<?xml version="1.0"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><atom:link href="https://ordineavvocatigenova.it/rss" rel="self"/><title>Ordine degli Avvocati di Genova</title><description>Ultime notizie dall'Ordine degli Avvocati di Genova </description><link>https://ordineavvocatigenova.it/</link><language>it</language><category>news/eventi/ordineavvocatigenova</category><image url="" title="Ordine degli Avvocati di Genova" link="https://ordineavvocatigenova.it/" width="144" height="144"/><managingEditor/><image/><lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 05:01:08 CEST</lastBuildDate><generator>PHP Simple XML</generator><item><title>Cassa Forense - Pagamento per delegazione: una nuova opportunit&#xE0; per regolarizzare la propria posizione contributiva</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/21-10-2026-cassa-forense-pagamento-per-delegazione-una-nuova-opportunita-per-regolarizzare-la-propria-posizione-contributiva.html</link><description>&lt;p&gt;https://www.cassaforense.it/DettaglioNews?id=17001&amp;amp;tipo=inEvidenza&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-10-21 08:56:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Vademecum TSO - Il difensore nella convalida e nella proroga</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/21-10-2026-vademecum-tso-il-difensore-nella-convalida-e-nella-proroga.html</link><description/><pubDate>2026-10-21 07:49:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - la sanzione minima di 50.000 euro prevista per la violazione del divieto di pubblicit&#xE0; concernente il gioco d&#x2019;azzardo deve poter essere mitigata in caso di manifesta sproporzione</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/20-10-2026-corte-costituzionale-la-sanzione-minima-di-50000-euro-prevista-per-la-violazione-del-divieto-di-pubblicita-concernente-il-gioco-dazzardo-deve-poter-essere-mitigata-in-caso-di-manifesta-sproporzione.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la sentenza numero 172, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato l&amp;rsquo;illegittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 9, comma 2, del decreto-legge numero 87 del 2018, come convertito, nella parte in cui prevede, per l&amp;rsquo;inosservanza del divieto di qualsiasi forma, anche indiretta, di pubblicit&amp;agrave; relativa a giochi o scommesse con vincite di denaro nonch&amp;eacute; al gioco d&amp;rsquo;azzardo, l&amp;rsquo;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria &amp;laquo;e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000&amp;raquo;, anzich&amp;eacute; &amp;laquo;, ma non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000, salva la possibilit&amp;agrave; di applicare un importo minore, in caso di manifesta sproporzione rispetto alla gravit&amp;agrave; della violazione, all&amp;rsquo;opera svolta dall&amp;rsquo;agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonch&amp;eacute; alla personalit&amp;agrave; dello stesso e alle sue condizioni economiche&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte, dopo aver ricostruito lo scenario normativo e giurisprudenziale in cui si colloca tale divieto, ha evidenziato, in linea con i propri precedenti, come attorno al settore del gioco ruoti una molteplicit&amp;agrave; di interessi in grado di incidere su pi&amp;ugrave; beni costituzionali (la sicurezza, l&amp;rsquo;ordine pubblico, la libert&amp;agrave; di iniziativa economica e la salute, individuale e collettiva).&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Il divieto vagliato dalla Corte con l&amp;rsquo;odierna pronuncia si caratterizza per avere un perimetro, oggettivo e soggettivo, particolarmente ampio, comprendendo, per un verso, differenti tipologie di condotte, tutte accomunate per&amp;ograve; dal tratto illecito dell&amp;rsquo;integrare forme di pubblicit&amp;agrave; vietata del gioco, e, per un altro, distinte categorie di destinatari.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Per la sua inosservanza, la norma censurata prevede un meccanismo sanzionatorio strutturato su due binari: il primo dispone l&amp;rsquo;applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20 per cento del valore della pubblicit&amp;agrave;; il secondo dispone che l&amp;rsquo;importo della sanzione debba essere &amp;laquo;in ogni caso non inferiore, per ogni violazione a euro 50.000&amp;raquo;. La prassi applicativa dell&amp;rsquo;AGCOM mostra, tuttavia, che la maggior parte delle sanzioni irrogate dall&amp;rsquo;Autorit&amp;agrave; &amp;egrave; determinata sulla base non gi&amp;agrave; del criterio proporzionale bens&amp;igrave; di quello della soglia minima, con un importo, ove necessario, moltiplicato per ogni violazione accertata (come accade nel caso in esame).