi&amp;ugrave; persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La sentenza ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una &amp;laquo;risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza&amp;raquo;; ha tuttavia escluso che essa sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravit&amp;agrave; dei fatti contemplati dalla norma. Il reato presuppone, infatti, che il trasporto sia effettuato esponendo le persone a pericolo per la loro vita o incolumit&amp;agrave; oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti e che ne derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di pi&amp;ugrave; persone.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La disposizione &amp;ndash; ha precisato la pronuncia &amp;ndash; seleziona quindi &amp;laquo;solamente condotte di notevole gravit&amp;agrave;&amp;raquo;, lesive di beni di primaria importanza. La fattispecie tutela non soltanto l&amp;rsquo;ordinata gestione dei flussi migratori, ma &amp;laquo;anche, e soprattutto, la vita e l&amp;rsquo;integrit&amp;agrave; fisica dei migranti&amp;raquo; coinvolti nel traffico illecito. La misura della pena costituisce pertanto &amp;laquo;un segnale della particolare gravit&amp;agrave; del fatto che il legislatore ha inteso contrastare&amp;raquo;, caratterizzato da &amp;laquo;un disvalore assai significativo&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La pronuncia si &amp;egrave; anche soffermata sulla figura del cosiddetto &amp;ldquo;migrante-scafista&amp;rdquo; non trafficante, ossia del migrante, estraneo all&amp;rsquo;organizzazione criminale, al quale venga affidato occasionalmente il compito di condurre il mezzo di trasporto o di svolgere altre funzioni logistiche. Ed &amp;egrave; stato rilevato come l&amp;rsquo;ordinamento gi&amp;agrave; contenga norme volte a escludere o graduare la responsabilit&amp;agrave; penale del migrante-scafista, mitigando il trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta dell&amp;rsquo;autore dell&amp;rsquo;illecito.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;In particolare, quando il migrante sia costretto ad assumere il ruolo di &amp;ldquo;scafista&amp;rdquo; a causa di violenze o minacce, per sottrarsi alle condizioni degradanti dei centri di detenzione o per fronteggiare una situazione di emergenza durante la traversata, viene in rilievo l&amp;rsquo;esimente dello stato di necessit&amp;agrave;. Qualora lo stato di necessit&amp;agrave; non sia configurabile, possono invece trovare applicazione le attenuanti previste per il contributo di minima importanza o per la condizione di soggezione psicologica nei confronti dei trafficanti. Previsioni che consentono di adeguare la pena &amp;laquo;all&amp;rsquo;effettivo disvalore&amp;raquo; del contributo fornito dal singolo e alla sua concreta rimproverabilit&amp;agrave;, nel rispetto dei principi di proporzionalit&amp;agrave; e di individualizzazione della pena.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La decisione ha ritenuto non fondate anche le censure basate sul confronto del reato in esame con altre fattispecie, tra le quali l&amp;rsquo;omicidio volontario. Il termine di riferimento non &amp;egrave; stato considerato pertinente, poich&amp;eacute; la pena di venti anni prevista dalla norma censurata riguarda la morte di pi&amp;ugrave; persone oppure la morte di una persona accompagnata dalle lesioni gravi o gravissime di altre. Il raffronto avrebbe dovuto quindi essere effettuato, se mai, con l&amp;rsquo;omicidio volontario plurimo o con l&amp;rsquo;omicidio volontario in concorso con le lesioni.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Sono state, infine, dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla loro rilevanza nel processo principale, le questioni relative al divieto di bilanciamento tra circostanze e alla mancata previsione di un&amp;rsquo;attenuante per i fatti di lieve entit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 3 luglio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-07 15:52:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - pedagogisti e educatori professionali socio-pedagogici: incostituzionale il presupposto della sussistenza della condizione di reciprocit&#xE0; per i candidati di cittadinanza extra UE ai fini dell&#x2019;iscrizione nei relativi albi professionali</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/07-07-2026-corte-costituzionale-pedagogisti-e-educatori-professionali-socio-pedagogici-incostituzionale-il-presupposto-della-sussistenza-della-condizione-di-reciprocita-per-i-candidati-di-cittadinanza-extra-ue-ai-fini-delliscrizione-nei-relativi-albi-professionali.