&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha quindi ritenuto che il meccanismo sanzionatorio riferito alla soglia minima rigida di 50.000 euro possa risultare eccessivo quando applicato a episodi marginali &amp;ndash; quale, ad esempio, un&amp;rsquo;attivit&amp;agrave; promozionale occasionale svolta da una persona fisica che agisce al di fuori di ogni logica imprenditoriale su una piattaforma on line, mediante un canale non monotematico accessibile a una ristretta cerchia di utenti &amp;ndash;, senza poter in alcun modo considerare, ai fini di una riduzione dell&amp;rsquo;importo irrogato, la condizione economica del trasgressore.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;Egrave; questo il caso della vicenda oggetto del giudizio a quo, che vede pendente davanti al TAR Lazio un giudizio di impugnazione avverso l&amp;rsquo;ordinanza-ingiunzione con cui l&amp;rsquo;AGCOM ha comminato una sanzione pari a 157.000 euro nei confronti di un giovane content creator per la pubblicazione di video promozionali di giochi e scommesse on line tramite tre canali telematici, traendone un profitto pari a circa 1000 euro.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Secondo la Corte, la soglia minima di 50.000 euro, pur rappresentando un necessario presidio per i beni protetti dalla norma, primo tra tutti quello della tutela della salute ex articolo 32 della Costituzione, risulta innegabilmente improntata &amp;laquo;a marcata severit&amp;agrave;&amp;raquo; e deve poter essere mitigata ogni volta che dia luogo a una sproporzione evidente.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Al fine di mantenere un rapporto di congruit&amp;agrave; tra sanzione e gravit&amp;agrave; dell&amp;rsquo;illecito sanzionato e al contempo evitare lo svilimento della capacit&amp;agrave; deterrente della norma in discorso, &amp;egrave; necessario, per la Corte, consentire una modulazione verso il basso del limite minimo previsto dal comma 2 dell&amp;rsquo;articolo 9, alla luce dei principi di ragionevolezza e proporzionalit&amp;agrave; che devono presiedere la determinazione di ogni sanzione di natura punitiva.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;A tale scopo, soccorrono i criteri individuati dall&amp;rsquo;articolo 11 della legge numero 689 del 1981, richiamata dalla stessa disposizione censurata, che danno rilievo alla gravit&amp;agrave; della violazione, all&amp;rsquo;opera svolta dall&amp;rsquo;agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonch&amp;eacute; alla personalit&amp;agrave; dello stesso e alle sue condizioni economiche; criteri che dovranno quindi essere impiegati anche al fine di consentire una modulazione verso il basso della sanzione, in tutti i casi in cui il minimo di 50.000 euro risulti manifestamente sproporzionato.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 20 ottobre 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-10-20 14:18:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Tribunale per i Minorenni di Genova -   Attestazione di esecutivit&#xE0; dei decreti di liquidazione &#x2013; termini per proporre opposizione</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/20-10-2026-tribunale-per-i-minorenni-di-genova-attestazione-di-esecutivita-dei-decreti-di-liquidazione-termini-per-proporre-opposizione.html</link><description/><pubDate>2026-10-20 13:17:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte di Appello di Genova III sez. Penale - udienze dal 19 al 22 ottobre 2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/20-10-2026-corte-di-appello-di-genova-iii-sez-penale-udienze-dal-19-al-22-ottobre-2026.html</link><description/><pubDate>2026-10-20 11:48:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Tribunale di Sorveglianza Genova - Udienza del 21 e 22 ottobre  2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/16-10-2026-tribunale-di-sorveglianza-genova-udienza-del-21-e-22-ottobre-2026.html</link><description/><pubDate>2026-10-16 13:31:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte di Appello di Genova II sez. Penale - udienze del 20 e 22 ottobre 2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/16-10-2026-corte-di-appello-di-genova-ii-sez-penale-udienze-del-20-e-22-ottobre-2026.html</link><description/><pubDate>2026-10-16 13:29:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Corte costituzionale - manomissione del braccialetto elettronico e aggravamento delle misure cautelari: sono inammissibili le questioni di legittimit&#xE0; costituzionale sollevate in relazione al preteso automatismo</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/15-10-2026-corte-costituzionale-manomissione-del-braccialetto-elettronico-e-aggravamento-delle-misure-cautelari-sono-inammissibili-le-questioni-di-legittimita-costituzionale-sollevate-in-relazione-al-preteso-automatismo.