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 119, depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 7, comma 1, lettera&amp;nbsp;a) della legge numero 55 del 2024, nella parte in cui richiedeva allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo abilitante al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l&amp;rsquo;ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocit&amp;agrave; ai fini dell&amp;rsquo;iscrizione all&amp;rsquo;albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale erano sorte nell&amp;rsquo;ambito di un&amp;rsquo;azione civile antidiscriminatoria promossa innanzi il Tribunale di Milano, in funzione del giudice del lavoro, dalla CGIL Lombardia, ASGI APS, APN e Associazione NAGA, contro il Ministero della Giustizia, ai fini dell&amp;rsquo;accertamento, e della conseguente rimozione, della discriminazione operata dall&amp;rsquo;amministrazione, in esecuzione della disposizione censurata, attraverso la richiesta, rivolta ai candidati di cittadinanza extra UE, di dichiarare la sussistenza della condizione di reciprocit&amp;agrave; al momento della presentazione della domanda di iscrizione agli albi delle professioni educative.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Ad avviso del giudice rimettente, la prescrizione di detta condizione sarebbe stata in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 10, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest&amp;rsquo;ultimo in riferimento all&amp;rsquo;articolo 10 della Convenzione OIL numero 143 del 1975, all&amp;rsquo;articolo 11 della direttiva 2003/109/CE sullo&amp;nbsp;status&amp;nbsp;di soggiornante di lungo periodo, e all&amp;rsquo;articolo 5, unitamente ai&amp;nbsp;considerando&amp;nbsp;numero 2 e numero 3, della direttiva 2018/958/UE sull&amp;rsquo;accesso alle professioni.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha accolto le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale promosse con riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, assorbendo le altre.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Dopo aver premesso che il presupposto del trattamento di reciprocit&amp;agrave; per l&amp;rsquo;accesso a una professione non &amp;egrave;, in s&amp;eacute; considerato, costituzionalmente illegittimo purch&amp;eacute; risponda a canoni di ragionevolezza, la Corte ha ritenuto che la specifica condizione di reciprocit&amp;agrave; inserita&amp;nbsp;ex novo&amp;nbsp;con la legge numero 55 del 2024, nel contesto della trasformazione delle professioni educative in professioni ordinistiche, e introdotta per tutti gli stranieri extra UE, ivi compresi i regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale in possesso di un titolo che li abiliti allo svolgimento di attivit&amp;agrave; lavorativa, non fosse conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Essa, infatti, comprime il diritto alla scelta dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; lavorativa e del modo di esercitarla, riconducibile al diritto al lavoro protetto dall&amp;rsquo;articolo 4 della Costituzione come mezzo fondamentale di attuazione dell&amp;rsquo;interesse allo sviluppo della personalit&amp;agrave;, con una misura che si rivela non del tutto idonea a perseguire l&amp;rsquo;interesse nazionale nei rapporti tra Stati, consistente nella tutela dei professionisti italiani all&amp;rsquo;estero.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Tale tutela potrebbe, infatti, risultare non garantita dalla medesima ogni qual volta, al cittadino italiano, non sia assicurata una pari possibilit&amp;agrave; lavorativa nel Paese extra UE per ragioni che, per&amp;ograve;, prescindono dalla sua nazionalit&amp;agrave; e che possono dipendere dal quadro normativo eterogeneo e disorganico, anche sotto il profilo qualificatorio, del settore specifico. Peraltro, dall&amp;rsquo;introduzione della condizione di reciprocit&amp;agrave; potrebbe anche derivare un pregiudizio alla tutela di altri interessi pubblici rilevanti sul piano nazionale, quale quello a fruire delle competenze disponibili sul territorio italiano, competenze non di rado persino frutto di un percorso di studi compiuto nel nostro Paese.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Allo stesso tempo, la previsione contrasta col canone di proporzionalit&amp;agrave; in quanto ostacola, senza un adeguato bilanciamento tra mezzo impiegato e scopo perseguito, la libera esplicazione dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale del cittadino extra UE, regolarmente soggiornante, in forza di un titolo che lo abiliti a lavorare.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Rispetto al canone di proporzionalit&amp;agrave;, &amp;egrave; stato altres&amp;igrave; evidenziato che la misura all&amp;rsquo;esame comporta un onere assai gravoso, pure in termini di responsabilit&amp;agrave; penale, rispetto alle capacit&amp;agrave; conoscitive del singolo lavoratore, essendo imposto a suo carico l&amp;rsquo;onere di attestare mediante autocertificazione di essere cittadino di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 3 luglio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-07 15:50:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati contro il Collegio per i reati ministeriali e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma: l&#x2019;ordinanza della Corte</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/07-07-2026-corte-costituzionale-conflitto-tra-poteri-dello-stato-sollevato-dalla-camera-dei-deputati-contro-il-collegio-per-i-reati-ministeriali-e-la-procura-della-repubblica-presso-il-tribunale-di-roma-lordinanza-della-corte.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con l&amp;rsquo;ordinanza numero 122, pubblicata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibile il conflitto tra poteri dello Stato sollevato dalla Camera dei deputati contro il Collegio per i reati ministeriali e la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, relativo all&amp;rsquo;omessa richiesta di autorizzazione a procedere alla Camera dei deputati per il reato contestato alla dottoressa Giusi Bartolozzi, capo di gabinetto del ministro della Giustizia.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il ricorso sar&amp;agrave; trattato, in rito e nel merito, in una prossima udienza pubblica.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 7 luglio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-07 15:41:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte di Appello di Genova II sez. Penale - udienze del 13 e 14 luglio 2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/07-07-2026-corte-di-appello-di-genova-ii-sez-penale-udienze-del-13-e-14-luglio-2026.html</link><description/><pubDate>2026-07-07 11:22:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte di Appello di Genova III sez. Penale - udienze del 13 luglio 2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/07-07-2026-corte-di-appello-di-genova-iii-sez-penale-udienze-del-13-luglio-2026.html</link><description/><pubDate>2026-07-07 11:20:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Cassa Forense - comunicazione importante</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/04-07-2026-cassa-forense-comunicazione-importante.html</link><description>&lt;p&gt;Cassa Forense informa che il processo di integrazione bancaria tra BPS e BPER sta causando rallentamenti nella rendicontazione dei pagamenti PagoPA. Le ricevute potrebbero non comparire tempestivamente nell&amp;#39;area riservata.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&#x1F449;**I pagamenti effettuati vengono comunque acquisiti e regolarmente contabilizzati. **&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;Cassa Forense sta sollecitando la risoluzione della criticit&amp;agrave; con gli istituti coinvolti.&#xD;
Non &amp;egrave; necessario ripetere il pagamento n&amp;eacute; contattare l&amp;#39;assistenza per verificare l&amp;#39;esito della transazione.&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-04 11:48:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - morte o lesioni nel traffico di migranti: non &#xE8; sproporzionata la pena prevista dal &#x201C;Decreto Cutro&#x201D;</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/03-07-2026-corte-costituzionale-morte-o-lesioni-nel-traffico-di-migranti-non-e-sproporzionata-la-pena-prevista-dal-decreto-cutro.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Non sono costituzionalmente illegittime le pene previste per il reato di morte o lesioni come conseguenza dei delitti in materia di immigrazione clandestina, introdotto nel 2023 dal cosiddetto &amp;ldquo;decreto Cutro&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la&amp;nbsp;sentenza numero 120, depositata oggi, pronunciandosi sulle questioni sollevate dal Giudice dell&amp;rsquo;udienza preliminare del Tribunale di Siracusa in un procedimento penale riguardante il trasporto via mare di trentaquattro migranti. In seguito alla collisione dell&amp;rsquo;imbarcazione con una motovedetta intervenuta per prestare soccorso, tre persone erano decedute e altre dieci erano rimaste ferite.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il giudice rimettente ha dubitato della proporzionalit&amp;agrave; delle pene previste dall&amp;rsquo;articolo 12-bis&amp;nbsp;del testo unico sull&amp;rsquo;immigrazione, come modificato nel 2023 dal cosiddetto &amp;ldquo;Decreto Cutro&amp;rdquo;. L&amp;rsquo;articolo punisce con la reclusione da venti a trenta anni il favoreggiamento dell&amp;rsquo;ingresso irregolare quando dal fatto derivino, come conseguenza non voluta, la morte di pi&amp;ugrave; persone oppure la morte di una persona e lesioni gravi o gravissime ad altre.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La sentenza ha riconosciuto che il legislatore ha previsto una &amp;laquo;risposta punitiva improntata a eccezionale asprezza&amp;raquo;; ha tuttavia escluso che essa sia manifestamente sproporzionata rispetto alla gravit&amp;agrave; dei fatti contemplati dalla norma. Il reato presuppone, infatti, che il trasporto sia effettuato esponendo le persone a pericolo per la loro vita o incolumit&amp;agrave; oppure sottoponendole a trattamenti inumani o degradanti e che ne derivino la morte o lesioni gravi o gravissime di pi&amp;ugrave; persone.