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Con la sentenza numero 171, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimit&amp;agrave; costituzionale dell&amp;rsquo;articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;L&amp;rsquo;ordinanza di rimessione aveva prospettato il dubbio che tale disposizione contrastasse con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione laddove stabilisce che &amp;laquo;in caso di manomissione ovvero di una o pi&amp;ugrave; condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all&amp;rsquo;art. 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 283-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entit&amp;agrave;&amp;raquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte costituzionale non ha esaminato il merito delle questioni, dichiarandole inammissibili per difetto di dimostrazione della loro rilevanza: la semplice descrizione delle condotte e l&amp;rsquo;assenza di un pieno confronto argomentativo con i princ&amp;igrave;pi affermati dalla giurisprudenza di legittimit&amp;agrave; sulla nozione di &amp;laquo;lieve entit&amp;agrave;&amp;raquo; non hanno consentito alla Corte di apprezzare la plausibilit&amp;agrave; del percorso logico seguito dal rimettente in merito alla valutazione della reale consistenza delle trasgressioni contestate e della loro incidenza sul periculum.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;La Corte ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di inammissibilit&amp;agrave;, riguardante l&amp;rsquo;omessa interpretazione, da parte del rimettente, della clausola &amp;laquo;salvo che il fatto sia di lieve entit&amp;agrave;&amp;raquo;, della sua portata e dei possibili effetti della sua applicazione nel giudizio principale, ci&amp;ograve; che sarebbe stato necessario per valutare se tuttora sia presente un automatismo.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Roma, 15 ottobre 2026&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-10-15 11:53:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>Cassa Forense - scadenze straordinarie al 31 ottobre 2026</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/15-10-2026-cassa-forense-scadenze-straordinarie-al-31-ottobre-2026.html</link><description/><pubDate>2026-10-15 08:27:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/web/IMG/primopiano_default.png" type="image/png" length="0"/></item><item><title>COA - lista VG-TSO - primo incontro 15 ottobre 2026 h. 12,30</title><link>https://ordineavvocatigenova.it/news/14-10-2026-coa-lista-vg-tso-primo-incontro-15-ottobre-2026-h-1230.html</link><description>&lt;p style="text-align:justify"&gt;Come noto la Corte costituzionale con la sentenza n. 157/2026 ha stabilito la necessit&amp;agrave; di nominare un difensore nelle procedure di convalida del Trattamento Sanitario Obbligatorio (cd. TSO)&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;&amp;nbsp;Al fine di consentire una effettiva assistenza tecnica nelle procedure di cui sopra il COA ha deliberato in data odierna di creare un apposito elenco di difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato (cd. VG-TSO) nell&amp;rsquo;ambito del gi&amp;agrave; esistente elenco di Volontaria Giurisdizione. Contestualmente il Consiglio ha deliberato di dar corso a incontri formativi finalizzati a fornire ai Colleghi le indicazioni utili per la gestione degli incombenti per i quali potranno essere nominati.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Gi&amp;agrave; in data di domani&amp;nbsp;&lt;u&gt;15 ottobre, alle ore 12,30&lt;/u&gt;&amp;nbsp;si terr&amp;agrave; un primo incontro,&amp;nbsp;che potr&amp;agrave; ritenersi valido ai fini della successiva iscrizione all&amp;rsquo;elenco &amp;ldquo;VG-TSO&amp;rdquo;.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Per coloro che non potranno essere presenti in data 15/10/2026 verranno organizzati altri incontri dedicati.&lt;/p&gt;&#xD;
&#xD;
&lt;p style="text-align:justify"&gt;Si raccomanda agli interessati di procedere all&amp;rsquo;iscrizione sul portale &amp;ldquo;Sfera&amp;rdquo;&lt;/p&gt;</description><pubDate>2026-10-14 17:17:00</pubDate><enclosure url="https://ordineavvocatigenova.it/thumb/news/12114/coa-lista-vg-tso-primo-incontro-15-ottobre-2026-h-1230.jpg" type="image/jpeg" length="0"/></item></channel></rss>