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La disposizione &amp;ndash; ha precisato la pronuncia &amp;ndash; seleziona quindi &amp;laquo;solamente condotte di notevole gravit&amp;agrave;&amp;raquo;, lesive di beni di primaria importanza. La fattispecie tutela non soltanto l&amp;rsquo;ordinata gestione dei flussi migratori, ma &amp;laquo;anche, e soprattutto, la vita e l&amp;rsquo;integrit&amp;agrave; fisica dei migranti&amp;raquo; coinvolti nel traffico illecito. La misura della pena costituisce pertanto &amp;laquo;un segnale della particolare gravit&amp;agrave; del fatto che il legislatore ha inteso contrastare&amp;raquo;, caratterizzato da &amp;laquo;un disvalore assai significativo&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La pronuncia si &amp;egrave; anche soffermata sulla figura del cosiddetto &amp;ldquo;migrante-scafista&amp;rdquo; non trafficante, ossia del migrante, estraneo all&amp;rsquo;organizzazione criminale, al quale venga affidato occasionalmente il compito di condurre il mezzo di trasporto o di svolgere altre funzioni logistiche. Ed &amp;egrave; stato rilevato come l&amp;rsquo;ordinamento gi&amp;agrave; contenga norme volte a escludere o graduare la responsabilit&amp;agrave; penale del migrante-scafista, mitigando il trattamento sanzionatorio in relazione alla condotta dell&amp;rsquo;autore dell&amp;rsquo;illecito.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;In particolare, quando il migrante sia costretto ad assumere il ruolo di &amp;ldquo;scafista&amp;rdquo; a causa di violenze o minacce, per sottrarsi alle condizioni degradanti dei centri di detenzione o per fronteggiare una situazione di emergenza durante la traversata, viene in rilievo l&amp;rsquo;esimente dello stato di necessit&amp;agrave;. Qualora lo stato di necessit&amp;agrave; non sia configurabile, possono invece trovare applicazione le attenuanti previste per il contributo di minima importanza o per la condizione di soggezione psicologica nei confronti dei trafficanti. Previsioni che consentono di adeguare la pena &amp;laquo;all&amp;rsquo;effettivo disvalore&amp;raquo; del contributo fornito dal singolo e alla sua concreta rimproverabilit&amp;agrave;, nel rispetto dei principi di proporzionalit&amp;agrave; e di individualizzazione della pena.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La decisione ha ritenuto non fondate anche le censure basate sul confronto del reato in esame con altre fattispecie, tra le quali l&amp;rsquo;omicidio volontario. Il termine di riferimento non &amp;egrave; stato considerato pertinente, poich&amp;eacute; la pena di venti anni prevista dalla norma censurata riguarda la morte di pi&amp;ugrave; persone oppure la morte di una persona accompagnata dalle lesioni gravi o gravissime di altre. Il raffronto avrebbe dovuto quindi essere effettuato, se mai, con l&amp;rsquo;omicidio volontario plurimo o con l&amp;rsquo;omicidio volontario in concorso con le lesioni.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Sono state, infine, dichiarate inammissibili, per difetto di motivazione sulla loro rilevanza nel processo principale, le questioni relative al divieto di bilanciamento tra circostanze e alla mancata previsione di un&amp;rsquo;attenuante per i fatti di lieve entit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 3 luglio 2026&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-03 14:20:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - pedagogisti e educatori professionali socio-pedagogici: incostituzionale il presupposto della sussistenza della condizione di reciprocit&#xE0; per i candidati di cittadinanza extra ue ai fini dell&#x2019;iscrizione nei relativi albi professionali</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/03-07-2026-corte-costituzionale-pedagogisti-e-educatori-professionali-socio-pedagogici-incostituzionale-il-presupposto-della-sussistenza-della-condizione-di-reciprocita-per-i-candidati-di-cittadinanza-extra-ue-ai-fini-delliscrizione-nei-relativi-albi-professionali.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la&amp;nbsp;sentenza numero 119, depositata in data odierna, la Corte costituzionale ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 7, comma 1, lettera&amp;nbsp;a) della legge numero 55 del 2024, nella parte in cui richiedeva allo straniero regolarmente soggiornante in Italia, in possesso di un titolo abilitante al lavoro nelle forme e condizioni previste dal titolo stesso, l&amp;rsquo;ulteriore presupposto della sussistenza della condizione di reciprocit&amp;agrave; ai fini dell&amp;rsquo;iscrizione all&amp;rsquo;albo professionale dei pedagogisti e a quello degli educatori professionali socio-pedagogici.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale erano sorte nell&amp;rsquo;ambito di un&amp;rsquo;azione civile antidiscriminatoria promossa innanzi il Tribunale di Milano, in funzione del giudice del lavoro, dalla CGIL Lombardia, ASGI APS, APN e Associazione NAGA, contro il Ministero della Giustizia, ai fini dell&amp;rsquo;accertamento, e della conseguente rimozione, della discriminazione operata dall&amp;rsquo;amministrazione, in esecuzione della disposizione censurata, attraverso la richiesta, rivolta ai candidati di cittadinanza extra UE, di dichiarare la sussistenza della condizione di reciprocit&amp;agrave; al momento della presentazione della domanda di iscrizione agli albi delle professioni educative.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Ad avviso del giudice rimettente, la prescrizione di detta condizione sarebbe stata in contrasto con gli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, 35, primo comma, 10, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest&amp;rsquo;ultimo in riferimento all&amp;rsquo;articolo 10 della Convenzione OIL numero 143 del 1975, all&amp;rsquo;articolo 11 della direttiva 2003/109/CE sullo&amp;nbsp;status&amp;nbsp;di soggiornante di lungo periodo, e all&amp;rsquo;articolo 5, unitamente ai&amp;nbsp;considerando&amp;nbsp;numero 2 e numero 3, della direttiva 2018/958/UE sull&amp;rsquo;accesso alle professioni.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha accolto le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale promosse con riferimento agli articoli 3, primo comma, 4, primo comma, e 35, primo comma, della Costituzione, assorbendo le altre.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Dopo aver premesso che il presupposto del trattamento di reciprocit&amp;agrave; per l&amp;rsquo;accesso a una professione non &amp;egrave;, in s&amp;eacute; considerato, costituzionalmente illegittimo purch&amp;eacute; risponda a canoni di ragionevolezza, la Corte ha ritenuto che la specifica condizione di reciprocit&amp;agrave; inserita&amp;nbsp;ex novo&amp;nbsp;con la legge numero 55 del 2024, nel contesto della trasformazione delle professioni educative in professioni ordinistiche, e introdotta per tutti gli stranieri extra UE, ivi compresi i regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale in possesso di un titolo che li abiliti allo svolgimento di attivit&amp;agrave; lavorativa, non fosse conforme ai principi di ragionevolezza e proporzionalit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Essa, infatti, comprime il diritto alla scelta dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; lavorativa e del modo di esercitarla, riconducibile al diritto al lavoro protetto dall&amp;rsquo;articolo 4 della Costituzione come mezzo fondamentale di attuazione dell&amp;rsquo;interesse allo sviluppo della personalit&amp;agrave;, con una misura che si rivela non del tutto idonea a perseguire l&amp;rsquo;interesse nazionale nei rapporti tra Stati, consistente nella tutela dei professionisti italiani all&amp;rsquo;estero.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Tale tutela potrebbe, infatti, risultare non garantita dalla medesima ogni qual volta, al cittadino italiano, non sia assicurata una pari possibilit&amp;agrave; lavorativa nel Paese extra UE per ragioni che, per&amp;ograve;, prescindono dalla sua nazionalit&amp;agrave; e che possono dipendere dal quadro normativo eterogeneo e disorganico, anche sotto il profilo qualificatorio, del settore specifico. Peraltro, dall&amp;rsquo;introduzione della condizione di reciprocit&amp;agrave; potrebbe anche derivare un pregiudizio alla tutela di altri interessi pubblici rilevanti sul piano nazionale, quale quello a fruire delle competenze disponibili sul territorio italiano, competenze non di rado persino frutto di un percorso di studi compiuto nel nostro Paese.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Allo stesso tempo, la previsione contrasta col canone di proporzionalit&amp;agrave; in quanto ostacola, senza un adeguato bilanciamento tra mezzo impiegato e scopo perseguito, la libera esplicazione dell&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; professionale del cittadino extra UE, regolarmente soggiornante, in forza di un titolo che lo abiliti a lavorare.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Rispetto al canone di proporzionalit&amp;agrave;, &amp;egrave; stato altres&amp;igrave; evidenziato che la misura all&amp;rsquo;esame comporta un onere assai gravoso, pure in termini di responsabilit&amp;agrave; penale, rispetto alle capacit&amp;agrave; conoscitive del singolo lavoratore, essendo imposto a suo carico l&amp;rsquo;onere di attestare mediante autocertificazione di essere cittadino di uno Stato rispetto al quale vige in materia la condizione di reciprocit&amp;agrave;.&lt;/p&gt;&#xD;
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&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 3 luglio 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-07-03 14:19:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item></channel></rss>
